Corte costituzionale

Sentenza n. 68/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/06/1967 · relatore Michele Fragali

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 204,

secondo comma, e 222, primo comma, del Codice penale, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 luglio 1965 dalla sezione istruttoria

presso la Corte di appello di Genova nel procedimento penale a carico

di Raffo Davide Dino, iscritta al n. 201 del Registro ordinanze 1965 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del 27

novembre 1965;

2) ordinanza emessa il 9 novembre 1965 dal Giudice istruttore del

Tribunale di Siena nel procedimento penale a carico di Ceccarelli

Enrico ed altri, iscritta al n. 220 del Registro ordinanze 1965 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 15

gennaio 1966;

3) ordinanza emessa il 16 novembre 1965 dalla sezione istruttoria

presso la Corte di appello di Genova nel procedimento penale a carico

di Sartini Augusto, iscritta al n. 221 del Registro ordinanze 1965 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 15

gennaio 1966;

4) ordinanza emessa il 26 maggio 1966 dal Pretore di Pieve di

Cadore nel procedimento penale a carico di Viverit Marcello, iscritta

al n. 129 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 213 del 27 agosto 1966.

Visto l'atto di costituzione di Ceccarelli Enrico;

udita nell'udienza pubblica del 15 febbraio 1967 la relazione del

Giudice Michele Fragali;

udito l'avv. Giuseppe Sabatini, per il Ceccarelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - La sezione istruttoria presso la Corte di appello di Genova,

con ordinanze del 15 luglio e 16 novembre 1965, ha proposto questione

di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 204 del

Codice penale e del primo comma dell'art. 222 stesso Codice, in

relazione all'art. 13 della Costituzione. Ha sostenuto che le norme

penali, le quali dispongono il ricovero in un manicomio giudiziario,

per un tempo non superiore a due anni, dell'imputato prosciolto per

infermità psichica nei casi di delitti non colposi per cui la legge

stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non

superiore a due anni, presumono la pericolosità sociale del prosciolto

e impediscono al giudice di esercitare, nell'ambito delle previsioni

legislative, quei poteri di discrezionale apprezzamento delle singole

situazioni e di emettere quei motivati provvedimenti che la Carta

costituzionale invece espressamente gli riserva in modo esclusivo.

Secondo le due ordinanze, il contrasto delle norme denunciate con il

dettato costituzionale appare poi accentuato dalla considerazione che,

mentre al giudice è sottratta ogni discrezionale valutazione circa

l'applicabilità e la durata minima della misura di sicurezza, la

facoltà di ridurre concretamente, nei singoli casi, la durata minima

è accordata ad un organo del potere esecutivo, ossia al Ministro di

grazia e giustizia.

Anche il giudice istruttore del Tribunale di Siena, con ordinanza 9

novembre 1965, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale

del predetto art. 222 del Codice penale, in relazione all'art. 204

stesso Codice; e pure ad avviso di lui tali articoli sono in contrasto

con l'art. 13 della Costituzione, già invocato dalle altre ordinanze,

perché la garanzia alla libertà personale costituita dal

provvedimento motivato dall'autorità giudiziaria risulta svuotata

d'ogni contenuto quando l'autorità giudiziaria non ha il potere di

valutare se applicare o meno la sanzione al caso concreto. Ritiene

però l'ordinanza che le norme denunziate contraddicano altresì: a)

con l'art. 32 della Costituzione, apparendo contrario al rispetto della

persona umana ed alla tutela della salute mentale dell'individuo

rinchiudere per lungo tempo persona attualmente sana di mente in un

manicomio giudiziario; b) con l'art. 27, comma terzo, della

Costituzione perché l'applicazione indiscriminata della predetta

misura di sicurezza si risolve in un trattamento contrario al senso di

umanità, ed è negativa ai fini della rieducazione del ricoverato; c)

con l'art. 24, comma secondo, della Costituzione perché la presunzione

di pericolosità ope legis pregiudica, in senso sostanziale se non

formale, il diritto alla difesa dell'imputato.

