Art. 148 c.p. — Infermità psichica sopravvenuta al condannato

[1]Se, prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della liberta' personale o durante l'esecuzione, sopravviene al condannato una infermita' psichica, il giudice, qualora ritenga che l'infermita' sia tale da impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice puo' disporre che il condannato, invece che in un manicomio giudiziario, sia ricoverato in un manicomio comune, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale, o di delinquente per tendenza.

[2]La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui, per infermita' psichica sopravvenuta, il condannato alla pena di morte deve essere ricoverato in un manicomio giudiziario.5

[3]Il provvedimento di ricovero e' revocato, e il condannato e' sottoposto all'esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento. 67

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224

5

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Corte Costituzionale

67

La Corte Costituzionale con sentenza 6-19 giugno 1975, n. 146 (in G.U. 1ª s.s. 25/06/1975, n. 166) ha dichiarato "1) l'illegittimita' costituzionale dell'art. 148 del codice penale, nella parte in cui prevede che il giudice, nel disporre il ricovero in manicomio giudiziario del condannato caduto in stato d'infermita' psichica durante l'esecuzione di pena restrittiva della liberta' personale, ordini che la pena medesima sia sospesa; 2) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara altresi' l'illegittimita' costituzionale dello stesso art. 148 del codice penale, nella parte in cui prevede che il giudice ordini la sospensione della pena anche nel caso in cui il condannato sia ricoverato in una casa di cura e di custodia ovvero in un manicomio comune (ospedale psichiatrico)".

Testo vigente dal 26 giugno 1975

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 343/1993

    Ha colpito questo articolo
    28 luglio 1993

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), in connessione con l'art. 148 c.p.m.p., nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prestazione del servizio militare di leva a favore di coloro che, avendo rifiutato totalmente in tempo di pace la prestazione del serviz…

    Art. 148 c.p. · Art. 151 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 146/1975

    Ha colpito questo articolo
    19 giugno 1975

    L'art. 148 c.p., attribuisce al giudice il potere di sospendere l'esecuzione della pena ma nulla dispone in ordine alla procedura. Va conseguentemente dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 24 Cost. in riferimento alla norma predetta sotto il profilo che essa non prevederebbe alcuna forma d'intervento e di difesa dell'interessato prima della pronunzia del giudice se, come nella specie, non ricorrono nell'ordinanza elementi che consentano di ritenere che le censure mosse dal giudice "a quo" abbiano riferimento a norme diverse, aventi contenuto processuale.

    Art. 148 c.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 34/2001

    Questione inammissibile
    9 febbraio 2001

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 14, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), e 148 cod. pen. mil. pace (Diserzione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Torino, con l'ord…

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 148 c.p. · Art. 13 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Per ciò che concerne l'infermità psichica sopravvenuta al condannato (art. 148), è stabilito che anche l'esecuzione della pena di morte venga sospesa, e che in tal caso il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario. La Commissione parlamentare vorrebbe che in questa ipotesi avvenisse de jure la commutazione della pena di morte in quella dell'ergastolo, poichè ripugna eseguire la pena capitale dopo avvenuta la guarigione. Ma non mi sembra che la pazzia possa dare un titolo di favore al condannato alla pena di morte, in confronto ai condannati sani di mente. Se è vera pazzia, essa assai difficilmente guarirà; se è simulata, non sarebbe giusto, con la commutazione di diritto, avvantaggiare il simulatore. Non conviene, inoltre, con una disposizione del genere di quella consigliata dalla Commissione, dare incremento alle simulazioni, che, quando vengono bene inscenate, sono assai difficili, almeno in un primo periodo, ad accertare. Comunque, se in qualche caso potrà sembrare eccessivo eseguire la pena di morte quando il condannato sia guarito, si potrà provvedere mediante la grazia. TITOLO VI. Della estinzione del reato e della pena.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 75

Che cosa è cambiato dal 26 giugno 1975

Confronto con la versione in vigore dal 5 ottobre 1944 al 26 giugno 1975.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 6-19 giugno 1975, n. 146 (in G.U. 1ª s.s. 25/06/1975, n. 166) ha dichiarato "1) l'illegittimita' costituzionale dell'art. 148 del codice penale, nella parte in cui prevede che il giudice, nel disporre il ricovero in manicomio giudiziario del condannato caduto in stato d'infermita' psichica durante l'esecuzione di pena restrittiva della liberta' personale, ordini che la pena medesima sia sospesa; 2) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara altresi' l'illegittimita' costituzionale dello stesso art. 148 del codice penale, nella parte in cui prevede che il giudice ordini la sospensione della pena anche nel caso in cui il condannato sia ricoverato in una casa di cura e di custodia ovvero in un manicomio comune (ospedale psichiatrico)".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art148 · fonte del testo

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