Corte costituzionale

Sentenza n. 266/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1994 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, capoverso ed

ultima parte, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 giugno 1993 dal Tribunale di Lucera

sul ricorso proposto dalla S.p.A. Finanziaria Adriatica contro la

s.n.c. Italmarket di D'Errico Giuseppe, iscritta al n. 664 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1993;

2) ordinanza emessa il 15 settembre 1993, dal Tribunale di

Teramo sulle istanze riunite proposte dalla s.a.s. Aranciata Gran

Sasso ed altre contro la s.n.c. Bonomo Import, iscritta al n. 706 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1994 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento prefallimentare a carico della

società in nome collettivo Italmarket di D'Errico Giuseppe, il

Tribunale di Lucera, con ordinanza in data 30 giugno 1993, ha

sollevato, in relazione agli artt. 3 e 24 e al combinato disposto

degli artt. 2 e 3, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, ultima parte, del Regio decreto 16 marzo

1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), nella parte in cui dispone che "in nessun caso sono

considerati piccoli imprenditori le società commerciali".

Ha osservato il Tribunale:

che la società debitrice era composta da due soli soci, il

D'Errico e il coniuge;

che l'attività commerciale, prettamente familiare, veniva

svolta con l'esclusivo lavoro di entrambi i soci-coniugi e in un

locale non di loro proprietà;

che gli introiti erano particolarmente modesti.

La si potrebbe dunque ritenere "piccola impresa" se non vi ostasse

il disposto dell'ultima parte dell'art. 1 del Regio decreto n. 267

del 1942: di qui, la questione di legittimità costituzionale della

norma anzidetta per violazione, ad avviso del tribunale rimettente

degli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, nonostante la sentenza n.

54 del 1991 di questa Corte.

2. - A seguito di questa ed altre pronunce, la nozione di "piccolo

imprenditore" non avrebbe più un riferimento individuabile con

precisione in una norma di legge. Sarebbe infatti necessario, ora,

far riferimento al capitale investito, alle dimensioni dell'azienda,

al numero dei lavoratori occupati, alla proprietà dei mezzi di

produzione e delle strutture aziendali, all'entità dei finanziamenti

bancari. Non reggerebbe più, pertanto, l'attuale distinzione tra gli

imprenditori individuali e quelli societari, e occorrerebbe

prescindere dalla forma esteriore. Che, invece, sulla base di una

presunzione di finalità lucrativa per le imprese organizzate in

forma societaria, mancherebbe di comprendere le società commerciali,

nella nozione di "piccolo imprenditore", e ciò quand'anche le

dimensioni si caratterizzino in misura oggettivamente limitata. La

presunzione iuris et de iure secondo cui non vi sarebbe piccola

impresa societaria in rapporto alla finalità lucrativa risulterebbe

in contrasto con il combinato disposto degli articoli 2 e 3 della

Costituzione, perché creerebbe una disparità di trattamento

irragionevole tra le imprese che, di fatto, sono piccoli imprenditori

giusta la forma, individuale o societaria, assunta. Essa

cagionerebbe, altresì, una indebita compressione dell'istituto

societario, quale formazione sociale ove si svolge la personalità

dei singoli, non essendo siffatto istituto adeguatamente garantito

sul piano sostanziale, e processuale, dalla presenza nell'ordinamento

della norma impugnata.

La disposizione sarebbe pure in contrasto con l'art. 24 della

Costituzione, perché violerebbe il diritto di difesa nello stabilire

presuntivamente la non assimilabilità delle piccole società

commerciali alla nozione di "piccolo imprenditore", esonerato dal

fallimento. Una tale presunzione iuris et de iure, non consentirebbe,

infatti, alla società debitrice di dimostrare la sua sostanziale

natura di piccola impresa commerciale i cui proventi non potrebbero

essere assimilati ai profitti, ma unicamente alla remunerazione del

lavoro dei soci e al corrispettivo delle spese sostenute.

3. - Con la sentenza n. 368 del 1991 e l'ordinanza n. 395 del 1991

la Corte costituzionale avrebbe sancito la sostanziale omologazione

delle piccole società artigiane agli artigiani che esercitano

l'attività in forma individuale. In tal modo questa Corte avrebbe

riconosciuto la necessità di verificare l'effettiva consistenza

dell'impresa indipendentemente dalla sua struttura (individuale o

societaria).

