Art. 222 c.p. — Ricovero in un manicomio giudiziario

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[1]Nel caso di proscioglimento per infermita' psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, e' sempre ordinato il ricovero dell'imputato in un manicomio giudiziario per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento e' comunicata all'Autorita' di pubblica sicurezza. 93 161

[2]La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario e' di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, ovvero di cinque, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni. 5 161

[3]Nel caso in cui la persona ricoverata in un manicomio giudiziario debba scontare una pena restrittiva della liberta' personale, l'esecuzione di questa e' differita fino a che perduri il ricovero nel manicomio.

[4]Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragione di eta', quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell'articolo stesso. 161

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224

5

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Corte Costituzionale

93

La Corte Costituzionale con sentenza 8-27 luglio 1982, n. 139 (in G.U. 1ª s.s. 4/8/1982, n. 213) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo, nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermita' psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione o della esecuzione della persistente pericolosita' sociale derivante dalla infermita' medesima al tempo dell'applicazione della misura.

Corte Costituzionale

161

La Corte Costituzionale con sentenza 14-24 luglio 1998, n. 324, (in G.U. 1ª s.s. 29/07/1998, n. 30) ha dichiarato: - l'illegittimita' costituzionale dei commi primo e secondo del presente articolo nella parte in cui prevedono l'applicazione anche ai minori della misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario; - l'illegittimita' costituzionale del comma quattro del presente articolo.

Testo in vigore dal 30 luglio 1998 al 24 luglio 2003

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 253/2003

    Ha colpito questo articolo
    18 luglio 2003

    È costituzionalmente illegittimo l’art. 222 del codice penale nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell’infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale. Così come per il minore, infatti, anche per l’infermo di mente l’automatismo di una misura segregante e “totale”, come il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, imposta pur quando appaia in concreto inadatta, infrange l’equilibrio costituzionalmente necessario e viola esigenze essenziali di protezione dei diritti della persona, nella specie del diritto alla salute di cui all’art. 32 della Costituzione. In un ordinamento ispirato al principio personalista, le misure di sicurezza nei riguardi degli infermi di mente incapaci totali si giustificano solo in quanto rispondano contemporaneamente a due diverse, ma collegate e non scindibili, finalità: la cura e la tutela dell’infermo ed il contenimento della sua pericolosità sociale. Un sistema che rispondesse ad una sola di queste finalità (e così a quella di controllo dell’infermo “pericoloso”), e non all’altra, non potrebbe ritenersi costituzionalmente ammissibile.

    Art. 222 c.p. · Art. 219 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 324/1998

    Ha colpito questo articolo
    24 luglio 1998

    Il fatto che nel d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sul processo penale minorile, nelle norme relative alle misure di sicurezza, ci si riferisca esplicitamente solo alle misure della libertà vigilata (eseguita nelle forme delle prescrizioni o della permanenza in casa: art. 36, comma 1) e del riformatorio giudiziario (eseguita nella forma del collocamento in comunità: art. 36, comma 2), senza fare alcuna menzione del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, non può precludere l'esame nel merito della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 27 e 31 Cost., nei confronti delle norme del codice penale (artt. 206 e 222) che di tale misura prevedono, o quanto meno consentono, l'applicazione, senza differenziazioni di trattamento, ai minori riconosciuti infermi di mente. Ed invero, benché il carattere di disciplina organica e apparentemente esaustiva, pur se relativa ai soli aspetti esecutivi e non a quelli sostanziali, che riveste al riguardo il d.P.R. n. 448 del 1988, possa indurre a dubitare della permanente riferibilità di tale misura detentiva ai minori, in base all'art. 206 cod. pen., in sede di applicazione provvisoria, la disciplina del processo minorile non ha comunque inciso sulla esplicita previsione normativa, contenuta nell'art. 222 cod. pen., della applicazione del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario ai minori in ordine al giudizio. E d'altra parte, al riguardo, è decisivo che la ricostruzione del sistema offerta dall'autorità rimettente, e che condiziona la rilevanza della questione - il cui apprezzamento spetta anzitutto ad essa - non appaia palesemente implausibile. - Cfr. O. n. 360/1990. red.: S. Pomodoro

    Art. 222 c.p. · Art. 206 c.p. · Art. 312 c.p.p. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 139/1982

    Ha colpito questo articolo
    27 luglio 1982

    Come gia` ritenuto dalla Corte con le sentt. nn. 19 del 1966, 68 del 1967, 106 del 1972 e 110 del 1974, l'esigenza di una determinazione legale sufficientemente precisa dei presupposti delle misure di sicurezza deriva dalla affermazione costituzionale del principio di legalita` (art. 25, ultimo comma Cost.). Rientra, dunque, in via di principio, nella responsabilita` del legislatore determinare se e quali spazi e criteri d'orientamento sia opportuno lasciare alla discrezionalita` o all'apprezzamento tecnico del giudice, in vista dell'adeguamento finalistico delle misure alle situazioni individuali. La questione di legittimita` costituzionale del trattamento previsto dall'art. 222 c.p. per gli autori di reato prosciolti per infermita` psichica non puo` essere dissolta nella questione generica della "pericolosita` presunta", ma si incentra sui contenuti specifici di una specifica tipizzazione o presunzione normativa in forza della quale i presupposti dell'obbligatorio ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario sono costituiti da commissione di un delitto di una certa gravita` (espressa dal massimo edittale di pena) e totale infermita` mentale dell'imputato al momento del fatto. La logica dell'art. 222 c.p. sta nell'assumere l'infermita` psichica dell'autore del reato quale elemento che caratterizza e collega i due termini della disciplina: il delitto in cui l'infermita` ha manifestato una sua specifica pericolosita` ed il tipo di risposta legale. La misura "di sicurezza" del ricovero obbligatorio in ospedale psichiatrico giudiziario costituisce la risposta alla pericolosita` del soggetto; risposta modellata sulla specifica ragione (causa) di questa sua ritenuta pericolosita`, vale a dire l'infermita` psichica quale si e` estrinsecata nel delitto commesso. Presupposti e definizione dell'istituto pongono cosi` in risalto - e inscindibilmente collegano - dimensioni di "sicurezza" e dimensione terapeutiche; il che e` necessario a legittimare la misura, sia di fronte alla finalita` di prevenzione speciale, "riabilitativa", propria in genere delle misure di sicurezza sia di fronte al principio, anch'esso costituzionale, di tutela della salute (art. 32 Cost.). Sotto questo profilo, pertanto, non e` fondata la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 222, co. primo, 204 cpv., 215 cpv, n. 3 c.p., promossa in riferimento agli artt. 3, 4, 27 e 32 della Costituzione.

    Art. 222 c.p. · Art. 204 c.p. · Art. 205 c.p. · Art. 215 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (8)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 30 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1982 al 30 luglio 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 14-24 luglio 1998, n. 324, (in G.U. 1ª s.s. 29/07/1998, n. 30) ha dichiarato: - l'illegittimita' costituzionale dei commi primo e secondo del presente articolo nella parte in cui prevedono l'applicazione anche ai minori della misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario; - l'illegittimita' costituzionale del comma quattro del presente articolo.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art222 · fonte del testo

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