Corte costituzionale

Sentenza n. 139/1982

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/07/1982 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 204, cpv,

205 cpv, n. 2, 215, 222, comma primo, e 231 cod. pen. (Misure di

sicurezza) promossi con le ordinanze emesse il 21 aprile 1976 dal

giudice istruttore del Tribunale di Firenze, il 30 giugno 1976 dal

giudice istruttore del Tribunale di Siena, il 30 agosto 1976 dal

giudice di sorveglianza del Tribunale di Frosinone, il 30 ottobre 1976

dal giudice istruttore del Tribunale di Firenze, il 29 novembre 1976

dal Pretore di Monza, il 27 ottobre 1977 dal giudice istruttore del

Tribunale di Bologna, il 18 febbraio 1978 dal giudice istruttore del

Tribunale di Pisa, il 20 maggio 1978 dal giudice di sorveglianza del

Tribunale di Roma, il 7 dicembre 1978 dalla Sezione di sorveglianza di

Bologna, il 29 ottobre 1979 dal giudice istruttore del Tribunale di

Milano, il 16 novembre 1979 dal Tribunale di Como, il 4 febbraio 1980

dal giudice istruttore del Tribunale di Milano, il 23 febbraio 1980 dal

giudice istruttore del Tribunale di Pisa, il 25 febbraio 1980 dal

Tribunale di Roma, il 27 maggio 1980 dal giudice istruttore del

Tribunale di Milano, il 25 giugno 1980 dal Pretore di San Donà di

Piave, il 29 settembre 1980 dal giudice istruttore del Tribunale di

Milano, il 4 settembre 1980 dal giudice istruttore del Tribunale di

Pisa, il 20 dicembre 1980 dal Pretore di Pieve di Cadore, il 21 marzo

1981 dal Pretore di Pisa, il 20 maggio 1981 dal giudice istruttore del

Tribunale di Grosseto e il 29 maggio 1981 dal Tribunale di Venezia,

rispettivamente iscritte ai nn. 480, 582, 638 e 723 del registro

ordinanze 1976, ai nn. 68 e 584 del registro ordinanze 1977, ai nn. 370

e 480 del registro ordinanze 1978, ai nn. 372 e 966 del registro

ordinanze 1979, ai nn. 68,192,360,367,519,658 e 896 del registro

ordinanze 1980 ed ai nn. 11, 90, 360,480 e 573 del registro ordinanze

1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 239,

267 e 321 del 1976, nn. 10 e 100 del 1977, nn. 60 e 293 del 1978, nn.

10 e 189 del 1979, nn. 57, 92, 138, 173 187, 263 e 311 del 1980 e nn.

70, 77,117, 276, 297 e 338 del 1981.

Visti gli atti di costituzione di Capobianco Luigi e di Prada

Pierantonio e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1982 il Giudice

relatore Alberto Malagugini;

uditi l'avv. Vincenzo Ferrari per Prada Pierantonio e l'avv. dello

Stato Franco Chiarotti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 21 aprile 1976 nel procedimento penale

a carico di Giacinti Armando, imputato di furto aggravato, il giudice

istruttore presso il Tribunale di Firenze sollevava d'ufficio questione

di legittimità costituzionale degli artt. 204, secondo comma e 222,

primo comma, c.p., assumendone il contrasto con gli artt. 3, primo

comma, 111, primo e secondo comma e 27, primo comma della Costituzione

(r.o. 480/76).

Premesso che da una perizia psichiatrica all'uopo disposta era

risultato che l'imputato (reo confesso) era al momento del fatto

totalmente incapace di intendere e di volere, e che peraltro il perito

aveva escluso che attualmente egli fosse persona socialmente

pericolosa, il G. I. rilevava che se ne sarebbe dovuto ordinare il

ricovero in manicomio giudiziario in base ad una pericolosità sociale

presunta per legge (artt. 204 cpv. e 222, primo comma c.p.). Peraltro,

osservava il G.I., con la sentenza 110 del 1974 la Corte ha

riconosciuto al giudice il potere di revoca delle misure di sicurezza -

ove sia accertata la cessazione dello stato di pericolosità - anche

prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima

stabilita dalla legge. Dopo tale sentenza, il potere di revoca non è

quindi più, come per il passato, di natura eccezionale, né può più

prescindere dalla cessazione dello stato di pericolosità. E d'altro

lato, ad essa "consegue che la predeterminazione del periodo minimo di

ricovero in un manicomio giudiziario (art. 222, comma primo, c.p.) non

può basarsi sulla opportunità che il giudizio sulla pericolosità sia

sottoposto a ripetute verifiche in istituti specializzati e non dipenda

dal parere di un singolo perito (come aveva ritenuto la Corte con le

sentenze n. 68 del 1967 e n. 106 del 1972). A prescindere dal rilievo

che, secondo l'art. 202 c.p., lo stato di pericolosità è il

presupposto della misura di sicurezza e quindi l'irrogazione di questa

non può avere il fine di verificare l'esistenza di quello, risulta

infatti chiaro, dopo la citata sentenza n. 110 del 1974, che si può

fare a meno delle verifiche suddette o di alcune di esse e disporre la

revoca anticipata della misura di sicurezza proprio sulla base di una

singola perizia o comunque di accertamenti protratti per un periodo di

tempo inferiore a quello corrispondente alla durata minima prevista

dall'art. 222 c.p.. Se così è, non si vede perché debba comminarsi

la misura di sicurezza, qualora sia accertato in concreto che il malato

di mente non è pericoloso per poi revocarla anticipatamente, magari

poco tempo dopo l'irrogazione".

Di qui, ad avviso del giudice a quo, il contrasto con l'art. 3

primo comma Cost. delle norme suddette, in quanto irragionevolmente

assoggettano ad un identico trattamento il soggetto pericoloso e quello

di cui sia accertata la non pericolosità prima della comminatoria

della misura di sicurezza.

D'altra parte, "stante la natura di sanzioni penali" delle misure

di sicurezza, ad esse dovrebbe ritenersi applicabile, secondo il

giudice a quo, il principio della personalità della responsabilità

penale di cui all'art. 27, primo comma, Cost.: e con questo

contrasterebbe il ricollegare tali misure ad uno status presunto, e non

concretamente accertato, di pericolosità criminale.

Le norme in questione contrastano anche, ad avviso del G.I. con gli

artt. 13 e 111 Cost., che impongono l'obbligo di motivazione dei

provvedimenti giurisdizionali, ed in particolare di quelli relativi

alla libertà personale. Tale obbligo infatti, per la funzione di

garanzia (sentenza n. 1/1971) che è propria della motivazione, anche

al fine di rendere più penetrante ed efficace il sindacato sul

provvedimento, non può che significare obbligo di motivazione

razionale, cioè articolata attraverso una serie di argomenti

logicamente coerenti. Ed esso non potrebbe essere soddisfatto nel caso

di specie, perché nella sentenza di proscioglimento per difetto di

imputabilità si dovrebbe - per la presunzione assoluta posta dalle

norme impugnate - irrogare la misura di sicurezza, pur essendo questa,

secondo l'art. 202 c.p., applicabile soltanto alle persone socialmente

pericolose e pur dovendosi far menzione, nella motivazione, della

perizia medico - legale che ha accertato la non pericolosità

dell'imputato.

2. - Un'analoga questione di legittimità costituzionale degli artt

204 e 222 c.p. veniva sollevata d'ufficio, con ordinanza del 30 giugno

1976, dal G. I. del Tribunale di Siena nel corso di un procedimento

penale per i reati di cui agli artt. 521 e 527 c.p. a carico di

Sasselli Lino (r.o. 582/76).

Premesso che l'obiettività dei fatti appariva sufficientemente

provata e rilevato che una perizia psichiatrica aveva accertato che

l'imputato era al momento del fatto totalmente incapace d'intendere e

di volere e che non era, peraltro, socialmente pericoloso, il G. I.

osservava innanzitutto che all'ammissibilità della questione non può

ostare l'asserita illegittimità della perizia che abbia valutato la

pericolosità sociale dell'incapace per infermità psichica, trovando

tale asserzione "la sua radice nella stessa norma di cui si eccepisce

l'incostituzionalità".

Richiamate poi le sentenze di questa Corte (19/1966 e 68/1967) con

cui sono state ritenute compatibili con l'art. 13, secondo comma, Cost.

le ipotesi di pericolosità presunta previste dal codice - peraltro con

il limite della "ragionevolezza" della scelta del legislatore, in base

al quale è stata esclusa la legittimità dell'art. 224 c.p.: sent.

1/1971 - il giudice a quo riteneva che il suddetto indirizzo dovesse

essere sottoposto a nuovo esame, alla luce di un'evoluzione normativa

che tende sempre più ad adeguare gli strumenti punitivi alla

personalità del reo (affiancando ovvero sostituendo la cura medica o

la rieducazione sociale alle sanzioni tradizionali) e che quindi

postula "una concettuale impossibilità di applicazione delle misure di

sicurezza detentive indipendentemente da un concreto accertamento sulla

personalità del reo".

Ma, ad avviso del giudice a quo, le norme di cui agli artt. 204 e

222 c.p. contrastano anche con l'art. 3 Cost.: sia perché prevedono un

uguale trattamento per situazioni diverse, quali le diverse infermità

o le differenze soggettive nell'ambito di una stessa infermità; sia

perché sarebbe irragionevole stabilire una presunzione di

pericolosità in base a criteri probabilistici, o statistici, o di

comune esperienza, laddove è possibile caso per caso un riscontro

scientifico della pericolosità.

3. - Con ordinanza in data 30 agosto 1976 il giudice di

sorveglianza del Tribunale di Frosinone, decidendo sulla richiesta di

applicazione della misura di sicurezza del ricovero in manicomio

giudiziario di Capobianco Luigi - prosciolto in quanto non imputabile

per totale infermità di mente dal reato di cui all'art. 582 c.p. -

sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 204,

secondo comma e 205, secondo comma e 222, primo comma c.p. in relazione

agli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma Cost. e, per l'art.