A tali ordinanze ha fatto richiamo il Pretore di Pieve di Cadore il

26 maggio 1966, e sulla base di esse egli ha promosso la medesima

questione di legittimità costituzionale; l'ordinanza si limita però a

motivare sul pregiudizio dei principi della libertà personale e del

diritto alla difesa, e quindi sull'art. 13 e sull'art. 24, comma

secondo, della Costituzione.

2. - È comparsa innanzi a questa Corte solo la parte privata

interessata al procedimento di cui all'ordinanza del giudice istruttore

di Siena.

Ha dedotto anzitutto che la questione trova causa nella costante

interpretazione delle norme denunciate, secondo cui, nei casi ivi

previsti non è consentito al giudice un apprezzamento sulla

pericolosità attuale del prosciolto, neanche nel caso di ritenuta

guarigione; ha ribadito le ragioni esposte dal giudice di Siena, e

aggiunto che la causa giuridica della restrizione della libertà

personale costituita dalla misura di sicurezza di cui si discute non

può esaurirsi in una presunzione invincibile e non trova fondamento

nell'esigenza della sicurezza sociale in relazione alle condizioni del

soggetto quando questo presupposto più non esiste; ha rilevato

altresì che financo nel caso di emissione del mandato o di ordine di

cattura obbligatorio, il provvedimento deve essere motivato; ha fatto

capo anche all'art. 111 della Costituzione.

3. - All'udienza del 15 febbraio 1967 la difesa del Ceccarelli ha

illustrato e ribadito le proprie tesi. Considerato in diritto :

1. - La Corte ravvisa l'opportunità di decidere con unica sentenza

le cause promosse dalle ordinanze sopra citate, che hanno trattato un

medesimo argomento.

E ritiene che le questioni proposte non siano fondate.

2. - La Corte non può che riportarsi alla sua sentenza 3 marzo

1966, n. 19, per ciò che riguarda l'assunto secondo il quale la c.d.

presunzione assoluta di pericolosità sociale di cui all'art. 204,

secondo comma, del Codice penale, preclude l'accertamento, da parte del

giudice, dei presupposti dai quali deriva la restrizione della libertà

personale. In quella sentenza si rilevò che il Codice non esclude la

necessità di un concreto accertamento della pericolosità, nelle

ipotesi che, data la varietà dei caratteri soggettivi, sfuggono a

tipizzazione; osservò inoltre che, in confronto di condizioni le quali

non esigono particolari accertamenti del giudice, o che da lui sono

state già accertate o che comunque consentono una valutazione

obiettiva uniforme, ragionevolmente, anche per garantire una

eguaglianza di trattamento, la legge ha dettato una regola vincolante,

in un significativo e proporzionato rapporto con il dato da apprezzare.

Non v'è ragione per modificare questo convincimento.

Non vale obiettare, come ha rilevato la Corte di Genova, che il

sistema dell'art. 204, secondo comma, e dell'art. 222 del Codice

penale, facendo derivare dalla legge un apprezzamento uniforme del

valore di determinate condizioni sanitarie del prosciolto, si risolve

nel togliere al giudice la facoltà di emettere motivati provvedimenti

sulla concreta pericolosità sociale di colui che si vuole sottoposto a

misura di sicurezza: appaga sufficientemente l'esigenza di una

motivazione del provvedimento, l'enunciazione in esso della

sussistenza, nel caso concreto, delle circostanze previste dalla legge.

Non può formare materia del giudizio di legittimità costituzionale il

controllo della discrezionalità usata dal Codice nel dare regolamento

preventivo e generale alle situazioni di cui si discute: tale

regolamento attua un sistema di difesa sociale correlativa al fatto che

ha dato luogo al procedimento penale e alle condizioni sanitarie

dell'imputato riscontrate in quella sede, e deve necessariamente

presupporre mere probabilità. In materia, all'accertamento di un

pericolo effettivo non si può tendere, ed una certezza non si può

ottenere nemmeno quando la valutazione di pericolosità è fatta dal

giudice.

