Art. 223 c.p. — Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario

[1]Il ricovero in un riformatorio giudiziario e' misura di sicurezza speciale per i minori, e non puo' avere durata inferiore a un anno.

[2]Qualora tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte, applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni ventuno, ad essa e' sostituita la liberta' vigilata, salvo che il giudice ritenga di ordinare l'assegnazione a una colonia agricola, o ad una casa di lavoro.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 562/2000

    Questione infondata
    20 dicembre 2000

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 223, primo e secondo comma, e 229 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 260 del medesimo codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 52, terzo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale militare di Torino con l'ordinanza in…

    Art. 223 c.p. · Art. 229 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 298/1995

    Illegittimità dichiarata
    6 luglio 1995

    Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, primo comma, numero 1, del codice penale militare di pace nella parte in cui punisce i fatti previsti con la reclusione da cinque a dieci anni anziché con la reclusione da uno a cinque anni; dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 90…

    Art. 37 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 97 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art223 · fonte del testo

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