222, primo comma, anche in relazione all'art. 32 Cost. (r.o. 638/76).

Premesso che l'imputato non appariva persona socialmente pericolosa

e che "sembra clinicamente guarito", il giudice a quo ravvisava un

contrasto delle norme predette con l'art. 3 Cost. nel fatto di

assoggettare alla medesima misura di sicurezza sia soggetti

riconosciuti socialmente non pericolosi sia persone di rilevante

pericolosità sociale. La perentorietà della norma e la conseguente

applicazione automatica delle misure contrasterebbero, d'altra parte,

anche con la garanzia del diritto di difesa, che viene così garantito

in modo esclusivamente formale e potrebbe validamente esplicarsi solo

in sede di accertamento in concreto della pericolosità sociale, se

cioè venisse dichiarata l'illegittimità della pericolosità sociale

presunta. Inoltre, adempiendo il ricovero in manicomio giudiziario ad

una precipua funzione curativa (cioè di recupero mentale e sociale del

soggetto), applicandolo - in base all'art. 222 c.p. - anche a chi

rispetto all'epoca del commesso reato sia psichicamente migliorato sino

alla completa guarigione si verrebbe ad obbligare al trattamento

sanitario un soggetto che più non ne abbisogna.

In tal modo, da un lato la misura di sicurezza si trasformerebbe in

una vera e propria sanzione, sostituendosi alla pena non potuta

applicare per difetto di imputabilità e dall'altro si verrebbe ad

attentare irreparabilmente alla salute mentale del soggetto, con

evidente violazione dell'art. 32 Cost.

L'art. 222, primo comma, d'altra parte, sarebbe in contrasto con

l'art. 3 Cost. anche per il fatto di regolare in modo uguale la

situazione degli insani di mente e di coloro che più sani non sono.

4. - Alla tesi dell'ordinanza aderiva con una breve memoria di

intervento la difesa del Capobianco.

5. - Con ordinanza del 30 ottobre 1976 emessa nel procedimento

penale a carico di Leorati Marcello, il giudice istruttore del

Tribunale di Firenze - premesso che nei confronti dell'imputato vi

erano sufficienti prove di colpevolezza per il reato addebitatogli

(furto aggravato) e che lo stesso, sottoposto a perizia psichiatrica,

era stato riconosciuto totalmente incapace d'intendere e di volere -

sollevava in riferimento agli artt. 3 e 27, primo comma Cost.

questione di legittimità degli artt. 204, secondo comma e 222, primo

comma, c.p., in quanto implicanti l'obbligatorio ricovero del prevenuto

in manicomio giudiziario per almeno due anni nonostante che la perizia

lo avesse ritenuto socialmente non pericoloso (r.o. 723/76).

Il giudice a quo dichiarava di non condividere le affermazioni in

tema di pericolosità presunta contenute nelle sentenze di questa Corte

nn. 68/1967 e 106/1972, osservando che in relazione al principio di

uguaglianza è doveroso compiere una comparazione tra tale sistema di

accertamento della pericolosità e quello dell'accertamento caso per

caso. Quest'ultimo è a suo avviso senz'altro preferibile, "non

corrispondendo all'id quod plerumque accidit (e ne fanno fede i casi

prospettati nelle ordinanze di rimessione alla Corte) che la

pericolosità sociale sia collegabile alla mera entità della pena

legislativamente stabilita per il reato". Viene quindi meno la

ragionevolezza della presunzione di pericolosità, che non sarebbe

salvaguardata - come ha ritenuto la Corte - dalla possibilità di

revoca anticipata della misura. Al contrario, questa può valere solo

come tardivo rimedio all'abnorme situazione insita nell'applicazione di

essa a soggetto non pericoloso, e per ciò stesso porta al

riconoscimento dell'irrazionalità del vigente sistema di pericolosità

presunta.

Il giudice a quo rilevava poi che "se responsabilità penale è

quella per un fatto penalmente rilevante in relazione al quale è

prevista la irrogazione di una sanzione criminale", avendo tale natura

- secondo quanto riconosciuto da autorevole dottrina - anche la misura

di sicurezza, risulta a questa applicabile il principio della

personalità nella responsabilità penale di cui all'art. 27, primo

comma Cost..

Ora, essendo la misura di sicurezza, ben altrimenti della pena,

collegata alle caratteristiche soggettive dell'agente - in quanto

destinata a durare fintanto che perduri la condizione di pericolosità

- sarebbe in contrasto con tale principio la sua applicazione a chi non

è in concreto pericoloso.

6. - Alla motivazione della suddetta ordinanza si richiamava

espressamente il giudice istruttore del Tribunale di Bologna nel

sollevare, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 32 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 222, primo comma c.p. (ordinanza

del 27 ottobre 1977 emessa nel procedimento per incendio doloso a

carico di Naldi Remo) (r.o. 584/77).Nel caso di specie, dalla perizia

psichiatrica all'uopo disposta era risultato che costui, affetto da

frenastenia, era al momento del fatto incapace di intendere e di volere

per il concorso di altre circostanze, quale l'abuso di alcool; che

peraltro egli non era pericoloso per sé o per altri, ed aveva

"raggiunto quella condizione di stabilizzazione che gli ha permesso di

reimmettersi nella vita sociale e lavorativa con regolarità cambiando

ambiente di lavoro ed amici, pur venendo sottoposto con una certa

regolarità da parte del C.I.M. a cicli curativi che sembrano avere

più uno scopo preventivo".

Ciò premesso, ad integrazione delle argomentazioni del G. I. di

Firenze, il giudice di Bologna osservava che, stabilendo una

presunzione di pericolosità che non consente accertamenti in concreto

ed è applicabile anche ove la pericolosità non esista, la norma

impugnata tradisce la finalità di rieducazione che, insieme a quella

preventiva, è assegnata alla misura di sicurezza dall'art. 27, terzo

comma Cost., e che costituisce uno sviluppo del principio del rispetto

della persona umana, consacrato negli artt. 2 e 3 Cost.. Anzi,

l'equilibrio biopsichico cui la rieducazione mira "verrebbe ad essere

violentato" a fini di difesa sociale nelle ipotesi in cui esso "si

fosse già stabilizzato". Risultato, questo, che secondo il G.I.

contrasta anche con l'art. 32 Cost., il quale, statuendo che "la legge

non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della

persona umana", vieta il perseguimento di finalità accessorie quando

vengano a mancare ragioni curative e di recupero della salute.

7. - Un'analoga questione di legittimità costituzionale degli

artt. 204 e 222 c.p., veniva sollevata, in riferimento agli artt. 3,

13, 27 e 32 Cost., dal Pretore di Monza nel corso di un procedimento

penale per il reato di cui all'art. 582 c.p. a carico di Rovelli

Claudio, il quale, in base alla perizia all'uopo disposta, era

risultato incapace d'intendere e di volere all'epoca del fatto e

persona che può talvolta diventare socialmente pericolosa (r.o.

68/77). Dopo aver riferito che da successive indagini era emerso che

il prevenuto in virtù delle intense cure ricevute, non era attualmente

pericoloso, il Pretore motivava sulla non manifesta infondatezza della

questione richiamandosi in sostanza alle precedenti ordinanze.

8. - Il 18 febbraio 1978 il giudice istruttore del Tribunale di

Pisa, dopo aver prosciolto Fiordelmondo Riccardo dal reato di tentato

omicidio in danno della madre in quanto persona non imputabile per

vizio totale di mente, esponeva con riferimento all'obbligatorio

ricovero del prevenuto in manicomio giudiziario per anni cinque - che

dalla perizia psichiatrica era risultato che egli - affetto al momento

del fatto da "bouffe'e dissociativa acuta" a carattere transitorio -

attualmente "si trova in condizioni di buon equilibrio psichico, ha

conseguito la guarigione clinica, non è più infermo di mente e non

può essere considerato persona socialmente pericolosa".

Ciò premesso, con ordinanza in pari data il G. I. sollevava - su

eccezione della difesa - questione di legittimità costituzionale del

predetto art. 222 (primo e secondo comma) c.p. in riferimento agli

artt. 3, primo comma e 32, secondo comma, Cost. (r.o. 370/78).

Rilevato che le precedenti sentenze di rigetto di questa Corte (nn.

68/1967 e 106/1972) si sono "limitate ad escludere la censurabilità,

rispettivamente del meccanismo presuntivo di accertamento della

pericolosità e del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario di un

infermo di mente riconosciuto tale "durante il processo", il G.I.

osservava, in riferimento all'art. 3 Cost., che gli elementi reali

posti dalla legge a fondamento delle varie presunzioni di pericolosità

(lo stato di mente; alcune particolari qualifiche normative, ecc.)

erano stati ritenuti sufficienti e ragionevoli per inferirne la

pericolosità del soggetto (salvo che per i minori infraquattordicenni:

art. 224 cpv. c.p.) in quanto il loro valore sintomatico è fondato

sull'utilizzazione di "comuni esperienze". Ora l'ovvio ed implicito

presupposto di questo schema argomentativo su cui in effetti la Corte

si è basata nel ritenere ragionevole che ai suddetti elementi fosse

ricollegata una valutazione rigida, indipendente dall'accertamento in

concreto della pericolosità - è dato, a parere del giudice a quo,

"dalla circostanza che gli elementi reali, su cui si fonda il giudizio

presuntivo, sussistano effettivamente nel momento in cui esso deve

essere formulato e nei confronti del soggetto cui la presunzione stessa

deve essere applicata. Se così non fosse, non ci si troverebbe più in

presenza di una presunzione, ma di una vera e propria fictio". Ai sensi

dell'art. 222 c.p., viceversa, "l'accertamento dell'infermità psichica

su cui si basa il proscioglimento, si riferisce al momento in cui il

fatto fu commesso, mentre l'applicazione giudiziale si verifica in un

momento necessariamente successivo; per cui nulla garantisce che in

tale secondo momento sussista ancora l'infermità psichica che dovrebbe

costituire l'elemento reale della presunzione. In tal modo,

ricollegando l'applicazione della misura alla mera circostanza del

"proscioglimento per infermità psichica", l'art. 222 c.p. finisce con

lo stabilire non una, ma due presunzioni: la prima consistente nel

presumere che l'infermità psichica, accertata rispetto al momento

della commissione del fatto, persista al momento dell'applicazione

giudiziale; la seconda consistente nel ricollegare a tale presuntiva

infermità un giudizio legale di pericolosità. In sostanza, una

presunzione fondata su un'altra presunzione".

