Corte costituzionale

Ordinanza n. 17/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/02/1983 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 204,

215 e 222 cod. pen. (accertamento di pericolosità - pericolosità

sociale presunta. Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario)

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 ottobre 1981 dal Giudice istruttore del

tribunale di Bari nel procedimento penale a carico di Aliano Anna,

iscritta al n. 835 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 14 aprile 1982;

2) ordinanza emessa il 7 gennaio 1982 dal Giudice istruttore del

Tribunale di Bolzano nel procedimento penale a carico di Ciocchetti

Giuseppe, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 185 del 7 luglio 1982;

3) ordinanza emessa il 21 dicembre 1981 dal Giudice istruttore del

Tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di Stellato

Maurizio ed altro, iscritta al n. 287 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 dell'1

settembre 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe i giudici

istruttori presso i Tribunali di Bari e Grosseto dubitano della

legittimità costituzionale delle disposizioni (artt. 204 cpv. 215 cpv.

n. 3 e 222 c.p.) che stabiliscono una presunzione assoluta di

pericolosità sociale degli imputati prosciolti per infermità psichica

al momento del fatto e ne impongono l'obbligatorio ricovero in

manicomio (ora ospedale psichiatrico) giudiziario, assumendone il

contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 32 Cost., in quanto: a) danno

luogo ad un trattamento deteriore rispetto a quello previsto per i

comuni infermi di mente dalla legge n. 180 del 1978, la qual cosa non

sarebbe giustificata dalla commissione nell'un caso, e non nell'altro,

di un fatto - reato, essendo questo - si sostiene - non causa ma mera

occasione della pericolosità; b) prevedono una misura di sicurezza che

avrebbe non minori caratteristiche afflittive della pena e non

consentirebbe un'effettiva cura e recupero dell'internato (r.o.

835/81); c) prestabiliscono - si assume, irragionevolmente - la durata

minima del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario anziché

affidarne al giudice la determinazione, e fanno dipendere tale durata

minima, e la stessa applicazione o meno della misura, dalla pena

stabilita in astratto dalla legge anziché da quella irrogabile in

concreto dal giudice; d) a differenza di quanto stabilito per i

seminfermi di mente dall'art. 219, terzo comma, c.p., non consentono di

sostituire alla misura di sicurezza detentiva quella non detentiva

della libertà vigilata (r.o. 287/82).

Considerato che tali questioni, già prospettate da altri giudici,

sono state dichiarate non fondate dalla Corte con la sentenza n. 139

del 1982 (con la quale, peraltro, è stata dichiarata "l'illegittimità

costituzionale degli artt. 222, primo comma, 204, cpv. e 205, cpv. n.

2, del codice penale, nella parte in cui non subordinano il

provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario

dell'imputato prosciolto per infermità psichica al previo accertamento

da parte del giudice della cognizione e della esecuzione della

persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima

al tempo dell'applicazione della misura"); che non essendo stati

addotti argomenti nuovi, non vi è ragione di modificare la precedente

decisione.

Ritenuto, inoltre, che con l'ordinanza in epigrafe il giudice

istruttore presso il Tribunale di Bolzano dubita della legittimità

costituzionale degli artt. 215 e 222 c.p., in quanto assoggettano alla

misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario

anche l'imputato che, già noto come malato di mente alle autorità

sanitarie competenti ad attuare i trattamenti sanitari obbligatori

previsti dalla legge 13 maggio 1978, n. 180, abbia commesso reati "a

causa" di omissioni di cure, di custodia e di vigilanza imputabili alle

medesime: con ciò realizzandosi, si assume nell'ordinanza, una

violazione dell'art. 3, primo comma, Cost. - "per la disparità di

trattamento rispetto agli "altri malati di mente che non hanno commesso

reati solo perché adeguatamente custoditi" - e dell'art. 32 Cost.,

dovendosi ricomprendere nella tutela della salute di un malato di mente

"anche il dovere di proteggerlo da atti inconsulti derivanti dalla

malattia"".

Considerato che l'eventuale responsabilità per omesso adempimento

di doveri professionali astrattamente configurabile nei confronti di

preposti all'attuazione dei trattamenti sanitari obbligatori, oltre ad

essere nella specie del tutto ipotetica, non risultando essere stata

esercitata al riguardo l'azione penale, non sarebbe comunque idonea -

alla stregua dei principi generali di diritto penale in tema di

rapporto di causalità e di concorso di persone - ad escludere

l'attribuibilità del fatto - reato all'infermo di mente che lo ha

commesso ed il conseguente suo assoggettamento - sussistendone i

presupposti - alla misura di sicurezza in questione; che, pertanto, la

questione si appalesa manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 204, secondo comma, 215 cpv. n. 3 e 222 cod.

pen. sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 32 Cost. dai

giudici istruttori presso i Tribunali di Bari, Grosseto e Bolzano con

le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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