Corte costituzionale

Ordinanza n. 117/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/05/2001 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37 del d.P.R.

22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul

processo penale a carico di imputati minorenni) e dell'art. 224 del

codice penale (Minore non imputabile), promosso con ordinanza emessa

il 26 maggio 1999 dal tribunale per i minorenni di Messina, iscritta

al n. 474 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 2 maggio 1999, pervenuta a

questa Corte il 12 agosto 1999, il tribunale per i minorenni di

Messina in funzione di giudice per l'udienza preliminare, investito

di una richiesta di applicazione provvisoria della misura di

sicurezza del collocamento in comunità a carico di un minore

ultraquattordicenne non imputabile per vizio totale di mente, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 2, 3, 10 e 31 della Costituzione, dell'art. 37 del d.P.R.

22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul

processo penale a carico di imputati minorenni), "nella parte in cui

non prevede l'estensione della normativa relativa ai presupposti

necessari per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza ai

minori ultraquattordicenni che versino in situazione di assoluta

incapacità di intendere e di volere per vizio totale di mente" ai

sensi dell'art. 88 del codice penale, nonché dell'art. 224 del

codice penale (Minore non imputabile), "nella parte in cui esclude

dalla relativa disciplina il minore ultraquattordicenne non

imputabile per vizio totale di mente";

che, secondo il giudice a quo mentre al minore

infraquattordicenne si applicherebbe la disciplina di cui all'art. 37

del d.P.R. n. 448 del 1988 (accertamento delle condizioni previste

dall'art. 224 cod. pen. e del concreto pericolo che l'imputato

commetta delitti di specifica gravità), e mentre al minore

ultraquattordicenne non imputabile ai sensi dell'art. 98 cod. pen. si

applicherebbe la previsione dell'art. 224 cod. pen., che impone di

valutare la gravità del fatto e le condizioni morali della famiglia

in cui il minore è vissuto, tenendo dunque conto "della specificità

della materia", invece nel caso del minore ultraquattordicenne

infermo di mente l'applicazione della misura di sicurezza sarebbe

subordinata ai soli presupposti richiesti in generale dagli artt. 203

e 206 cod. pen., e cioè all'accertamento della pericolosità sociale

generica;

che ciò comporterebbe, ad avviso del remittente, una

irragionevole equiparazione della situazione dell'infermo di mente

minorenne a quella dell'infermo di mente maggiorenne, nonché

l'assenza di una adeguata tutela dei diritti del minore, soggetto

debole e personalità in formazione, in contrasto sia con i principi

costituzionali (artt. 2, 3 e 31 Cost.) che impongono un trattamento

differenziato degli imputati minorenni rispetto agli adulti, sia con

l'art. 10 della Costituzione, per la violazione delle norme delle

dichiarazioni dei diritti dell'uomo e del fanciullo e delle

cosiddette "regole di Pechino" (regole minime per l'amministrazione

della giustizia minorile), da cui discenderebbero impegni

internazionali volti ad assicurare un trattamento differenziato al

minore in relazione alle esigenze di tutela del medesimo;

che la questione sarebbe rilevante in quanto il giudice a quo

procede nei confronti di un imputato, all'epoca dei fatti minorenne,

affetto da vizio totale di mente, che, alla stregua dei criteri di

cui all'art. 37 del d.P.R. n. 448 del 1988, potrebbe essere

considerato socialmente pericoloso;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che, secondo l'interveniente, quale che sia la latitudine del

vuoto normativo creatosi per effetto della sentenza n. 324 del 1998

di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

delle norme che prevedevano l'applicazione della misura di sicurezza

dell'ospedale psichiatrico giudiziario ai minorenni infermi di mente

giudicati socialmente pericolosi, a seguito di tale pronuncia non

sarebbe più dato di registrare un trattamento indifferenziato per

adulti e minori, dovendosi al contrario ritenere che le specifiche

esigenze dell'età minorile siano garantite proprio dalla

impossibilità di applicare nei confronti dei minori quella misura

che, nelle medesime ipotesi, trova applicazione per gli adulti.

Considerato che il giudice a quo non sembra mettere in

discussione l'applicabilità, in sé, della misura di sicurezza del

riformatorio giudiziario (da eseguire nelle forme del collocamento in

comunità) nei confronti del minore non imputabile per vizio totale

di mente, ma lamenta solo l'asserita differenza nei presupposti per

l'applicazione della misura, che sarebbero, nel caso del minore

ultraquattordicenne infermo di mente, quelli generali previsti dagli

artt. 203 e 206 del codice penale, e non quelli specifici previsti

dall'art. 37 del d.P.R. n. 448 del 1988 e dall'art. 224 del codice

penale, presupposti, questi ultimi, che il remittente vorrebbe invece

vedere estesi all'ipotesi considerata;

che con sentenza n. 324 del 1998 questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, primo comma, del

codice penale, ai cui sensi, nel caso di proscioglimento per

infermità psichica, è ordinata, ove sussista la pericolosità

sociale dell'autore del fatto, la misura di sicurezza del ricovero in

ospedale psichiatrico giudiziario, nella parte in cui ne prevedeva

l'applicazione anche ai minori, nonché dell'art. 222, quarto comma,

del codice penale, che prevedeva l'applicazione della stessa misura

ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori

dei diciotto, infermi di mente, e prosciolti per ragione di età:

risultando così non più utilizzabile nei confronti degli imputati

minorenni la specifica misura di sicurezza che era prevista per il

caso di soggetti non imputabili per vizio totale di mente;

che l'autorità remittente non spiega in base a quale iter

logico e interpretativo ritiene di potere applicare nei confronti di

un minorenne, non imputabile per infermità mentale, la misura di

sicurezza del riformatorio giudiziario;

che, d'altra parte, nemmeno si spiega, nell'ordinanza di

rimessione, perché, prospettandosi - secondo le affermazioni dello

stesso giudice a quo - l'applicazione della misura di sicurezza del

riformatorio giudiziario, di cui all'art. 36, comma 2, del d.P.R.

n. 448 del 1988 e all'art. 224 del codice penale, non risulterebbe

invece possibile fare riferimento ai presupposti che proprio queste

ultime norme richiedono, in ogni caso, per l'applicazione di detta

misura speciale, prevista per gli imputati minorenni;

che, pertanto, non risulta adeguatamente motivata la

rilevanza della questione, che appare inoltre intimamente

contraddittoria: onde essa si palesa manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 37 del d.P.R. 22 settembre

1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a

carico di imputati minorenni), e dell'art. 224 del codice penale

(Minore non imputabile), sollevata, in riferimento agli articoli 2,

3, 10 e 31 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di

Messina con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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