E se la seconda può dirsi ragionevole, non altrettanto può dirsi

della prima, perché dal proscioglimento per un'infermità psichica

illo tempore sussistente non può inferirsi che l'infermità sia ancora

presente, dovendo tale persistenza desumersi da un accertamento

psichiatrico da effettuare in concreto, "al posto del quale non possono

di certo intervenire criteri di frequenza statistica, dato che esso non

presenta alcuno degli elementi di opinabilità e di incertezza propri

del giudizio di pericolosità".

La censura di irragionevolezza ed arbitrarietà della disciplina

non intacca quindi - sottolineava il giudice a quella presunzione per

cui l'infermo di mente è pericoloso indipendentemente

dall'accertamento in concreto della pericolosità, bensì la

presunzione "surrettizia" "che un soggetto continui ad essere infermo

di mente al momento dell'applicazione giudiziale della misura di

sicurezza, solo perché è stato riconosciuto tale in relazione al

momento del fatto": presunzione questa che conduce all'aberrante

conseguenza di dover avviare all'ospedale psichiatrico giudiziario

soggetti non più infermi di mente, e ad equiparare ingiustificatamente

le ipotesi in cui l'infermità effettivamente persista a quelle in cui

sia invece del tutto scomparsa.

Ciò, d'altra parte, comporta, secondo il G. I. di Pisa,

"un'ulteriore censura di incostituzionalità, rispetto all'art. 32,

secondo comma, Cost., nella parte in cui la norma costituzionale

stabilisce che, nel disporre un determinato trattamento sanitario, la

legge non possa "in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto

della persona umana".

In effetti l'esecuzione della misura dell'ospedale psichiatrico

giudiziario comporta necessariamente la cura dell'internato, perché la

rieducazione ed il reinserimento sociale dell'infermo di mente

implicano la guarigione (od il miglioramento) della malattia che è

all'origine della pericolosità del soggetto; e non v'è dubbio,

ovviamente, che si tratti di un trattamento obbligatorio. Se così è,

esso deve sottostare ai limiti sanciti dall'art. 32, secondo comma,

Cost., per qualsiasi trattamento sanitario coattivo.

In particolare, il "rispetto della persona umana", ed i limiti che

esso impone, possono ricondursi all'esigenza fondamentale e primaria

consistente nella necessità che il soggetto sia in ogni caso

riguardato e trattato come un valore in sé, e non degradato a mezzo

per perseguire finalità estranee, secondo il principio che è alla

base del nostro ordinamento costituzionale (art. 2 Cost.). Trasferendo

tali esigenze al trattamento sanitario obbligatorio, non è difficile

scorgere che il primo limite, imposto dal rispetto della persona umana,

consiste nella necessità che sia assicurato un accertamento medico

tecnicamente corretto dei presupposti del trattamento, perché soltanto

questa condizione assicura che la limitazione imposta alla libertà del

soggetto corrisponde ad una sua effettiva necessità terapeutica, senza

la quale il trattamento stesso costituirebbe un mezzo realizzato per

fini diversi dalla cura, e quindi, estranei alla persona che lo

subisce".

9. - Nel giudizio così instaurato interveniva - in rappresentanza

del Presidente del Consiglio dei ministri - l'Avvocatura dello Stato,

che, richiamando la sentenza di questa Corte n. 106/1972, negava che la

norma impugnata introduca una "presunzione fondata su un'altra

presunzione", essendo solo prevista, in essa, una ragionevole cautela

nell'accertamento della cessazione dello stato di pericolosità.

D'altra parte, i limiti imposti dal rispetto della persona umana (art.

32 cpv. Cost.) sarebbero rispettati attraverso le ripetute verifiche

dello stato del soggetto e la possibilità di revoca anticipata della

misura.

10. - Della costituzionalità dell'art. 222 c.p. dubitava

altresì, sotto un diverso profilo, il magistrato di sorveglianza del

Tribunale di Roma, chiamato ad applicare la misura di sicurezza in

questione nei confronti di Riva Giuseppe, prosciolto perché

riconosciuto infermo di mente dai reati di resistenza e oltraggio a P.

U., incensurato e risultato allo stato "affetto da una forma di

malattia mentale riconducibile a forte esaurimento nervoso e trattabile

ambulatoriamente (grazie anche alla fattiva collaborazione della

famiglia e ad una concreta prospettiva di lavoro)" (r.o. 480/78).

Nell'ordinanza, emessa il 20 maggio 1978, il giudice a quo

osservava che "la previsione che l'infermo di mente debba essere

sottoposto solo e soltanto alla misura di sicurezza detentiva

dell'ospedale psichiatrico giudiziario" - fondata sulle preminenti

finalità di prevenzione e difesa sociale assegnate nel codice vigente

alle misure di sicurezza - si traduce in una distorsione della funzione

di risocializzazione a questa assegnata dalla Carta costituzionale nei

casi in cui la malattia mentale da cui il soggetto è affetto sia, per

la sua natura o per il grado di evoluzione, curabile ambulatoriamente,

o comunque con tecniche o terapie conciliabili con un suo normale

inserimento nel contesto sociale. Ciò tanto più in quanto esiste nel

sistema un'altra misura di sicurezza, la libertà vigilata, che -

essendo sottoposta ad una disciplina sufficientemente elastica da

consentire al magistrato di sorveglianza l'individuazione degli

obblighi da imporre al prosciolto per infermità mentale (cure

ambulatoriali, periodi di osservazione presso nosocomi ecc.) - sarebbe

funzionalmente idonea a rimuovere le cause della pericolosità senza

compromettere le potenzialità di risocializzazione del soggetto. La

sostituibilità della libertà vigilata alle case di cura e di custodia

è del resto già contemplata per i semi - infermi di mente dall'art.

219, terzo comma, c.p. La mancata previsione, nell'art. 222 c.p., di

un'analoga facoltà di sostituzione contrasterebbe, ad avviso del

giudice a quo, con i diritti al lavoro, alla salute e, in genere, ad

una attiva partecipazione alla vita sociale garantiti dagli artt. 4,

primo e secondo comma, e 32 Cost.

La censura d'incostituzionalità, di conseguenza, dovrebbe

investire "anche l'art. 231 stesso codice laddove non prevede, come

adeguato e conforme aggravamento per delle violazioni di particolare

gravità delle prescrizioni della libertà vigilata applicata ad un

infermo di mente, l'applicazione della misura di sicurezza

dell'ospedale psichiatrico giudiziario in luogo della casa di lavoro o

della colonia agricola".

11. - Intervenendo in rappresentanza del Presidente del Consiglio

dei ministri nel giudizio così instaurato, l'Avvocatura dello Stato

osservava che, essendo opinabile, allo stato delle conoscenze

scientifiche, l'individuazione delle modalità più adeguate alla cura

dei malati di mente, essa non può che spettare al legislatore

ordinario: sicché il problema sollevato dall'ordinanza sarebbe di

politica legislativa e non di legittimità costituzionale. Ed invero, a

preminente sul diritto al lavoro v'è il dovere - diritto di curarsi se

infermi; ed il diritto alla salute è di certo tutelato con la

prescrizione di ricovero adeguato".

Quanto alla censura mossa all'art. 231 c.p., l'Avvocatura osservava

che con essa veniva chiesta alla Corte una sorta d'integrazione, non

consentita, del sistema normativo; e che, non essendo la violazione

delle prescrizioni alla libertà vigilata necessariamente segno di

infermità mentale da curare in manicomio giudiziario, mancherebbe il

nesso di conseguenzialità di cui all'art. 27, ultima parte, l. n. 87

del 1953 e la questione sarebbe quindi irrilevante. In ogni caso, essa

sarebbe infondata, essendo evidentemente problema di politica

legislativa l'individuazione delle sanzioni appropriate per le suddette

inosservanze.

12. - Decidendo sull'istanza di revoca anticipata della misura di

sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario per la durata minima di

dieci anni avanzata da Nebiolo Dario prosciolto per vizio totale di

mente dall'imputazione di omicidio - la Sezione di sorveglianza di

Bologna con ordinanza in data 7 dicembre 1978, sollevava questione di

legittimità costituzionale degli artt. 215 e 222 c.p., in riferimento

agli artt. 3, primo comma e 32 Cost. (r.o. 372/79).

La Sezione osservava innanzitutto che la misura di sicurezza

manicomiale si fonda sulla concezione adottata dal legislatore del

1930, secondo cui l'infermità psichica rende probabile la commissione

di reati: concezione che è una specificazione di quella che aveva

ispirato la legge manicomiale N. 36, del 1904 la quale vedeva il malato

di mente come elemento perturbatore della società dei "sani" e perciò

si preoccupava innanzitutto di provvedere al suo ricovero coattivo,

subordinando a tale intervento quello terapeutico. Di siffatta

preminenza delle finalità di sicurezza sono espressione varie

disposizioni che consentono (o consentivano) il ricovero in manicomio:

anche indipendentemente da ogni provvedimento relativo alla custodia

preventiva (art. 88 c.p.p.); anche durante l'esecuzione della pena

(art. 148 c.p., prima della sentenza n. 146/1975); ovvero anche prima

dell'accertamento dell'attribuibilità del fatto - reato (art. 206

c.p.); o ancora in una forma che non è quella della misura di

sicurezza provvisoria (art. 258 c.p.p.). Ed un'ulteriore riprova di

tale finalizzazione sta, secondo il giudice a quo, nell'assegnazione ai

manicomi giudiziari di una funzione complementare rispetto a quelli

"civili", fino a prevedere talvolta il ricovero alternativo nell'uno o

nell'altro, a discrezione del giudice (artt. 148 c.p. e 88 c.p.p.ora

citati).

