Corte costituzionale

Sentenza n. 228/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/06/1999 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 222,

primo comma, del codice penale, e degli artt. 312 e 313 del codice di

procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 20 novembre 1997 e

il 26 novembre 1998 dal giudice per le indagini preliminari della

Pretura di Venezia, iscritte ai nn. 136 del registro ordinanze 1998 e

n. 63 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno

1998 e n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1999 .

Visti l'atto di costituzione di Bordin Franco nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1999 il giudice relatore

Giuliano Vassalli;

Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente

del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento a carico di persona indagata del

reato di maltrattamenti nei confronti della propria madre, il giudice

per le indagini preliminari della Pretura di Venezia disponeva - a

mezzo di incidente probatorio - accertamento psichiatrico, all'esito

del quale il perito concludeva nel senso della totale incapacità di

intendere e di volere dell'indagato e della sua impossibilità di

partecipare coscientemente al processo, evidenziandone altresì la

pericolosità sociale.

A seguito di tale perizia, il pubblico ministero richiedeva

l'applicazione provvisoria, nei confronti dell'indagato, della misura

di sicurezza dell'internamento in ospedale psichiatrico giudiziario,

secondo quanto previsto dall'art. 206 del codice penale, in relazione

all'art. 222 dello stesso codice.

Il giudice per le indagini preliminari, premesso che

l'"infungibilità tra misura di sicurezza e misura cautelare"

determinerebbe anche l'impossibilità di fare ricorso alla

disposizione dell'art. 73 del codice di procedura penale, nonché di

essere vincolato, avendo il perito accertato la pericolosità sociale

della persona sottoposta alle indagini, alla richiesta, ha, con

ordinanza del 20 novembre 1997, sollevato, in riferimento agli artt.

3 e 13 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

degli artt. 206 e 222, primo comma, del codice penale, 312 e 313 del

codice di procedura penale, nella parte in cui riservano "in sostanza

alle insindacabili richieste del pubblico ministero se applicare

all'infermo di mente socialmente pericoloso la misura di sicurezza

provvisoria del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario oppure

la misura cautelare della custodia in idonea struttura del servizio

psichiatrico ospedaliero". Il tutto senza che venga contemplato alcun

dovere di motivazione circa la scelta in concreto effettuata,

nonostante identici siano i presupposti dell'una e dell'altra

"misura", entrambe fondate sul comune requisito della "pericolosità

sociale dell'indagato".

Con conseguente violazione dei parametri costituzionali sopra

indicati, sia per l'intrinseca irragionevolezza di un sistema che

rende infungibile l'applicabilità delle due "misure", peraltro

affidate alla insindacabile richiesta del pubblico ministero,

"ingiustificatamente deteriore per l'indagato, non solo per la

notoria situazione di fatiscenza e semiabbandono in cui versano" gli

ospedali psichiatrici giudiziari, "ma soprattutto perché da una

parte la misura di sicurezza è tendenzialmente applicabile

indefinitamente nel tempo, salvo il venir meno della pericolosità,

laddove invece la custodia cautelare in luogo di cura" è

assoggettata ai limiti temporali di cui all'art. 303 del codice di

procedura penale.

2. - Si è costituito l'indagato con memoria sottoscritta dagli

avvocati Francesco Caffarelli e Francesco Mazzoleni, chiedendo la

dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza della

proposta questione in quanto basata sull'erroneo presupposto che il

giudice non possa disattendere la richiesta del pubblico ministero o

rigettandola o applicando una misura meno grave di quella richiesta.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con

richiesta di dichiarazione di non fondatezza della questione in

quanto avente per presupposto - ancora una volta erroneo -

l'identità delle condizioni per l'applicazione delle due "misure".

La misura cautelare della custodia in idonea struttura del servizio

psichiatrico ospedaliero è subordinata alla presenza delle medesime

condizioni stabilite dalla legge per l'adozione delle misure

cautelari e, quindi, su un concetto di pericolosità da individuare

alla stregua dell'art. 274, comma 1, lettera c), del codice di

procedura penale; la "pericolosità" a base dell'applicazione

provvisoria delle misure di sicurezza è, invece, quella delineata

dall'art. 203 del codice penale. Dunque, le fattispecie messe a

confronto presentano divergenze tali da giustificare la diversità

delle misure e della loro disciplina.