Ai fini dell'attuale giudizio è sufficiente mettere in rilievo che

le conseguenze tratte dalla legge non hanno i caratteri

dell'assolutezza, perché la misura può essere revocata ove la

pericolosità abbia a ravvisarsi cessata. La possibilità di tale

revoca è però presa in considerazione dalla legge con l'opportuna

cautela di un tempo minimo di osservazione medica del prosciolto; che

è la sola idonea a permettere un giudizio sperimentale circa la

effettività e la stabilità del mutamento prospettato a

giustificazione dell'istanza di revoca della misura. Il minimo

stabilito dalla legge si risolve cioè in un minimo di osservazione

sullo stato sanitario del soggetto; quella osservazione che il giudice

dovrebbe disporre prima di escludere la pericolosità, se,

nell'ipotesi, egli avesse una discrezionalità, e che nessun perito

giudiziario, nella stessa ipotesi, potrebbe esonerarsi dal compiere,

non potendo l'accertamento essere il risultato di diagnosi affrettate o

accidentali od estemporanee.

Né ha valore che la revoca della misura è pronunziata dal

Ministro della giustizia, anziché da un giudice: l'attribuzione ad un

organo del potere esecutivo di tale competenza non è infatti elemento

che sostiene il sistema e, se mai, può prestarsi ad un controllo

separato della sua legittimità costituzionale, controllo non promosso

dal giudice a quo.

3. - Non maggiore fondamento hanno gli altri profili dati alla

questione dal giudice istruttore di Siena e dal pretore di Pieve di

Cadore.

L'art. 32 della Costituzione non ha connessione con l'argomento,

perché l'internamento, essendo disposto a fine di cura, e, prima

ancora, di controllo dello stato sanitario del soggetto, non può

essere ritenuto in antitesi all'esigenza di tutela della salute dello

stesso. Né è esatto che la misura viene disposta per persona sana;

la legge la prescrive sulla base di situazioni accertate durante il

processo. Pertanto è pure infondato che essa provvede senza rispetto

della persona umana: nelle ordinanze non viene indicata alcuna norma

dalla quale possa desumersi che il trattamento riservato al ricoverato

ex art. 222 del Codice penale ne abbia a disprezzo la persona.

Quest'ultima considerazione fa ravvisare senza base pure il

richiamo fatto dai giudici di merito all'art. 27, terzo comma, della

Costituzione; a parte il fatto che questo articolo si riferisce

soltanto alla pena, e non considera le misure di sicurezza, proprio

perché ex se esse tendono ad un risultato che eguaglia quella

rieducazione cui deve mirare la pena.

Neppure si sorregge il richiamo fatto all'art. 24, comma secondo,

della Costituzione. La garanzia costituzionale inerente alla difesa è

riconosciuta nei limiti e nell'ambito della configurazione che ai

diritti deriva dal diritto sostanziale (4 giugno 1964, n. 43, 4

dicembre 1964, n. 111, 8 aprile 1965, n. 30). Nella specie la difesa è

piena ai fini della verifica giurisdizionale delle condizioni alla cui

sussistenza la legge affida la giustificazione dell'irrogazione della

misura; tali condizioni disegnano una situazione materiale, e non si

riferiscono al modo di svolgersi del processo attraverso il quale la

misura può essere disposta, e quindi al modo di quella tutela

giurisdizionale cui pertiene il diritto di difesa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunite le cause promosse con le ordinanze della sezione

istruttoria della Corte d'appello di Genova in data 15 luglio e 16

novembre 1965, del giudice istruttore del Tribunale di Siena in data 9

novembre 1965 e del Pretore di Pieve di Cadore in data 26 maggio 1966;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 204, secondo comma, e 222, primo comma, del Codice penale,

proposta con le ordinanze predette, in riferimento agli artt. 13, primo

e secondo comma, 24, secondo comma, 27, secondo comma, e 32 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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