Atteso poi il suddetto fondamento della misura (pericolosità

derivante da infermità psichica), il fatto - reato - osservava ancora

la Sezione di sorveglianza - si pone logicamente come frutto di una

pericolosità preesistente, e non come causa esso stesso della

pericolosità, ed è conseguentemente solo l'occasione per

l'irrogazione della misura di sicurezza manicomiale: che viene

disposta, quindi, "quando" e non "perché" è stato commesso un reato.

Dalla vaghezza e genericità delle disposizioni concernenti le

modalità d'esecuzione della misura di sicurezza in questione (artt.

213 cpv. c.p., 64 e 65 l. 26 luglio 1975, n. 354, 20 d.P.R. 29 aprile

1976, n. 431) il giudice a quo deduceva un'identità sostanziale del

relativo regime rispetto a quello di esecuzione della pena, di talché

potrebbe affermarsi che la sentenza di proscioglimento per vizio totale

di mente risparmia al soggetto la condanna ma non lo salva dalla pena".

Anzi nella realtà dei fatti la misura, per una serie di meccanismi

perversi e aberranti inscindibili dalla natura stessa dei manicomi

giudiziari, "è la più dura ed inumana pena del nostro ordinamento".

Ad una concezione del tutto diversa - rilevava poi la Sezione di

sorveglianza - si ispira invece la nuova legislazione sui malati di

mente (l. 180/1978, sostituita dalla l. 833/78 sul servizio sanitario

nazionale): la quale, fondandosi su un profondo mutamento di indirizzo

delle concezioni psichiatriche dominanti - che escludono l'origine

organica di molte malattie mentali e la sufficienza di trattamenti

farmacologici che non siano accompagnati da interventi di carattere

psicologico e sociale da realizzare in un ambiente di vita non

artificiale - ha affermato "il criterio che gli interventi di

prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono

attuati di norma dai servizi e presidi territoriali extra ospedalieri,

ed ha considerato eccezionali gli interventi" di ricovero obbligatorio;

i quali comunque, non possono più fondarsi sulla pericolosità

dell'alienato, bensì solo sulla necessità di urgenti interventi

terapeutici, e devono avere durata la più breve possibile e tale da

ridurre al minimo le limitazioni della libertà dell'infermo.

Dal raffronto tra questa nuova disciplina e quella concernente il

ricovero in manicomio giudiziario discende, ad avviso del giudice a

quo, una grave ed irrazionale disparità di trattamento "in danno dei

sottoposti alla misura di sicurezza manicomiale, che come infermi di

mente hanno diritto allo stesso tipo di prestazioni curative e

riabilitative previsto in via generale e che in concreto di tali

prestazioni vengono privati proprio per effetto dell'internamento

nell'ospedale psichiatrico giudiziario". Né si potrebbe fondatamente

sostenere che tale disparità "sia resa legittima dalla diversa

situazione di fatto connessa all'avere il sottoposto alla misura di

sicurezza manicomiale commesso un reato", giacché questo, secondo

quanto già detto, è solo occasione e presupposto e non già causa

della misura.

D'altra parte, essendo il trattamento cui è sottoposto il

ricoverato in manicomio giudiziario di natura essenzialmente carceraria

ed afflittiva e quindi antitetico al regime degli interventi

terapeutici e riabilitativi previsti dalla nuova legge, risulta

evidente, secondo il giudice a quo, "il carattere non solo non

terapeutico ma dannoso per la salute psichica degli internati infermi

della misura di sicurezza medesima": di qui la censura di violazione

dell'art. 32 Cost. mossa alle norme impugnate.

13. - Della legittimità costituzionale degli artt. 204 cpv. e

222, primo comma, c.p. dubitava anche, in riferimento 21 solo art. 3,

primo comma Cost., il giudice istruttore del Tribunale di Milano con

ordinanza del 29 dicembre 1979 emessa nel procedimento penale per porto

illegale di armi a carico di Fusi Giacomo, che da una perizia

psichiatrica all'uopo disposta era risultato totalmente incapace

d'intendere e di volere - in quanto affetto da schizofrenia paranoide -

e peraltro persona sicuramente non pericolosa (r.o. 966/79).

Riferendosi alle argomentazioni sviluppate nelle sentenze di questa

Corte nn. 68/1967 e 106/1972, il G. I. opinava che - alla stregua della

radicale diversità della disciplina dei trattamenti sanitari, anche

obbligatori, contenuta nella legge 180/1978 rispetto a quella

concernente l'internamento in manicomio giudiziario - dovrebbe

escludersi che questo possa rispondere a finalità terapeutiche nei

confronti di malati di mente che risultino socialmente non pericolosi;

così come dovrebbe escludersi che la previsione di un internamento

minimo di due anni risponda ad esigenza di controllo sanitario e non,

invece, di (malintesa) difesa sociale.

Ciò premesso, il giudice a quo osservava che il contrasto col

principio di uguaglianza consiste non nella statuizione di una

presunzione di pericolosità basata sull'id quod plerumque accidit,

bensì nell'assolutezza di essa che, non consentendo la prova

contraria, comporta il concreto rischio di sottoporre alla misura

persone in effetti non pericolose ed oblitera le diversità di natura,

origine e conseguenza esistenti tra le varie infermità e le differenze

soggettive nell'ambito di una stessa infermità: il che non sarebbe

ragionevole, specie "in una materia tanto complessa e variabile come

quella delle propensioni criminali, essendo di per sé evidente che da

meri giudizi di probabilità (necessariamente relativi e validi fino a

prova contraria) non possono trarsi prognosi infallibili e assolute".

14. - Argomenti analoghi a quelli già riferiti venivano

succintamente svolti anche nell'ordinanza 16 novembre 1979 del

Tribunale di Como, con la quale, nel corso di un procedimento penale a

carico di Sampietro Giuseppe, veniva sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 13, secondo comma Cost., questione di costituzionalità dei

citati artt. 204 e 222 c.p. (r.o. 68/80).

15. - Alla motivazione della sopra illustrata ordinanza 7 dicembre

1978 della Sezione di sorveglianza di Bologna si richiamava

espressamente il giudice istruttore del Tribunale di Milano nel

sollevare - con ordinanza del 4 febbraio 1980 emessa nel procedimento

penale a carico di Prada Pierantonio - questione di legittimità

costituzionale degli artt. 215 e 222 c.p. in riferimento agli artt. 3,

primo comma e 32 Cost. (r.o. 192/80).

In particolare il G. I. si soffermava sul "capovolgimento" dei

principi ispiratori della legge manicomiale del 1904 operato con la 1.

833/1978 (artt. 1 cpv., 2 lett. g, 34), lamentando la disparità di

trattamento tra i malati di mente socialmente pericolosi che ne

consegue, a seconda che abbiano o meno commesso un fatto - reato. E, a

dimostrazione dell'irragionevolezza di essa, metteva in rilievo

l'occasionalità e la trascurabile entità dell'episodio oggetto del

procedimento (il Prada, privo di un braccio, era accusato di oltraggio

e di aver tentato di colpire con un pugno un agente), nonché la

diversità di conseguenza che tale difformità di disciplina comporta

per l'inimputabile che abbia commesso violenza carnale (ipotesi non

infrequente) in dipendenza del fatto puramente estrinseco che la querela

sia stata o non presentata.

Rispetto al diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost. - a suo

avviso certamente leso rispetto ai soggetti già guariti, o comunque

non più pericolosi, dalla previsione di un biennio minimo

d'internamento - il G. I. osservava che ad escludere l'illegittimità

di tale previsione non basta la possibilità di revoca anticipata della

misura ex art. 70 l. 354/75; anche perché la necessità all'uopo di un

ricorso (sia pure non limitato a soggetti portatori di un interesse

particolarmente qualificato) la renderebbe strumento inidoneo a

garantire, per qualsiasi internato, che la custodia in ospedale

psichiatrico non si protragga oltre il necessario.

Il fatto poi che la durata minima dell'internamento sia ricollegata

al solo parametro della pena comminata in astratto - e, come precisato

dalla giurisprudenza, secondo i criteri della contestazione (pena

massima irrogabile, computando le aggravanti e non le attenuanti) -

comporta, a parere del G.I., che si parifichino situazioni anche

profondamente diverse tra loro, impedendo ogni possibilità di

valutazione differenziata dei singoli casi concreti (es. comparazione

tra attenuanti e aggravanti).

Il giudice a quo evidenziava infine le disparità di trattamento

che l'art. 222 c.p. comporta rispetto ai seminfermi di mente, per i

quali - a differenza che per i totalmente infermi - è talora

consentita (art. 219, terzo comma c.p.) la scelta tra la misura di

sicurezza detentiva e quella non detentiva.

16. - Nel giudizio così instaurato interveniva il Prada che,

richiamando le argomentazioni svolte dal G. I. di Milano, sosteneva in

particolare l'inidoneità del criterio della commissione di un reato a

costituire valido strumento per differenziare la posizione dell'infermo

di mente "comune" da quella dell'infermo di mente "imputato". La

previsione dell'inimputabilità di costui, escludendo che nei suoi

confronti sia celebrato un processo, impedirebbe infatti che si

compiano gli accertamenti relativi alla sussistenza del fatto, alla sua

addebitabilità al prevenuto ed alla sua natura di reato, dato che su

tali circostanze normalmente non si pronuncia (e non si può

pronunciare) il giudice naturale con tutte le garanzie previste dalla

legge. Inoltre, il carattere "inumano" e "degradante" del trattamento

riservato agli infermi di mente in manicomio giudiziario comporterebbe

violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo

e quindi del principio di cui all'art. 10, primo comma, Cost..