4. - Un'identica questione il giudice per le indagini preliminari

della Pretura di Venezia ha sollevato, con ordinanza del 26 novembre

1998, nel procedimento a carico di persona indagata del reato di

maltrattamenti nei confronti della propria moglie, dopo

l'accertamento, a seguito di incidente probatorio, della totale

incapacità di intendere e di volere dello stesso indagato, con

giudizio di pericolosità sociale, pur in mancanza di condizioni

impeditive della partecipazione cosciente al processo, riproducendo i

medesimi argomenti adottati nell'altra ordinanza.

5. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con

richiesta - basata su deduzioni identiche a quelle utilizzate con

riferimento all'ordinanza del 20 novembre 1997 - di dichiarazione di

non fondatezza della questione. Considerato in diritto

1. - Le ordinanze sollevano una identica questione. I relativi

giudizi vanno, quindi, riuniti per essere decisi con un'unica

sentenza.

2. - Il giudice per le indagini preliminari della Pretura di

Venezia dubita, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione,

della legittimità costituzionale degli artt. 206 e 222, primo comma,

del codice penale e degli artt. 312 e 313 del codice di procedura

penale, nella parte in cui prevedono in caso di accertata infermità

di mente dell'imputato che sia anche socialmente pericoloso,

l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in

ospedale psichiatrico giudiziario se il pubblico ministero ne faccia

richiesta.

Più in particolare, nella prima ordinanza di rimessione,

pronunciata nel corso delle indagini preliminari promosse nei

confronti di persona indagata del delitto di maltrattamenti in danno

della propria madre, il giudice a quo, in presenza di una perizia

eseguita nelle forme dell'incidente probatorio che aveva concluso nel

senso della totale infermità di mente dell'indagato e della sua

incapacità di partecipare coscientemente al processo, denuncia che,

in presenza della richiesta del pubblico ministero di applicazione

provvisoria della sopra ricordata misura di sicurezza, non sia

consentito al giudice di esprimere un diverso avviso. Così da

inferirne l'illegittimità della normativa in tal modo denunciata

perché del tutto irragionevole, non potendo nella specie trovare

applicazione, nonostante l'incapacità dell'indagato di partecipare

coscientemente al processo, il regime dei "provvedimenti cautelari"

previsto dall'art. 73 del codice di procedura penale, vale a dire

l'informativa all'autorità competente per l'adozione del trattamento

sanitario per malattie mentali, ai fini delle necessarie cure

nell'ambito del servizio psichiatrico ovvero, nei casi in cui debba

essere disposta la custodia cautelare, il ricovero provvisorio in

idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i

provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Con in

più la soggezione del giudice alle insindacabili richieste del

pubblico ministero senza che sussista un dovere di motivare il

provvedimento di ricovero provvisorio in ospedale psichiatrico

giudiziario in presenza di "specifica pericolosità dell'indagato",

rilevante invece ai fini delle esigenze cautelari di cui all'art.

274, lettera c), del codice di procedura penale. L'irragionevolezza

del sistema sarebbe sottolineata dalla impossibilità di adottare una

scelta diversa da quella del ricovero in ospedale psichiatrico

giudiziario, ingiustificatamente deteriore per l'indagato, non

soltanto per la notoria "situazione di fatiscenza e semiabbandono in

cui versano tali strutture", ma anche perché un simile regime non è

assoggettato alla disciplina dei termini di custodia cautelare cui è

invece sottoposto il ricovero coattivo.

Analogo il contenuto della seconda ordinanza di rimessione,

pronunciata nel corso delle indagini preliminari a carico di persona

indagata di maltrattamenti in danno della propria moglie. Pure qui

era stata disposta perizia psichiatrica mediante incidente

probatorio, e pure qui l'accertamento aveva concluso per

l'incapacità di intendere e di volere dell'indagato al momento del

fatto e per la sua pericolosità sociale, con la sola, e certo non

del tutto trascurabile, differenza - almeno seguendo le

argomentazioni del rimettente - che la persona sottoposta alle

indagini era stata ritenuta dal perito in grado di partecipare

coscientemente al processo.

3. - La questione non è fondata.

Il giudice a quo muove infatti, in entrambe le ordinanze, da

erronei presupposti interpretativi: e ciò sia per quanto attiene

all'ambito dei poteri e doveri del giudice in presenza di una

richiesta di applicazione provvisoria di misura di sicurezza, sia per

quanto attiene ai presupposti della specifica disciplina di cui

all'art. 73 del codice di procedura penale, che il giudice assume di

non essere abilitato ad applicare nei casi di specie.

4. - Indubbiamente l'applicazione provvisoria di misure di

sicurezza rispecchia un istituto datato dal sistema del codice del

1930, quando tra l'altro esisteva la categoria legale della

pericolosità presunta, definitivamente caduta nel 1986 con

l'abrogazione dell'art. 204 del codice penale (art. 31, comma 1,

della legge 10 ottobre 1986, n. 663) e quando per il soggetto

incapace d'intendere e di volere e socialmente pericoloso era

previsto - come lo è tuttora con la denominazione di ospedale

psichiatrico giudiziario datogli dall'Ordinamento penitenziario per

allinearsi alla terminologia della legge 18 marzo 1968, n. 431 - il

manicomio giudiziario. E si può convenire che la intera disciplina

potrebbe meritare una attenta revisione (così come invocano le

ordinanze del giudice a quo), sia alla stregua dei dubbi avanzati

intorno all'istituto stesso dell'ospedale psichiatrico giudiziario,

sia alla stregua di una valutazione relativa all'adeguatezza di tale

istituzione in relazione ai mutamenti introdotti sin dalle leggi 13

maggio 1978, n. 180 e 23 dicembre 1978, n. 833 per il trattamento dei

soggetti totalmente infermi di mente: leggi alle quali ha invece

ritenuto nel frattempo di avvicinarsi il codice di procedura penale

del 1988 con la disciplina prevista nell'art. 73 per i casi in cui si

tratti di un imputato e il suo stato di mente appaia tale da renderne

necessaria la cura nell'ambito del servizio psichiatrico. Ma una tale

revisione della legislazione penale (nella specie, di diritto penale

sostanziale) è opera esclusivamente riservata al legislatore; e fino

a che una eventuale riforma non intervenga il giudizio di

legittimità costituzionale non può che fondarsi sulle norme vigenti

e su una loro corretta interpretazione.

Ora, il giudice a quo quando si è ritenuto vincolato a statuire

l'internamento, in via provvisoria, in un ospedale psichiatrico

giudiziario, degli imputati i cui casi si trovavano sottoposti al suo

esame, non ha correttamente interpretato le disposizioni della legge

vigente. Ed infatti egli non era vincolato né ai risultati delle

perizie (rispetto alle quali non si assolve certamente al compito

proprio del giudice quando ci si limita a dire, come nei casi

considerati, che esse appaiono "immuni da vizi tecnici e logici") né

alla richiesta del pubblico ministero, la quale è, sì, presupposto

inderogabile sul piano processuale per abilitare il giudice a

disporre l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza (art.

312 cod. proc. pen.), ma non obbliga menomamente il giudice ad

esimersi dal giudizio che a lui solo spetta secondo quanto stabilito

dall'art. 313. Questa libertà di valutazione del giudice circa il

ricorrere di tutti gli elementi che danno luogo alla complessa

fattispecie dell'applicazione provvisoria di misure di sicurezza (sia

per quanto attiene allo stato di mente dell'imputato sia per quanto

attiene all'esistenza di una sua generica pericolosità sociale) è

confermata, nel sistema vigente, da una serie di considerazioni.

Anzitutto dal fatto che la ricordata abrogazione dell'art. 204 del

codice penale (preceduta, giova rilevarlo, da una serie di sentenze

della Corte costituzionale che erano venute variamente limitando

l'estensione dei casi di pericolosità presunta) ha significato il

rafforzamento dell'autonomia e della responsabilità del giudice

nella valutazione della pericolosità sociale dell'imputato,

valutazione a lui solo commessa. In secondo luogo dal fatto che il

vigente codice di procedura penale, nel disciplinare ex novo il rito

per l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza, ha

sottolineato l'importanza e l'autonomia del giudizio devoluto al

giudice, esigendo una ordinanza munita di tutti i requisiti delle

ordinanze di cui all'art. 292 del codice di procedura penale, ivi

compresa dunque l'esposizione delle specifiche esigenze e degli

indizi che giustificano in concreto la misura, con l'indicazione

degli elementi di fatto e dei motivi per i quali assumono rilevanza,

nonché (a seguito di aggiunta introdotta con l'art. 9 della legge 8

agosto 1995, n. 332) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati

ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa.

È pertanto palesemente erroneo il presupposto interpretativo delle

ordinanze del giudice rimettente, quando questi assume di "dovere

applicare senz'altra scelta la misura di sicurezza richiesta": per la

quale, tra l'altro, in uno dei due casi considerati, vi era stata da

parte del pubblico ministero soltanto la richiesta di "valutare

l'opportunità di emettere il provvedimento previsto dagli artt. 206

e 222 c.p. dal momento che allo stato il soggetto non era ricoverato

presso alcun centro di cura".

