Corte costituzionale

Sentenza n. 106/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/06/1972 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 222, secondo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 9 settembre

1971 dal giudice istruttore del tribunale di Nuoro nel procedimento

penale a carico di Nieddu Grazietta, iscritta al n. 465 del registro

ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 37 del 9 febbraio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1972 il Giudice

relatore Costantino Mortati.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Nieddu Grazietta,

imputata di omicidio aggravato, il giudice istruttore del tribunale di

Nuoro, avendo rilevato che alla stregua della perizia medico-legale e

delle richieste del P.M. occorreva prosciogliere la Nieddu per

infermità totale di mente ed ordinarne il ricovero in manicomio

giudiziario per un tempo non inferiore ad anni dieci, sollevava

questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art.

222 del codice penale, con ordinanza emessa il 9 settembre 1971.

Osservava che la norma denunciata sembrava in contrasto con l'art.

3 della Costituzione, posto che essa, in deroga all'art. 202, ove è

stabilito in generale il presupposto della pericolosità sociale per

l'applicazione di una misura di sicurezza, obbliga il giudice,

prescindendo da tale accertamento, ad ordinare il ricovero in manicomio

giudiziario, per un tempo non inferiore ad anni dieci, di coloro i

quali abbiano commesso un delitto punibile con la pena dell'ergastolo e

debbano essere prosciolti per infermità psichica.

In tal modo la norma denunciata disciplinava in modo eguale

situazioni che in concreto potevano presentarsi profondamente difformi,

essendo applicabile anche nei casi, come quello in esame, in cui il

consulente tecnico ritenga che il soggetto non sia socialmente

pericoloso.

Né valeva poi osservare che l'art. 207 del codice penale contempla

i casi in cui è possibile la revoca delle misure di sicurezza e che,

quindi, il tempo di anni dieci - previsto dall'art. 222, secondo comma,

del codice penale - può in concreto ridursi di molto. Invero, la

fattispecie prevista dal primo comma del citato articolo non si

presentava applicabile nel caso concreto, posto che in essa difettava

il presupposto della pericolosità sociale la cui cessazione, secondo

la norma, è condizione per la revoca, mentre l'ultimo comma rimette al

Ministro di grazia e giustizia un giudizio che con maggiore cognizione

può essere formulato dal giudice naturale, sia esso il giudice

istruttore, con la chiusura dell'istruzione, o quello di sorveglianza

nell'esercizio dei poteri attribuitigli in materia dalla normativa

vigente.

Non andava infine dimenticato che la funzione della pena e delle

misure di sicurezza - da autorevole dottrina assimilate sempre più

alle prime - è quella di rieducare il condannato onde reintegrarlo nel

contesto sociale da cui fu coattivamente allontanato: se ciò è vero,

non v'era dubbio che nella fattispecie l'applicazione della misura di

sicurezza per il tempo previsto dalla legge, invece di produrre un

beneficio per le condizioni psichiche della Nieddu, avrebbe potuto

trasformarsi in un grave pregiudizio, atteso che il manicomio

giudiziario è divenuto sinonimo, nella pubblica opinione, sempre più

sensibilizzata dai numerosi mezzi di informazione per i problemi della

giustizia, di ricettacolo degli irrecuperabili.

L'ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno si è costituito dinanzi

alla Corte costituzionale. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Nuoro ha

sollevato questione di legittimità costituzionale del secondo comma

dell'art. 222 del codice penale, nella considerazione che la fissazione

con esso disposta della durata minima di ricovero in manicomio

giudiziario, commisurata alla pena che si sarebbe dovuta irrogare pel

reato commesso da persona incapace di intendere e di volere, appare

lesiva del principio dell 'art. 3 , primo comma, della Costituzione, in

quanto, in modo irragionevole, sottopone allo stesso trattamento casi

fra loro diversi, come sono quelli in cui la pericolosità sia di volta

in volta effettivamente accertata. Fa inoltre rilevare che la

presunzione stessa trasforma la misura di sicurezza in vera e propria

sanzione e, date le condizioni di vita dei manicomi giudiziari,

compromette l'assolvimento della funzione rieducativa, che la

Costituzione assegna ad essa, oltre che alla pena.