17. - Lo stesso G. I. di Milano sollevava poi con motivazione

sostanzialmente identica, questione di legittimità costituzionale

degli artt. 204 cpv.,215 e 222 c.p., in relazione agli artt. 3, primo

comma e 32 Cost.; questa volta, peraltro, riferendosi solo alla diversa

disciplina di cui alla legge 833/1978 ed all'inammissibilità di prova

contraria sulla pericolosità sociale. L'ordinanza (r.o. 896/80) veniva

emessa il 29 settembre 1980 nel corso di un procedimento penale per

furto, rapina ed altro a carico di Romeo Luigi, risultato all'esame

peritale del tutto incapace d'intendere e di volere al momento del

fatto e bisognoso, secondo il perito, di un trattamento diverso da

quello praticabile col ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.

18. - Sulle conseguenze del riferimento alla pena comminata in

astratto dalla legge si appuntava invece la censura di violazione

dell'art. 3 Cost. prospettata rispetto all'art. 222 c.p. dal giudice

istruttore del tribunale di Pisa con ordinanza del 23 febbraio 1980

(r.o. 360/80), emessa nel corso del procedimento a carico di Tempesti

Alessandro, riconosciuto affetto da vizio totale di mente. Premesso

che a costui era addebitato, oltre a due contravvenzioni, il furto di

oggetti di modesto valore custoditi all'interno di un'autovettura e che

- in virtù dell'attenuante del danno di speciale tenuità quanto meno

equivalente alle aggravanti contestate - egli avrebbe sicuramente

meritato una pena inferiore ai due anni di reclusione, il G. I.

contestava la razionalità di una previsione per cui non solo ladurata

del ricovero, ma addirittura l'applicazione o meno della misura in

questione, ed in definitiva la stessa pericolosità sociale, dipende

dall'entità della pena massima stabilità dalla legge per l'ipotesi

astratta di reato (superiore a due anni di reclusione; se inferiore, si

fa luogo alla semplice comunicazione della sentenza di proscioglimento

all'autorità di P.S.). In tal modo, secondo il giudice a quo, "sfugge

del tutto il collegamento tra pericolosità e gravità del fatto in

concreto", manca cioè ogni possibilità di adattamento della misura

all'effettiva entità del reato e quindi al grado di pericolosità del

soggetto. "Così, persone che, portate a giudizio per rispondere di

fatti pur ricadenti sotto la stessa ipotesi di reato, sarebbero punite

in modo diverso in rapporto alla diversa gravità del fatto, sono

considerate ugualmente pericolose agli effetti dell'applicazione della

misura tanto che saranno ricoverate in manicomio per uguale periodo

minimo; e persone che, portate a giudizio per rispondere di reati

diversi, sarebbero però condannate alla stessa pena in rapporto ad una

gravità del fatto sostanzialmente corrispondente e dovrebbero quindi

denotare una pericolosità di uguale grado, sono invece soggette oppure

no alla misura a secondo del titolo di reato".

Il rimedio a ciò potrebbe essere, ad avviso del G. I. mutuato

dalla soluzione già adottata in tema di concessione del perdono

giudiziale, ove dall'originario criterio della pena edittale massima

(art. 169 c.p., come approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) si è

passati a quello della pena in concreto (art. 19 R.D.L. 20 luglio 1934,

n. 1404).

19. - Una questione di legittimità degli artt. 204, ultimo comma,

215 e 222 c.p. veniva altresì sollevata in riferimento agli artt. 3,

24 e 32 Cost., dal Tribunale di Roma con ordinanza del 25 febbraio 1980

emessa nel procedimento penale a carico di Furlan Giorgio imputato dei

reati di cui agli artt. 521 e 527 c.p. e ritenuto all'esame peritale

totalmente incapace d'intendere e di volere (r.o. 367/80).

Nella motivazione, il Tribunale - con argomenti analoghi a quelli

svolti dalla Sezione di sorveglianza di Bologna - sosteneva che, con

l'entrata in vigore della legge n. 180/1978, sono venuti a mancare i

presupposti culturali, scientifici e sociali che giustificavano la

presunzione assoluta di pericolosità degli infermi di mente, essendo

ormai opinione scientifica comune che il malato di mente non sia sempre

persona pericolosa, e che il ricovero - salvo ipotesi ben individuate -

non sia utile o sia addirittura dannoso alla salute del paziente. Di

qui, oltre alla violazione degli artt. 32 e 3 - perché la suddetta

presunzione non consentirebbe di distinguere tra situazioni diverse

anche quello dell'art. 24 Cost., perché in tali ipotesi sarebbe

irragionevolmente compromesso il diritto di difesa.

20. - Alla motivazione della suesposta ordinanza del Tribunale di

Roma si richiamava espressamente il Pretore di Pieve di Cadore nel

sollevare, in riferimento sempre agli artt. 3, 24 e 32 Cost., questione

di legittimità costituzionale degli artt. 204 cpv. e 222 c.p. nel

procedimento per i reati di cui agli artt. 341 e 367 c.p. a carico di

Pais Marden Ivano, che secondo la perizia all'uopo disposta era

totalmente infermo di mente al momento del fatto ma non pericoloso al

momento del giudizio (ordinanza del 20 dicembre 1980: r.o. 90/81).

21. - Ancora il G. I. del Tribunale di Milano dubitava della

legittimità costituzionale dell'art. 222 c.p. - questa volta in

riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 27, terzo comma e 32 Cost. -

con ordinanza emessa il 27 maggio 1980 (r.o.519/80) nel corso del

procedimento penale a carico di D'Amato Antonio. Costui aveva

manifestato turbe psicopatologiche dopo il suo arresto e, ricoverato

perciò nel reparto di osservazione neuropsichiatrica della casa

circondariale di San Vittore, aveva aggredito un altro detenuto

procurandogli lesioni gravissime. All'esame peritale, era risultato che

quest'ultimo episodio - oggetto del giudizio - era stato commesso in

stato di totale incapacità d'intendere e di volere e che peraltro egli

aveva poi integralmente riacquistato la sanità mentale, sì da doversi

escludere che fosse socialmente pericoloso.

Rilevato che, ciò nonostante, avrebbe dovuto applicarsi la misura

del ricovero in manicomio giudiziario (rectius, ospedale psichiatrico

giudiziario) per almeno due anni ex art. 222 c.p., il G. I. riteneva

tale conseguenza in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 27 e

32 cpv. Cost. (l'ordinanza richiamava anche l'art. 2 Cost., senza

peraltro svolgere rispetto ad esso alcuna specifica motivazione).

Innanzitutto perché, applicando la medesima misura sanzionatoria al

reo affetto da infermità psichica ed al reo sano di mente, si

parificano situazioni soggettive diverse. In secondo luogo perché -

sulla base delle stesse affermazioni tratte dalla Corte nella sentenza

n. 68 del 1967 - la legittimità costituzionale del citato art. 222

dovrebbe ritenersi subordinata all'effettiva esistenza dello stato

d'infermità psichica; anche perché gli "effetti devastanti" che il

ricovero in un luogo per alienati psichici può notoriamente

determinare su una persona sana di mente farebbero sortire alla misura

di sicurezza l'effetto contrario a quello corrispondente alla sua

precipua funzione.

22. - Anche il Pretore di San Donà di Piave, con ordinanza del 25

giugno 1980 (r.o. 658/80) emessa nel procedimento per truffa a carico

di Rizzardi Carlo - risultato totalmente incapace d'intendere e di

volere al momento del fatto ma sano di mente all'epoca del giudizio -

sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, primo

comma, c.p. lamentando l'ingiustificata parificazione del malato di

mente al sano (art. 3 Cost.) ed il pregiudizio alla salute di

quest'ultimo derivante dall'obbligatorio ricovero in manicomio

giudiziario.

23. - Censure identiche - per profili e motivazione - a quelle

formulate dal G. I. di Milano nell'ordinanza 4 febbraio 1980 muoveva

altresì agli artt. 215 e 222 c.p. il giudice istruttore del Tribunale

di Pisa con ordinanza del 4 settembre 1980 (r.o. 11/81) emessa nel

corso del procedimento a carico di Grassi Guglielmo che, fuggito da una

clinica psichiatrica, aveva aggredito un conducente impossessandosi

della sua vettura. Nella specie era risultata la totale infermità

mentale dell'imputato al momento del fatto, ma l'ultimo controllo

peritale aveva evidenziato che egli era in buon equilibrio psichico (ma

sotto trattamento psicotropo di mantenimento) ed aveva escluso che

fosse persona socialmente pericolosa.

24. - Alla motivazione della suddetta ordinanza 4 febbraio 1980 del

G. I. di Milano si richiamava altresì espressamente il Pretore di

Pisa, nel sollevare, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. questione

di legittimità costituzionale dei citati artt. 204 cpv. e 222 c.p.

con ordinanza del 21 marzo 1981 (r.o. 360/81) emessa nel corso del

procedimento per i reati di cui gli artt. 340, 341 e 651 c.p. a carico

di Giaconi Anna Maria, nei cui confronti la perizia aveva accertato che

era totalmente incapace d'intendere e di volere al momento del fatto, ma

che non era affatto pericolosa e che era quasi completamente guarita

(sicché il ricovero in manicomio giudiziario poteva risultarle

dannoso).

25. - Anche il G. I. del Tribunale di Grosseto si riportava

espressamente alle argomentazioni del G. I. di Milano (ord. 4 febbraio

1980) e della Sezione di sorveglianza di Bologna (ord.7 dicembre 1978)

nel sollevare, sotto i medesimi profili prospettati dal primo,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 215, 204 cpv, e

222 c.p. (ordinanza del 20 maggio 1981 r.o. 480/81). Nella specie,

all'imputata Martinazzo Malvina erano addebitati reati in astratto

gravi (artt. 578 e 411 c.p.) ma in concreto di lieve entità per le

particolari modalità del fatto, sicché "il probabile concorso di

circostanze attenuanti renderebbe applicabile una pena di due anni di

reclusione". Anche in questo caso, l'imputata era risultata totalmente

incapace d'intendere e di volere al momento del fatto, ma ne era stata

del tutto esclusa la pericolosità sociale.

Nel giudizio così instaurato interveniva, in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato,

peraltro con atto depositato il 15 gennaio 1982, e quindi fuori

termine.

26. - La legittimità costituzionale degli artt. 204, 215 e 222

c.p., in quanto statuenti un periodo minimo di ricovero in ospedale

psichiatrico giudiziario, veniva infine posta in dubbio dal Tribunale

di Venezia con ordinanza del 29 maggio 1981 (r.o. 573/81) emessa nel

procedimento penale a carico di Scroccaro Silvano, che era risultato

affetto da vizio totale di mente. Ad avviso del Tribunale, tali norme

si pongono in contrasto cong li artt. 3 e 32 Cost., "avuto riguardo

alla impossibilità di determinare la pericolosità prima della

scadenza del termine minimo in relazione alla legge sugli ospedali

psichiatrici del 1978 che prevede per i cittadini in genere (non

imputati) il trattamento psichiatrico obbligatorio solo fino a quando

sussiste in senso lato la pericolosità".

27. - Nel giudizio così instaurato interveniva, in rappresentanza

del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, la

quale richiamate le sentenze nn. 68/1967 e 106/1972 di questa Corte,

sottolineava che in base alla successiva sentenza n. 110/1974 -

apparentemente ignota al Tribunale di Venezia - è possibile far

cessare l'applicazione della misura di sicurezza de qua anche prima

della scadenza del termine minimo, sicché il ricovero "non si protrae

necessariamente anche oltre la esclusa pericolosità". È vero,

aggiungeva l'Avvocatura, che permane una differenza di trattamento

rispetto al cittadino comune nell'ipotesi d'internamento provvisorio,

giacché mentre l'internamento in ospedale del non imputato non è

obbligatorio se sia infermo di mente ma chiaramente non pericoloso, per

il soggetto imputato o prosciolto esso è obbligatorio; anche se una

volta esclusa la pericolosità, la misura può essere ben tosto

revocata. Ma tale differenza si giustifica - secondo l'Avvocatura - in

ragione della commissione di un reato, che rende "tutt'altro che

peregrina" - diversamente che per i non imputati - l'ipotesi che il

soggetto abbia ad ulteriormente delinquere. Né, per altro verso,

sussisterebbe violazione dell'art. 32 Cost., in quanto "il soggetto

imputato o prosciolto da reato che risulti infermo di mente è

obbligato agli accertamenti sanitari ai fini della valutazione della

sua pericolosità per disposizione di legge". Considerato in diritto :

1. - I giudici a quibus denunziano talune disposizioni del codice

penale (artt.: 204, cpv,205 cpv.,215,222 e 231) con riferimento ad una

pluralità di parametri costituzionali (artt.: 3,4,13, secondo comma;

24, secondo comma; 27, primo e terzo comma; 32, primo e secondo comma;

111) e sotto molteplici profili.

Centrale e comune a tutte le ordinanze di rimessione è, peraltro,

la questione se sia costituzionalmente legittimo il trattamento

normativamente riservato ai soggetti che, essendone stata accertata

l'incapacità di intendere o di volere, per infermità psichica, al

momento in cui hanno commesso un fatto di reato - non colposo e punito

con pena edittale superiore nel massimo ad anni due di reclusione -

sono stati, perciò, prosciolti, perché non imputabili (art. 88 del

codice Penale). Ciò in quanto di costoro si deve "sempre" ordinare il

ricovero in un manicomio (ora "ospedale psichiatrico") giudiziario per

un periodo minimo predeterminato dalla legge (art. 222, primo e secondo

comma, del codice penale), presumendosene la pericolosità sociale.

I ventidue giudizi, di cui alle ordinanze indicate in epigrafe, che

propongono questioni identiche od analoghe possono, perciò, essere

riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi su

questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto disposizioni

di legge - sostanziali e processuali - concernenti le misure di

sicurezza e, in particolare, la misura di sicurezza detentiva del

ricovero in manicomio, ora ospedale psichiatrico, giudiziario.

Sinteticamente e per quanto può rilevare ai fini del presente

giudizio - che concerne unicamente soggetti prosciolti perché non

imputabili per infermità mentale ai quali va applicata,

obbligatoriamente ed automaticamente, la misura di sicurezza del

ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per il periodo minimo

legislativamente fissato - basterà ricordare che la Corte ha giudicato

indenni da censure di costituzionalità (mosse con riferimento agli

artt. 3, 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 27, secondo

comma - in realtà terzo - e 32 Cost.) le disposizioni del codice

penale (artt. 204, secondo comma, 222, primo e secondo comma, 224,

ultimo comma) che stabiliscono una presunzione assoluta di

pericolosità sociale a carico, appunto, degli imputati prosciolti per

infermità psichica da un reato di una certa gravità. Ciò perché "la

presunzione stessa deve ritenersi giustificata allorché si sia in

presenza di condizioni le quali consentano di far ritenere, sulla base

di valutazioni obiettive ed uniformi desunte dalla comune esperienza,

la probabilità di un futuro comportamento criminoso da parte di chi

abbia commesso un reato in circostanze che ne precludevano

l'imputabilità" (sent. 106/1972). La presunzione di pericolosità

presuppone, dunque, la riferibilità di un fatto di reato (non colposo,

punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a due anni)

ad un soggetto che, nel momento in cui lo ha commesso, era incapace di

intendere o di volere per infermità psichica. E, poiché la

pericolosità sociale consiste in una probabilità di recidiva (art.

203, primo comma, del codice penale) e dà quindi luogo ad un giudizio

prognostico, la ragionevolezza del criterio presuntivo adottato dal

legislatore poggia sull'accertamento di una infermità psichica che,

come si è manifestata nella commissione di un reato, così, secondo

dati di comune esperienza, può dar luogo alla reiterazione di condotte

criminose. In altre parole, è il giudizio di probabilità, la prognosi

di recidiva che il legislatore vuole si deduca obbligatoriamente

dall'accertamento dei due indicati e correlati presupposti, e questa

sua scelta "non può ritenersi condizionata a vincoli discendenti dal

rispetto di principi costituzionali, e più particolarmente da quello

dell'art. 3, ma rimane invece affidata a valutazioni di politica

legislativa" (sent. 106/1972 cit.).

3. - Alla stregua di questo medesimo filone argomentativo, per cui

la presunzione di pericolosità in tanto può considerarsi

costituzionalmente legittima, in quanto si basa sull'id quod plerum que

accidit (cfr. sentenze: nn. 19 del 1966, 68 del 1967 e 106 del 1972) la

Corte - con la sentenza n. 1 del 1971 - ha, invece, dichiarato la

illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3, primo comma,

Cost., dell'art. 224, secondo comma, del codice penale "nella parte in

cui rende obbligatorio ed automatico per i minori degli anni

quattordici il ricovero per almeno tre anni in riformatorio

giudiziario". Ciò perché la norma in esame riguarda in modo identico

situazioni diverse (dell'infante, del bimbo in tenera età e del minore

prossimo al raggiungimento del quattordicesimo anno di età) e perché

è arbitrario, in quanto non suffragato da alcun dato di esperienza,

ritenere normale la pericolosità del minore di quattordici anni.

4. - Va, infine, ricordato che la Corte ha ripetutamente

sottolineato come il rigore del sistema - in quanto fondato sulla

presunzione assoluta di pericolosità - trovi temperamento nella

possibilità di revoca della misura di sicurezza, ex art. 207 del

codice penale. Del terzo comma di quest'ultima disposizione la Corte,

con la sentenza n. 110 del 1974, ha, poi, dichiarato la illegittimità

costituzionale "nella parte in cui attribuisce al Ministro di grazia e

giustizia - anziché al giudice di sorveglianza - il potere di revocare

le misure di sicurezza", pervenendo quindi, in applicazione dell'art.

27 della legge n. 87 del 1953, alla pronuncia di incostituzionalità

anche del secondo comma del medesimo art. 207 del codice penale "in

quanto non consente (al giudice) la revoca delle misure di sicurezza

prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima

stabilita dalla legge".

5. - Conclusivamente, si può dire che la disciplina complessiva

della misura di sicurezza detentiva del ricovero in manicomio (ora

ospedale psichiatrico) giudiziario, per effetto della giurisprudenza

della Corte e per la successiva intervenuta abrogazione dell'art. 207,

ultimo comma, del codice penale (in forza dell'art. 89 della legge 26

luglio 1975 n. 354), si è sostanzialmente modificata rispetto

all'impianto originario.

Ciò nel senso che, pur ferma, salvo che per i minori degli anni

quattordici, la presunzione legale di pericolosità sociale desunta

dalla commissione di un reato di una certa gravità in condizioni di

totale incapacità di intendere o di volere per infermità psichica,

"spetta al giudice il potere di revoca della misura di sicurezza - ove

sia accertata la cessazione dello stato di pericolosità (art. 207,

comma primo, del codice penale) - anche prima che sia decorso il tempo

corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge" (sent. n. 110

del 1974, citata).

6. - Tanto ricordato, la Corte riafferma anzitutto la legittimità

in via di principio, nel campo delle misure di sicurezza, di tecniche

normative di tipizzazione di fattispecie di pericolosità" cui

collegare l'applicazione di determinate misure.

L'esigenza di una determinazione legale sufficientemente precisa

dei presupposti delle misure di sicurezza deriva, anzi, dalla

affermazione costituzionale del principio di legalità(art. 25, ultimo

comma, Cost.). Rientra, dunque, sempre invia di principio, nella

responsabilità del legislatore anche determinare se e quali spazi e

criteri d'orientamento sia opportuno lasciare alla discrezionalità o

all'apprezzamento tecnico del giudice, in vista dell'adeguamento

finalistico delle misure alle situazioni individuali.

È parimenti acquisita alla giurisprudenza della Corte la

doverosità del sindacato, alla stregua del principio di uguaglianza,

su singole fattispecie di pericolosità costruite in termini

"presuntivi" e rigidi, là dove la presunzione di pericolosità non

abbia fondamento nell'id quod plerumque accidit ed abbia per

conseguenza la indiscriminata applicazione delle misure di sicurezza in

situazioni che differiscono fra loro proprio negli aspetti cui la

misura ragionevolmente può riferirsi (sent. n. 1 del 1971, dianzi

citata).