5. - Erroneo è inoltre il presupposto interpretativo dal quale

muove il giudice rimettente circa il ruolo affidato dall'ordinamento

all'art. 73 del codice di procedura penale.

Al riguardo non è privo di rilievo il premettere (anche se ciò

non è contestato dal giudice rimettente) che, a seguito della

sentenza n. 340 del 1992 di questa Corte, l'art. 70 cod. proc. pen.

si applica anche ai casi nei quali l'infermità di mente non è

sopravvenuta, ma risale al tempus commissi delicti e perdura nel

corso del procedimento; e che tale pronuncia riverbera i propri

effetti anche come presupposto della disciplina contenuta nell'art.

73, in quanto non sussistano i presupposti per un proscioglimento per

incapacità di intendere o di volere o in quanto l'adozione di tale

formula sia preclusa per lo stadio in cui il procedimento si trova

(vedi sentenza di questa Corte n. 41 del 1993, con la quale il potere

di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per difetto di

imputabilità non spetta al giudice delle indagini preliminari).

L'errore nel quale incorrono le ordinanze di rimessione a proposito

dell'art. 73 cod. proc. pen. consiste nel denunciare "la palese

identità dei presupposti" dell'istituto ivi contemplato e di quello

dell'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza quando la

misura consiste nell'internamento in un ospedale psichiatrico

giudiziario, nonché nell'aggiungere, testualmente, che esse si

fondano entrambe sul presupposto della pericolosità sociale

dell'imputato. Tale identità di presupposti non sussiste in alcuna

delle ipotesi dell'art. 73: non in quelle contemplate nei commi 1 e 2

di detto articolo, dove non si esige né per il ricorso all'adozione

"delle misure previste dalle leggi sul trattamento sanitario per le

malattie mentali" né per "il ricovero provvisorio dell'imputato in

idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero" alcuna

pericolosità sociale dello stesso, dovendosene valutare soltanto lo

stato di mente e le connesse necessità terapeutiche (oltre che, nel

caso del ricovero, il pericolo nel ritardo); e non in quelle

contemplate nel comma 3 dello stesso articolo, essendo il tipo di

pericolosità di cui all'art. 274 lettera c) cod. proc. pen.

(evocato - sia pure per le necessità del suo ragionamento - dal

giudice rimettente nonostante che in nessuno dei casi in esame fosse

stata richiesta una misura di custodia cautelare) ben diverso da

quello di cui agli articoli 222 (e dunque anche 206) del codice

penale e riposando la speciale misura di cui all'art. 286 non sulla

pericolosità del soggetto (che vi viene in considerazione in modo

soltanto mediato, oltre che parziale) bensì sul suo bisogno di cura

in strutture adeguate. Nel codice penale la pericolosità sociale è

la pericolosità criminale cosiddetta generica, e cioè la

probabilità che la persona commetta nuovi fatti preveduti dalla

legge come reati (art. 203, primo comma, cod. pen.), mentre nell'art.

274 cod. proc. pen. la pericolosità consiste nel concreto pericolo

che la persona imputata commetta gravi delitti specificamente

indicati dalla legge o delitti della stessa specie di quello per cui

si procede.

L'articolo 73 del codice di procedura penale e l'art. 206 del

codice penale (sia pure con riferimento all'internamento in ospedale

psichiatrico giudiziario) riposano dunque su presupposti diversi. Con

la conseguenza che, anche sotto questo punto di vista, le premesse

dalle quali muove il giudice rimettente sono erronee.

6. - In conclusione, l'ordinamento vigente può essere considerato

meritevole di revisione e di correttivi, anche in relazione alla sua

derivazione da iniziative legislative proprie di tempi l'uno

dall'altro lontani e riferibili a concezioni diverse, ma non può

essere definito irragionevole; e agli eventuali correttivi non può

certo provvedere questa Corte, essendo le diverse opzioni possibili

rimesse unicamente a scelte discrezionali del legislatore.

Alla stregua del vigente ordinamento il giudice rimettente avrebbe

potuto considerare non doversi applicare nei casi sottoposti al suo

esame l'internamento provvisorio in ospedale psichiatrico giudiziario

e avrebbe potuto ricorrere, ove ne avesse ritenuto sussistenti i

requisiti, ad una delle iniziative alternativamente previste nei

commi 1 e 2 dell'art. 73 cod. proc. pen.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 206 e 222, primo comma, del

codice penale, e degli artt. 312 e 313 del codice di procedura

penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 13 della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari della Pretura

di Venezia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:228 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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