Un analogo rilievo dovrebbe essere formulato, con riferimento alle

piccole società commerciali, nell'ipotesi in cui queste, dalle

emergenze processuali, risultino a tutti gli effetti, per le

dimensioni e per i mezzi impiegati, come "piccola impresa".

Assoggettandole alla procedura fallimentare, sarebbe perciò concreto

il rischio di una mancata realizzazione delle finalità di tutela

degli interessi dei creditori (sent. n. 579 del 1989).

4. - Con ordinanza in data 15 settembre 1993 il Tribunale di

Teramo, sulle istanze di fallimento proposte contro la società in

nome collettivo Bonomo import di Giuseppe Bonomo e C. ha sollevato,

per violazione dell'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, capoverso, del Regio decreto

n. 267 del 1942.

Ha osservato il Tribunale che sarebbe anacronistica, oggi, la

presunzione della finalità speculativa e di lucro, per ogni tipo e

grandezza delle società commerciali, stante il ricorso, largamente

diffuso, all'esercizio di attività imprenditoriale, in forma

associata, per il profondo mutamento dell'economia rispetto agli anni

Quaranta. Lo stesso legislatore, attraverso l'esonero dal fallimento

delle società in nome collettivo di carattere artigianale, stabilito

con la legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato)

avrebbe compiuto un primo passo in questa direzione; e un secondo

passo sarebbe stato compiuto con la recentissima normativa di

recepimento della direttiva CEE n. 677 del 1989: il decreto

legislativo 3 marzo 1993, n. 88 (Attuazione della direttiva

89/667/CEE, in materia di diritto delle società, relativa alla

società a responsabilità limitata con un unico socio) che avrebbe

modificato il concetto di società al punto da consentire la

costituzione, per atto unilaterale, di una società a responsabilità

limitata (unipersonale). Sì che sarebbe proprio l'assolutezza del

principio oggetto della disposizione impugnata ("in nessun caso sono

considerati piccoli imprenditori le società commerciali") a porsi in

contrasto con il principio di ragionevolezza, che si palesa - come

nella specie - in presenza di una società in nome collettivo

costituita non già con l'intento di perseguire finalità speculative

o di lucro, ma soltanto con l'esigenza di conseguire mezzi elementari

di sostentamento, sopperendo attraverso la forma associativa

all'insufficienza del capitale disponibile individualmente.

Con la sua "funzione paralegislativa" e, dunque, mediante

opportune statuizioni additive, la Corte costituzionale dovrebbe

pertanto porre rimedio alla irrazionale disparità di trattamento

nell'esporre al fallimento un operatore commerciale se socio di una

società in nome collettivo, anche di minime dimensioni, e non anche

il socio unico di società a responsabilità limitata, di qualunque

dimensione.

5. - Per entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e il rigetto

della questione sollevata. Essa sarebbe inammissibile, perché in

nessun punto dell'ordinanza di rimessione si farebbe riferimento alla

rilevanza e, in particolare, al nesso tra l'assunta illegittimità

della norma e i riflessi sul giudizio in corso. E sarebbe altresì

infondata in conseguenza di recentissime pronunce di inammissibilità

(ordd. nn. 374 e 11 del 1993). Quanto a quella, nuova, che fa

riferimento all'art. 24 della Costituzione, sarebbe addirittura non

intellegibile. Considerato in diritto

1. - Con distinte ordinanze di rimessione viene proposta, ancora

una volta, la questione di costituzionalità dell'art. 1, ultima

parte, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), dove si

stabilisce che "in nessun caso sono considerati piccoli imprenditori

le società commerciali". Nelle due ordinanze, la cui trattazione è

opportuno riunire, si sostiene l'illegittimità della norma perché

in contrasto con:

a) il combinato disposto degli articoli 2 e 3 della

Costituzione, per l'irragionevole disparità di trattamento tra

piccoli imprenditori individuali e piccole società commerciali, da

considerare a tutti gli effetti formazioni sociali aventi pari

dignità cui va assicurata la medesima tutela, in presenza delle

stesse dimensioni fattuali;

b) con l'art. 24 della Costituzione, per violazione del diritto

di difesa, in quanto essa fisserebbe una presunzione iuris et de iure

circa la non assimilabilità delle piccole società commerciali alla

nozione di "piccolo imprenditore";

c) con l'art. 3 della Costituzione, fonte del principio di

ragionevolezza, sia perché non escluderebbe dal fallimento le

società personali di piccole dimensioni, caratterizzate non già

dall'intento di perseguire fini di lucro ma dall'esigenza di

conseguire i mezzi elementari di sostentamento, sopperendo,

attraverso la forma associativa, all'insufficienza del capitale

disponibile individualmente; sia perché assoggetterebbe a diverse

conseguenze il socio della società in nome collettivo (estensibile

di fallimento) e il socio unico della società a responsabilità

limitata di qualsiasi dimensione, non assoggettabile al fallimento;

d) con l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di

trattamento tra le piccole società commerciali e le piccole società

artigianali, in quanto a parità di condizioni (e provata assenza di

profitto) sarebbero escluse dal fallimento soltanto le seconde e non

anche le prime.

2. - Con riguardo alla figura del piccolo imprenditore

individuale, questa Corte ha già affermato e ribadito

(rispettivamente con sent. n. 54 del 1991 e ord. n. 11 del 1993)

l'inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata per

violazione all'art. 3 della Costituzione. Né l'indicazione di altri

parametri costituzionali (l'art. 2 e l'art. 24 della Costituzione)

sposta i termini del ragionamento già svolto da questa Corte,

esulando del tutto la materia de qua da ogni serio riferimento ai

valori da ultimo indicati.

La questione sollevata soltanto dal Tribunale di Lucera è,

dunque, manifestamente inammissibile.

3. - Le due ordinanze, tuttavia, ribadiscono (particolarmente

quella del Tribunale di Teramo) il profilo della irragionevole

disparità di trattamento delle società commerciali di modeste

dimensioni (per capitale sociale e forza lavoro impiegata,

prevalentemente, se non esclusivamente, dai soci), già in generale

confutato dalla sentenza n. 54 del 1991 in relazione al tertium

comparationis delle società artigianali come disciplinate dalla

legge 8 agosto 1985, n. 443. Tale diversità di regolamentazione

risulterebbe oggi ancor più stridente in considerazione della non

assoggettabilità al fallimento del socio unico di una società a

responsabilità limitata (per effetto del decreto legislativo 3 marzo

1993, n. 88, attuativo della direttiva 89/667/CEE).

4. - La questione non è fondata.

La disciplina dell'impresa artigiana, infatti, costituisce oggetto

di un complesso di valutazioni, e disposizioni legislative non

limitabili esclusivamente al problema dell'assoggettabilità al

fallimento (peraltro variamente risolto dalla giurisprudenza di

merito, proprio con riferimento alla particolare figura dell'impresa

artigiana costituita nelle forme societarie consentite dall'art. 3,

secondo comma, della legge n. 443 del 1985).

Ridurre il problema di questo sottotipo di impresa artigiana, come

fanno le ordinanze di rimessione, al nodo, pur non trascurabile,

della loro assoggettabilità (o meno) al fallimento, per dedurne, in

base al presunto privilegio loro attribuito, l'irrazionalità della

differente disciplina riservata alle imprese-società non artigianali

è certamente operazione né logica né corretta. L'avere la legge

istituito, in vista di alcuni benefici, un albo delle imprese

artigiane dove possono iscriversi anche quelle costituite nelle forme

societarie consentite; l'aver fissato precisi limiti dimensionali;

l'aver stabilito un procedimento amministrativo con organi pubblici

preposti alla vigilanza circa il possesso dei requisiti richiesti per

l'iscrizione nell'albo, dimostra la diversità normativa tra le due

realtà giuridiche che invece si vorrebbe comparare ed assimilare.

Diversità ribadita dalle recenti disposizioni contenute nella legge

29 dicembre 1993, n. 580 - recanti norme per il riordinamento delle

Camere di Commercio - che hanno previsto l'istituzione del registro

delle imprese e contemplato l'iscrizione, fra gli altri, degli

imprenditori artigiani in una sezione speciale. Dando il particolare

rilievo di meritevolezza all'artigianato, qual è desumibile dagli

artt. 45, secondo comma e 117 della Costituzione.

La questione va, pertanto, dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), nella parte in cui non esonera dal fallimento le

piccole società commerciali, sollevata, in riferimento agli artt. 2,

3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Lucera con l'ordinanza in

epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte

in cui non esonera dal fallimento le piccole società commerciali, a

differenza delle società artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985,

n. 443, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai

Tribunali di Lucera e Teramo con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:266 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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