La questione di legittimità costituzionale del trattamento

previsto dall'art. 222 del codice penale per gli autori di reato

prosciolti per infermità psichica non può, pertanto, essere dissolta

nella questione generica della "pericolosità presunta", ma si incentra

sui contenuti specifici di una specifica tipizzazione o presunzione

normativa, in forza della quale i presupposti dell'obbligatorio

ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario sono costituiti da:

commissione di un delitto di una certa gravità (espressa dal massimo

edittale di pena) e totale infermità mentale dell'imputato al momento

del fatto.

"Presunzione di pericolosità", in concreto, non significa altro

che l'obbligatoria ed automatica applicazione della misura in tali

ipotesi, indipendentemente da qualsiasi altra considerazione e da

eventuali ulteriori accertamenti; l'unico limite è che fra il fatto

giudicato e la sentenza non sia decorso un tempo superiore a cinque

ovvero a dieci anni (art. 204, cpv., n. 1 e 2, codice penale), nei quali

casi si deve fare luogo a giudizio di pericolosità in concreto,

secondo il principio enunciato come generale dall'art. 203 del codice

penale.

La logica della disposizione denunciata sta nell'assumere

l'infermità psichica dell'autore del reato quale elemento che

caratterizza e collega i due termini della disciplina: il delitto in

cui l'infermità ha manifestato una sua specifica pericolosità ed il

tipo di risposta legale. La misura "di sicurezza" del ricovero

obbligatorio in ospedale psichiatrico giudiziario costituisce la

risposta alla pericolosità del soggetto; risposta modellata sulla

specifica ragione (causa) di questa sua ritenuta pericolosità, vale a

dire l'infermità psichica quale si è estrinsecata nel delitto

commesso. Presupposti e definizione dell'istituto pongono così in

risalto - e inscindibilmente collegano - dimensioni di "sicurezza" e

dimensione terapeutica; il che è necessario a legittimare la misura,

sia di fronte alla finalità di prevenzione speciale, "riabilitativa",

propria in genere delle misure di sicurezza (sentenza n. 68 del 1967)

sia di fronte al principio, anche esso costituzionale, di tutela della

salute (art. 32 Cost.).

Come misura "finalizzata" - orientata a risultati, ad un tempo di

sicurezza e di terapia - il ricovero in ospedale psichiatrico

giudiziario appare pertanto ragionevolmente connesso al duplice

presupposto tipico della commissione di un delitto non lieve e

dell'infermità psichica quale condizione del delitto.

7. - Le argomentazioni sin qui richiamate ed esposte valgono a

confutare in modo esplicito od implicito quelle in contrario addotte

dalla maggior parte dei giudici rimettenti, al fine di contestare la

legittimità costituzionale della presunzione di pericolosità sociale

posta dalle norme denunziate. Va, peraltro, precisato che ci si

riferisce alle questioni sollevate in giudizi nei quali indagini

peritali esperite caso per caso hanno escluso la pericolosità sociale

dell'imputato, pur essendo rimasta sostanzialmente inalterata, nella

sua natura, nelle sue caratteristiche e nella sua intensità, rispetto

al momento del fatto, l'infermità psichica dell'imputato stesso, che

determinandone il vizio totale di mente, ne comporta il proscioglimento

ai sensi dell'art. 88 del codice penale. Questo presupposto di fatto

accomuna le varie questioni, tutte rivolte, pur su piani e sotto

profili diversi, ad indubbiare il criterio presuntivo posto dal

legislatore, la cui razionalità si assume smentita, nelle fattispecie

considerate dall'accertamento peritale.

In aggiunta alle considerazioni sopra svolte, più che ribadire la

natura prognostica - di reiterazione di condotte criminose - del

giudizio di pericolosità sociale, che rende del tutto ragionevole

(anzi ineliminabile in ogni caso) il ricorso a criteri probabilistici,

val la pena di osservare che il riferimento al massimo della pena

edittale, assunto quale indice della gravità del reato, e non invece

alla pena irrogabile in concreto, tenendo conto di eventuali

attenuanti, oltre a discendere in modo coerente dal presupposto della

misura rappresentato da una sentenza di proscioglimento (e non di

condanna) dell'imputato incapace, garantisce la applicazione della

misura stessa in tutte le situazioni normativamente descritte con pieno

rispetto del principio di uguaglianza. Quanto alla ulteriore censura,

per cui le norme impugnate assoggetterebbero adugua le disciplina

infermità di natura diversa, ovvero della stessa natura ma di diversa

intensità da soggetto a soggetto, basterà rilevare che presupposto

per l'applicazione della misura è un accertamento di incapacità di

intendere o di volere per infermità psichica e che tale requisito è

sufficiente ad accomunare infermità che, pur se di natura ed

intensità diverse, danno luogo all'identico risultato in termini di

imputabilità (art. 88 del codice penale).

Lo stesso requisito, d'altra parte, differenzia nettamente la

situazione del totalmente infermo di mente rispetto a quella del

seminfermo di mente, la cui capacità di intendere o di volere, pur se

grandemente scemata, non è esclusa (art. 89 c.p.). È perciò del

tutto legittimo - oltre che razionalmente adeguato - che solo per il

secondo e non anche per il primo sia prevista, in determinati casi, la

possibilità di sostituire la misura di sicurezza detentiva con quella,

non detentiva, della libertà vigilata (art. 219, terzo comma c.p.).

Dall'affermata legittimità di tale trattamento differenziato deriva

l'infondatezza dell'ulteriore censura di violazione del diritto al

lavoro garantito dall'art. 4 Cost.. Deve di conseguenza ritenersi

precluso l'esame dell'ulteriore censura mossa dal giudice di

sorveglianza del Tribunale di Roma all'art. 231 c.p. sotto il profilo

della mancata previsione della possibilità di sostituire, in senso

inverso, la misura di sicurezza detentiva alla libertà vigilata in

caso di gravi violazioni alle prescrizioni inerenti a questa,

trattandosi evidentemente di questione prospettabile solo presupponendo

la fondatezza di quella or ora disattesa.

Delle questioni sollevate con riferimento agli artt. 13, secondo

comma, 111 e 24, secondo comma Cost., basterà dire che sono state già

dichiarate infondate dalla Corte con le sentenze nn. 19 del 1966 e 68

del 1967, e che i giudici rimettenti non propongono ora argomentazioni

diverse da quelle allora disattese.

Nemmeno può ritenersi vulnerato il principio della personalità

della responsabilità penale, di cui all'art. 27, primo comma, Cost.

Pur a voler ammettere, in via di ipotesi, che nel campo di applicazione

del citato disposto costituzionale rientrino anche le misure di

sicurezza e non, invece, soltanto le pene, resta che il vincolo ivi

posto attiene al momento della costruzione della fattispecie e comporta

la necessità di un collegamento tra il presupposto specifico della

misura e il soggetto cui essa viene applicata: in altre parole, si

esige che la misura stessa venga applicata soltanto a soggetti dei

quali risulti accertata la pericolosità criminale. Rispetto al

precetto costituzionale è invece indifferente il modo in cui il

suddetto collegamento viene configurato, se cioè esso debba risultare

da un accertamento caso per caso della pericolosità ovvero da una

presunzione stabilita dal legislatore sulla base di presupposti

razionalmente idonei a fondarla.

La censura, infine, mossa con riferimento all'art. 27, terzo comma

Cost., è già stata respinta da questa Corte (sentenze N. 68 del 1967

e 106 del 1972) con il rilievo che tale norma "si riferisce soltanto

alle pene e non considera le misure disicurezza proprio perché esse

tendono ad un risultato che uguaglia quella rieducazione cui deve

mirare la pena". Al proposito si può aggiungere che rispetto al

parametro costituzionale invocato viene in considerazione il tipo di

misura prefigurato in via generale dal legislatore e la sua astratta

idoneità a perseguire finalità rieducative, non invece le modalità

di determinazione e di accertamento dei presupposti per la sua

applicazione.

Vero è che la questione qui da ultimo disattesa ha ad oggetto non

tanto la presunzione di pericolosità sociale, come normativamente

posta, quanto il ricovero obbligatorio in ospedale psichiatrico

giudiziario, per il dubbio che tale ricovero non sia razionalmente

idoneo al conseguimento delle finalità curative e risocializzanti

assegnate - accanto alle finalità di prevenzione sociale - alla misura

di sicurezza in questione. Nella stessa prospettiva si pongono altri

giudici rimettenti che denunziano una possibile lesione dell'art. 32,

primo comma, Cost. con riguardo alle condizioni strutturali ed alle

prassi terapeutiche degli ospedali psichiatrici giudiziari, ovvero una

violazione del principio di uguaglianza, stante il trattamento

gravemente deteriore riservato agli infermi di mente ai quali viene

applicata la misura di sicurezza in esame rispetto ai comuni malati di

mente, cui si applica la nuova legislazione in materia, ai sensi della

quale il ricovero obbligatorio è eccezionale, di durata limitata e

fondato soltanto sulla necessità di urgenti interventi terapeutici,

senza che venga più in considerazione la pericolosità dell'infermo

(legge 13 maggio 1978, n. 180 e legge 23 dicembre 1978, n. 833).

Prendendo in esame quest'ultima censura, è evidente la non

omogeneità delle situazioni messe a confronto, posto che la misura di

sicurezza in questione torna applicabile soltanto a quegli infermi di

mente che, essendo stati prosciolti dall'imputazione di un reato di una

certa gravità perché commesso in stato di totale incapacità di

intendere o di volere, vengono dalla legge considerati socialmente

pericolosi. Al comune malato di mente non è riferibile invece la

commissione di alcun reato, o almeno di un reato di uguale gravità, e

tanto basta a legittimare il differente trattamento normativo.

Quanto infine ai rilievi che vengono mossi alle effettive

condizioni organizzative e di gestione degli ospedali psichiatrici

giudiziari, rappresentate come tali da menomare grandemente o

addirittura vanificare la funzione di cura degli internati per

soddisfare, invece e soltanto, una funzione repressiva e segregante,

questa Corte, giudice delle leggi, non può dedurne motivi di

incostituzionalità delle norme denunziate, tra le quali non sono

comprese quelle disciplinanti appunto gli ospedali psichiatrici

giudiziari. Ciò non toglie che le carenze lamentate dai giudici

rimettenti, in base a personali, sofferte esperienze e risultanti anche

da indagini ufficiali condotte o promosse da autorità a ciò

competenti, esigano la più attenta considerazione e la più sollecita

iniziativa da parte del legislatore e dei pubblici poteri. Il problema

umano e sociale del trattamento da riservare ai soggetti prosciolti

perché non imputabili per infermità psichica non può essere

affrontato e risolto in termini formali e nominalistici - di etichetta

verrebbe fatto di dire - ma impone l'adozione di misure concretamente

idonee alla cura e non soltanto alla custodia di quei soggetti

medesimi, essendo evidente che la loro risocializzazione dipende dalla

guarigione o quanto meno dal miglioramento delle loro condizioni

psichiche.

8. - Le considerazioni svolte e le conclusioni sin qui raggiunte

muovono, come si è detto, dal presupposto che la situazione di

infermità psichica accertata rispetto al momento del fatto risulti

immutata nel momento del giudizio ovvero in quello successivo in cui la

misura in questione debba essere ordinata, ove a ciò si sia omesso di

provvedere con la sentenza di proscioglimento (art. 205 cpv. n. 2

c.p.). In altre parole le disposizioni di legge denunziate in tanto

sono indenni da vizi di costituzionalità in quanto una tale infermità

sia inalterata nel tempo in cui la misura di sicurezza è applicata ed

eseguita (la vicinanza temporale fra il giudizio e l'esecuzione della

misura è, nell'ipotesi normale, assicurata dall'immediata esecutività

delle sentenze di proscioglimento per inimputabilità).

La disposizione dell'art. 222 cod. pen., peraltro, prescinde dalla

"attualizzazione" del giudizio di infermità mentale, guardando

esclusivamente al momento del fatto. La struttura "presuntiva" della

fattispecie si rivela contenere, come bene hanno osservato alcune

ordinanze di rimessione, una presunzione duplice: innanzitutto quella

che ricollega infermità e pericolosità, e che è quella che la Corte,

in precedenti pronuncie, ha già ritenuto non in contrasto con i

criteri di comune esperienza. Ma la applicazione della misura a

distanza di tempo dal fatto (obbligatoria ed automatica fino a che non

siano trascorsi cinque o dieci anni) poggia su una presunzione

ulteriore, concernente il perdurare (non della sola pericolosità, ma)

della stessa infermità psichica, senza mutamenti significativi dal

momento del delitto al momento del giudizio.

Una simile presunzione assoluta di durata dell'infermità psichica,

lungi dall'esprimere esigenze di tutela discrezionalmente apprezzate

dal legislatore, finisce per allontanare la disciplina normativa dalle

sue basi razionali. Dietro la presunzione non vi sono né dati

d'esperienza suscettibili di generalizzazione, né esigenze di

semplificazione probatoria. Indurre, a distanza di tempo imprecisata,

lo stato di salute mentale attuale da quello del tempo del commesso

delitto, è questione di fatto che può e deve essere verificata caso

per caso; totalmente privo di base scientifica sarebbe comunque

ipotizzare uno stato di salute (anzi di malattia) che si mantenga

costante, come regola generale valida per qualsiasi caso d'infermità

totale di mente. Quanto alle preoccupazioni probatorie (che pure hanno

trovato un'eco in precedenti pronuncie della Corte) è di tutta

evidenza che la prognosi postuma, richiesta (al perito psichiatra)

dall'accertamento della imputabilità o non imputabilità al momento

del fatto, presenta difficoltà incomparabilmente maggiori della

diagnosi dello stato di salute psichica presente al momento del

giudizio od in quello successivo in cui la misura debba essere

applicata. Di regola, anzi, sarà proprio questa diagnosi a fornire

elementi basilari per la ricostruzione (induttiva, spesso opinabile)

dello stato di salute nei periodi anteriori. Una regola "presuntiva",

come quella implicita nell'art. 222 cod. pen., che imponga di

ricostruire il presente dal passato, si rivela pertanto un'inversione

totale della logica del giudizio scientifico, su cui poggia qualsiasi

ragionevole disciplina dell'infermità di mente.

La conseguenza pratica della norma denunciata è che, collegandosi

la misura di sicurezza all'infermità psichica al momento del fatto, la

misura andrà ugualmente applicata a soggetti che, al momento del

giudizio, siano ancora infermi di mente, e ad altri il cui stato di

salute (ovviamente oggetto dell'esame peritale concernente

l'imputabilità) abbia invece subito una positiva evoluzione. I giudizi

a quibus offrono al riguardo una precisa ed inquietante

esemplificazione.

La differenza evidenziata - che la disciplina legale ignora -

attiene proprio all'elemento - lo stato di salute psichica attuale -

che solo è idoneo a giustificare una misura di sicurezza orientata

alla salute psichica del destinatario, quale è per definizione

l'ospedale psichiatrico giudiziario. Di qui l'illegittimità

costituzionale dell'art. 222, primo comma, cod. pen., nella parte in

cui non subordina il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico

giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità psichica al previo

accertamento - da parte del giudice della cognizione o della esecuzione

- della persistente pericolosità sociale derivante dall'infermità

medesima al tempo dell'applicazione della misura.

In questi limiti, la pronuncia d'illegittimità deve investire, di

riflesso, anche gli artt. 204 cpv. e 205 cpv. n. 2 c.p.: il primo, in

quanto, dettando una disposizione generale e quindi riferendosi anche

alla misura di sicurezza in questione, pone una presunzione assoluta

che preclude accertamenti sulla pericolosità anteriore ai termini ivi

fissati (dieci o cinque anni dal fatto); il secondo, in quanto preclude

analoghi accertamenti al giudice dell'esecuzione che sia chiamato ad

applicare la misura, ove non ordinata nella sentenza di

proscioglimento. Immune da censura è invece l'art. 215 c.p., pure

denunziato in talune ordinanze, giacché esso si limita a prevedere,

tra le altre, la misura di sicurezza in questione, senza dettare alcuna

disposizione che investa la sua concreta disciplina.

9. - In questi termini, la dichiarazione d'illegittimità

costituzionale delle norme suindicate contribuisce a restituire

coerenza ad un sistema normativo, nel quale la rigida logica originaria

delle presunzioni di pericolosità è già stata fortemente incrinata,

a seguito della dichiarazione d'illegittimità costituzionale dei commi

secondo e terzo dell'art. 207 cod. pen., con conseguente trasformazione

della revoca anticipata delle misure di sicurezza, da atto politico del

Ministro, inattività giurisdizionale doverosa, ricorrendone i

presupposti sostanziali (la competenza a provvedere è ora regolata

dall'art. 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354). La "presunzione di

durata" della pericolosità - implicita nella determinazione

inderogabile (per il giudice) di un periodo minimo di durata della

misura di sicurezza - ha cessato di essere assoluta, lasciando spazio a

puntuali verifiche giudiziali dell'evolversi della situazione concreta.

La contrapposizione di presunzioni legali al giudizio concreto di

pericolosità ha perciò già perso il suo vero significato, che era

collegato all'applicazione obbligatoria di una misura per un periodo

minimo inderogabile, mentre un principio generale unificante è ora

ravvisabile nel potere - e dovere - del giudice di disporre, sulla base

degli opportuni, concreti accertamenti, la revoca della misura, in

qualsiasi momento la persona sottoposta abbia cessato d'essere

pericolosa.

Perfetta coerenza e continuità, in conclusione, vi è fra la

presente decisione e la sent. n. 110/74, nel superamento di un sistema

che, se riconosce la legittimità in via di principio della

tipizzazione legale di fattispecie di pericolosità, già si è

allontanato da un sistema di determinazione della durata delle misure

di sicurezza in termini rigidi, agganciati ad ulteriori presunzioni. Il

potere di apprezzamento concreto del giudice, che la presente pronuncia

ritiene necessario ad evitare ingiustificati livellamenti di situazioni

diverse, non è altro se non il potere di non internare in ospedale

psichiatrico giudiziario soggetti che, in considerazione del loro

attuale stato di salute, avrebbero il diritto di ottenere

immediatamente la revoca c.d. anticipata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 222, primo

comma, 204, cpv. e 205, cpv. n. 2, del codice penale, nella parte in

cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale

psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità

psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione o

della esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante

dalla infermità medesima al tempo dell'applicazione della misura;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dei medesimi artt. 222, primo comma e 204 cpv., nonché dell'art. 215

cpv. n. 3 cod. pen., sollevate in riferimento agli artt. 4, primo e

secondo comma, 27, primo e terzo comma e 32, primo e secondo comma,

Cost. dai Tribunali di Roma e Venezia, dalla Sezione di sorveglianza di

Bologna, dai giudici istruttori presso i Tribunali di Firenze, Milano,

Pisa, Grosseto e Bologna, dai giudici di sorveglianza di Roma e

Frosinone nonché dai Pretori di Pisa, Pieve di Cadore e S. Donà di

Piave con le ordinanze in epigrafe;

3) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale dei suddetti artt. 222, primo comma e 204 cpv. cod.

pen., sollevate in riferimento agli artt. 13, secondo comma, 24,

secondo comma e 111 Cost. dai Tribunali di Roma e Como, dai giudici

istruttori presso i Tribunali di Firenze e Siena, dal giudice di

sorveglianza di Frosinone e dal Pretore di Pieve di Cadore con le

ordinanze indicate in epigrafe;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 231 cod. pen. sollevata in riferimento agli

artt. 4, primo e secondo comma e 32 Cost. dal giudice di sorveglianza

di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN- ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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