2. - La Corte ha già esaminato la questione di legittimità

costituzionale della presunzione di pericolosità sociale, quale

prevista dall'art. 204, primo e secondo comma, c.p. e con le sentenze

n. 19 del 1966 e n. 68 del 1967 ha statuito che essa non contrasta né

con l'art. 13, primo e secondo comma, né con gli artt. 24, secondo

comma, 27, secondo comma, e 32 della Costituzione, la cui violazione

era stata allora dedotta, avendo ritenuto che la presunzione stessa

deve ritenersi giustificata allorché si sia in presenza di condizioni

le quali consentano di far ritenere, sulla base di valutazioni

obiettive ed uniformi, desunte dalla comune esperienza, la probabilità

di un futuro comportamento criminoso da parte di chi abbia commesso un

reato in circostanze che ne precludevano l'imputabilità. Nella specie

non sono stati riprodotti i motivi posti ad oggetto delle precedenti

pronuncie; il che è da ritenersi anche in confronto all'accenno,

contenuto solo in motivazione, là dove si fa riferimento al contrasto

della presunzione di pericolosità con la funzione rieducativa che

dovrebbe assegnarsi anche alle misure di sicurezza in base all'art. 27,

terzo comma. Anche se tale accenno potesse intendersi come formale

censura di incostituzionalità si dovrebbe, in confronto ad essa,

confermare quanto ritenuto con la citata sentenza n. 68 del 1967, che

cioè l'art. 27, terzo comma, si riferisce solo alla pena, e non è

applicabile alle misure di sicurezza, anche perché queste ultime

tendono ad un risultato che equivale a quella rieducazione cui deve

essere indirizzata la pena.

3. - Passando a considerare la prospettazione della questione,

qual'è specificamente effettuata dall'ordinanza in esame, fatta

consistere nel difetto di ragionevolezza dell'obbligo imposto al

giudice di disporre la misura di sicurezza anche quando, come nel caso

di specie, la perizia medico-legale abbia escluso la pericolosità

sociale dell'imputato, la Corte ritiene che pure sotto questo riguardo

la censura di incostituzionalità non sia fondata.

Occorre anzitutto mettere in rilievo che il sistema adottato dal

vigente codice nei confronti dell'applicabilità delle misure di

sicurezza, ai sensi del denunciato art. 222, secondo comma, non è

ispirato a criteri di rigidezza ed anzi, lungi dal trascurare la

considerazione della personalità dei soggetti cui esse vengono

inflitte, espressamente consente che le misure stesse siano revocabili,

anche prima del decorso della durata minima per esse stabilita,

allorché si accerti la cessazione dello stato di pericolosità (art.

207).

Tale sistema poggia evidentemente sulla convinzione delle obiettive

difficoltà che ogni giudizio in materia presenta e quindi della

convenienza che esso sia fatto discendere non già dal parere di un

singolo perito, bensì da ripetute verifiche durante un congruo periodo

di ricovero in istituti specializzati.

Sono appunto tali obiettive difficoltà di accertamento che non

consentono di stabilire in astratto se corrisponda meglio al principio

di eguaglianza consentire al legislatore la predeterminazione del

periodo minimo di ricovero, proporzionato all'entità del reato

commesso (periodo tuttavia riducibile sulla base del criterio prima

menzionato), o invece affidare solo al giudice di disporre di volta in

volta la irrogazione della misura; dato che il pericolo della

diseguaglianza di trattamento non viene meno neanche con questa

soluzione, che non offre alcuna certezza ma solo mere probabilità

(sent. n. 68 del 1967).

Da tali premesse si deve dedurre che la scelta dell'uno o

dell'altro criterio non può ritenersi condizionata a vincoli

discendenti dal rispetto di principi costituzionali, e più

particolarmente da quello dell'art. 3, ma invece rimane affidata a

valutazioni di politica legislativa, sulle quali non potrà non

influire la sussistenza dei presupposti necessari a conferire

funzionalità ai sistemi stessi; quali sono da ritenere, ove l'opzione

si rivolga ad uno di essi, l'effettiva idoneità dei manicomi

giudiziari ad assolvere alla funzione di recupero dei sottoposti a

misure che sarebbe loro inerente, ed, ove invece dovesse riguardare

l'altro, una congrua organizzazione dell'ufficio del giudice penale, in

modo da condizionare il giudizio di pericolosità ad esso assegnato,

oltreché ad una sufficiente osservazione, al concorso di tutte quelle

varie competenze tecniche necessarie a preservare, nella misura massima

possibile, da errori.

Contro la conclusione cui si è pervenuti non potrebbe invocarsi la

sentenza n. 1 del 1971, che ha ritenuto irragionevole, e pertanto

contrastante con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 224, secondo

comma, del codice penale, nella parte in cui rende obbligatorio ed

automatico il ricovero in riformatorio giudiziario di tutti i minori di

anni 14, resisi colpevoli di delitti. Infatti nel caso allora deciso

l'elemento di irragionevolezza è stato riscontrato nell'imposizione di

una identica misura a carico dei predetti nella considerazione che,

data la giovanissima età dei soggetti, la pericolosità può

rappresentare solo l'eccezione, e che pertanto la indiscriminata

presunzione della medesima, senza riguardo alle rilevanti differenze

esistenti tra le diverse età, rimane priva di quel fondamento

costituito dall'id quod plerumque accidit, che negli altri casi riesce

a giustificarla.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,

sollevata con l'ordinanza in epigrafe del giudice istruttore del

tribunale di Nuoro, dell'art. 222, secondo comma, del codice penale,

con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari