Corte costituzionale

Sentenza n. 233/1984

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/07/1984 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 378,

381, u.p. e 384 codice di procedura penale promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 febbraio 1981 dal Giudice Istruttore

presso il Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di

Nicolosi Salvatore ed altri iscritta al n. 423 del registro ordinanze

1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297

dell'anno 1981;

2) ordinanza emessa il 22 dicembre 1981 dal Giudice Istruttore

presso il Tribunale di Trapani nel procedimento penale a carico di

Giacalone Nicolò iscritta al n. 132 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 dell'anno

1982;

3) ordinanza emessa il 28 ottobre 1982 dalla Sezione istruttoria

della Corte d'Appello di Catania nel procedimento penale a carico di

Alma Gaetana, iscritta al n. 901 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 dell'anno

1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza del 18 febbraio 1981 (r.o. 423/81) il Giudice

istruttore presso il Tribunale di Catania - premesso che Barbagallo

Giuseppe, imputato di tentato furto aggravato, avrebbe dovuto essere

prosciolto perché riconosciuto affetto, al momento del fatto, da

totale infermità psichica e conseguentemente (ex art. 222 c.p.)

ricoverato in ospedale psichiatrico giudiziario per un tempo non

inferiore a due anni - osservava che l'automatica applicazione di tale

misura di sicurezza sulla base della pena edittale pone l'imputato che

sia prosciolto per vizio totale di mente in istruttoria in posizione

deteriore rispetto a chi sia, per lo stesso motivo, assolto dal

medesimo reato in dibattimento.

Secondo l'interpretazione data dalla Corte di Cassazione al

disposto dell'art. 384, n. 2 c.p.p., infatti, il G.I. non può, a

differenza del giudice del dibattimento, tener conto di eventuali

circostanze attenuanti, né effettuare il giudizio di comparazione tra

queste e le contestate aggravanti.

Il giudice a quo sollevava perciò, in riferimento all'art. 3

Cost., questione di legittimità costituzionale del citato art. 384, n.

2 c.p.p.; osservando, in punto di rilevanza, che nella specie avrebbero

potuto essere riconosciute al prevenuto le attenuanti generiche,

equivalenti alle contestate aggravanti, sì da qualificare il reato

come tentato furto semplice (punito con la reclusione non superiore nel

massimo a due anni) e da evitare così l'automatica applicazione della

predetta misura di sicurezza.

2. - Un'analoga questione di legittimità costituzionale, sempre in

riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., veniva proposta dal G.I.

presso il Tribunale di Trapani con ordinanza del 22 dicembre 1981

(r.o. 132/82) emessa in sede di esame della richiesta del P.M. di

proscioglimento per totale infermità psichica dell'imputato Giacalone

Nicolò e di ricovero del medesimo in un ospedale psichiatrico

giudiziario per un tempo non inferiore ad anni due, in considerazione

dell'entità della pena edittale prevista per il delitto di lesione

personale grave (da tre a sette anni).

In tale occasione venivano peraltro impugnati non il solo art. 384

n. 2 c.p.p., bensì "gli artt. 378 e 384 c.p.p., in relazione agli

artt. 88 e 222, prima parte, c.p." "nella parte in cui non prevedono

che il giudice istruttore possa applicare circostanze attenuanti e

procedere eventualmente al relativo giudizio di comparazione ex art. 69

al fine di determinare la pena in concreto irrogabile per il

fatto-reato, alla cui misura l'art. 222 ricollega l'obbligatoria

applicazione o meno della misura di sicurezza dell'ospedale

psichiatrico giudiziario".

Dopo aver osservato che tali possibilità sono, invece, concesse al

giudice del dibattimento - il quale, in forza dei predetti meccanismi

(attenuanti e giudizio di comparazione), può non applicare la misura

di sicurezza anche ove il riconoscimento della totale infermità

psichica avvenga per la prima volta in dibattimento lo segua una

valutazione di seminfermità effettuata in istruttoria - il G.I.

precisava, in punto di rilevanza, che nel caso di specie ad analogo

risultato si sarebbe potuti pervenire escludendo la contestata

aggravante dei motivi futili (incompatibile col vizio totale di mente)

e concedendo le attenuanti generiche - equivalenti o prevalenti

rispetto all'aggravante di cui all'art. 583, primo comma, n. 2 c.p. -

sì da rendere irrogabile la pena prevista per le lesioni semplici

(reclusione da tre mesi a 3 anni). È vero - riconosceva il G.I. - che

ciò presuppone che "ai fini della determinazione della pena ai sensi

dell'art. 222 c.p. si faccia riferimento a quella in concreto

irrogabile", laddove la Corte di Cassazione è ferma nel ritenere che a

tal fine debba farsi riferimento "alla pena massima applicabile in

astratto quale risulta dalla misura massima prevista per l'ipotesi

semplice, aumentata fino al limite massimo per ogni circostanza

aggravante e diminuita (solo in sede dibattimentale) nel minimo per

ogni attenuante (un giorno - una lira), salvi gli effetti

dell'eventuale giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. (cfr. Cass.

Sez. III 27 maggio 1963, Taverna, Giust. pen. 1964, II, 179)"; ma è

anche vero che in tema di perdono giudiziale la stessa Cassazione ha

affermato l'opposto principio della "pena in concreto", pur essendo

nella relativa disposizione (art. 169 c.p.) adottata un'espressione

("se... la legge stabilisce una pena") identica a quella usata

nell'art. 222 c.p..

Il suddetto orientamento giurisprudenziale non è inoltre, ad

avviso del G.I, aderente ad una nozione unitaria di pericolosità, che

dovrebbe essere rapportata alla "concreta" gravità del reato e quindi

tener conto anche delle circostanze che concorrono a qualificare la

condotta dell'agente. Peraltro, anche ove la Corte riconoscesse

doversi far riferimento alla pena in concreto, la diversità tra

giudizio istruttorio e dibattimentale - in punto di applicabilità di

attenuanti ed eventuale giudizio di comparazione - permarrebbe

ugualmente (sia pure con riguardo a fattispecie diverse da quelle

oggetto del procedimento a quo); ed essa è, ad avviso del G.I. di

Trapani, "del tutto ingiustificata", in quanto "dipende dalla

circostanza del tutto occasionale che in ordine ad uno stesso reato

l'assoluzione o il proscioglimento per non imputabilità sia

pronunciato in fasi processuali diverse".

3. - Un'analoga questione di legittimità costituzionale questa

volta riferita agli "artt. 378, 381, u.p. e 384, comma primo, n. 2

c.p.p., in relazione agli artt. 199 e segg. c.p., per contrasto con gli

artt. 3, primo comma e 24, primo e secondo comma, della Costituzione,

nella parte in cui non prevedono che il Giudice Istruttore possa tener

conto delle circostanze attenuanti per determinare la pena stabilita

dalla legge per il fatto commesso al fine di individuare la misura

minima della durata della misura di sicurezza" - veniva sollevata dalla

Sezione istruttoria della Corte d'Appello di Catania con ordinanza del

28 ottobre 1982 (r.o. 901/1982), emessa in sede di decisione

sull'appello avverso una sentenza di proscioglimento per infermità

psichica, col quale si lamentava che, ove fossero state concesse le

attenuanti generiche, la durata del ricovero in ospedale psichiatrico

giudiziario sarebbe stata determinata in un tempo non superiore ad anni

due, anziché ad anni cinque. Premesso che il richiamo contenuto

nell'art. 384, n. 2 c.p.p. alle sole circostanze aggravanti può essere

inteso solo nel senso che il G.I. non può tener conto delle

attenuanti, la Sezione affermava - nella concisa motivazione

dell'ordinanza - che la impossibilità di far valere queste ultime

"incide sul diritto di difesa" e si traduce "in una intollerabile

disparità di trattamento rispetto a chi con il medesimo carico di

reati e con la medesima situazione processuale, può beneficiare della

valutazione di esse con la sentenza di assoluzione a conclusione della

fase dibattimentale".

4. - Le tre predette ordinanze, ritualmente notificate e

comunicate, venivano pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta

Ufficiale nn. 297 del 28 ottobre 1981, 213 del 4 agosto 1982, 149

dell'1 giugno 1983.

5. - L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri nel giudizio instaurato con la

prima delle suddette ordinanze, rilevava che tanto il G.I. che il

giudice del dibattimento, nell'emettere sentenza di proscioglimento (o

di assoluzione) per totale infermità psichica, devono, ai fini

dell'applicazione della misura di sicurezza, far riferimento alla pena

edittale, per l'espresso disposto dell'art. 222 c.p.. Se poi la censura

fosse implicitamente rivolta contro la presunzione legale di

pericolosità posta da quest'ultima norma, è da ricordare - osservava

l'Avvocatura - che già dalla sentenza n. 68/67 la Corte Costituzionale

ha riconosciuto la legittimità di un regolamento preventivo e generale

delle situazioni ivi previste.

Replicando, poi, all'ordinanza 28 ottobre 1982 della Sezione

istruttoria di Catania, l'Avvocatura contestava innanzitutto la

rilevanza della questione sollevata, osservando che nel giudizio a quo

non risultava effettuato il previo accertamento "della persistente

pericolosità sociale derivante dalla infermità... al tempo

dell'applicazione della misura" cui deve essere subordinato il

provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario

dell'imputato prosciolto per infermità psichica in base alla sentenza

della Corte n. 139 dell'8 luglio 1982. Inoltre, il porre in questione

la durata minima (maggiore o minore) della misura in discorso sarebbe

privo di concreta rilevanza nel sistema instaurato a seguito della

sentenza della Corte n. 110 del 1974, giacché l'attribuzione al

giudice del potere di revoca della misura di sicurezza anche prima del

termine minimo "ove sia accertata la cessazione della stato di

pericolosità" comporta che l'assoggettamento minimo ex lege è del

tutto sostituito da assoggettamento in cui la durata è in relazione

alla accertata sussistenza e persistenza della pericolosità sociale.

Nel merito, poi, l'Avvocatura contestava che in sede dibattimentale

possa farsi riferimento alla pena in concreto, tenuto conto delle

attenuanti; e ricordava che, comunque, la legittimità del criterio

della pena in astratto è stata a chiare lettere affermata nella citata

sentenza n. 139 del 1982. Quanto, infine, alla pretesa violazione

dell'art. 24 Cost., l'Avvocatura osservava che "il punto fondamentale

della difesa del prosciolto non sta, tanto, nell'accertamento se il

fatto sia, o non, assistito da circostanze attenuanti, quanto,

piuttosto, nell'accertamento se la pericolosità sociale sussista e

persista". Considerato in diritto :

1. - Le tre ordinanze di rimessione propongono analoghe questioni

di legittimità costituzionale. I relativi giudizi possono perciò

venire riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Salve le specificazioni che si faranno in seguito, tutti i

giudici a quibus dubitano che l'art. 384 n. 2 c.p.p. contrasti con il

principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, Cost.. Ciò

perché la norma prevede che la sentenza di proscioglimento del giudice

istruttore debba contenere l'enunciazione delle (sole) circostanze

aggravanti, con ciò escludendosi - secondo l'interpretazione della

Corte di Cassazione - che il G. I, nel pronunziarla, possa tener conto

delle circostanze attenuanti ed effettuare il giudizio di comparazione

ex art. 69 c.p., al fine di determinare la misura della pena alla

quale, in caso di proscioglimento per totale infermità psichica,

l'art. 222 c.p. ricollega l'applicazione della misura di sicurezza del

ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. Ne deriverebbe -

secondo i giudici rimettenti - una ingiustificata disparità di

trattamento rispetto agli imputati assolti per infermità psichica con

sentenza dibattimentale, poiché il giudice del dibattimento - secondo

una giurisprudenza consolidata - può tener conto al suddetto fine

anche delle circostanze attenuanti ed effettuare il giudizio di

comparazione con le aggravanti.

Oltre alla citata norma (art. 384 n. 2 c.p.p.) il G.I. di Trapani

impugna anche l'art. 378 c.p.p."in relazione agli artt. 88 e 222, prima

parte c.p."; la Sezione istruttoria di Catania, a sua volta, impugna

anche gli artt. 378 e 381, secondo comma, ult. parte, c.p.p. "in

relazione agli artt. 199 e segg. c.p.". Detta Sezione, inoltre, dubita

che il citato art. 384 n. 2 c.p.p. contrasti, per i medesimi motivi,

con l'art. 24, primo e secondo comma, Cost., in quanto l'impossibilità

di far valere le circostanze attenuanti "incide sul diritto di difesa".

3. - L'Avvocatura dello Stato, per negare fondamento alla questione

come sopra prospettata, richiama tra l'altro la sentenza di questa

Corte n. 139 del 1982, assumendo che con essa è stata già chiaramente

affermata la legittimità costituzionale del ricorso al criterio della

pena considerata in astratto. Tale rilievo, pur se (formalmente)

esatto, non è pertinente per la risoluzione della questione in esame.

In quella decisione, infatti, la Corte era chiamata a vagliare la

fondatezza dell'assunto di taluni dei giudici a quibus (v. par. 15 e

18 della motivazione in fatto) secondo cui, ai fini dell'applicazione o

meno della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico

giudiziario, ovvero della determinazione della sua durata, dovrebbe

farsi ricorso al criterio della pena quale "in concreto" determinata

dal giudice ritenuto l'unico in condizione di misurare l'effettiva

gravità del fatto-reato e, conseguentemente l'effettivo grado di

pericolosità del soggetto. La censura era quindi, in quel caso,

rivolta essenzialmente contro il ricorso al criterio della pena

edittale, da sostituire - ad avviso dei giudici a quibus - con quello

della pena dal giudice ritenuta congrua nei singoli casi, avvalendosi

dei poteri discrezionali all'uopo conferitigli dalla legge.

Ed è esclusivamente su tale prospettazione che la Corte ebbe a

pronunciarsi con la citata sentenza: nella quale conformemente del

resto a sue precedenti decisioni (cfr. sent. 68/67) - essa rilevò che

"il riferimento al massimo della pena edittale, assunto quale indice

della gravità del reato e non invece alla pena irrogabile in concreto,

tenendo conto di eventuali attenuanti, oltre a discendere in modo

coerente dal presupposto della misura rappresentato da una sentenza di

proscioglimento (e non di condanna) dell'imputato incapace, garantisce

la applicazione della misura stessa in tutte le situazioni

normativamente descritte con pieno rispetto del principio di

uguaglianza".

Sulla base di tale orientamento - dal quale la Corte non ritiene di

discostarsi, non essendo stati addotti argomenti nuovi - deve essere

dichiarata la manifesta infondatezza della questione sollevata dal G.I.

di Trapani: la rilevanza della quale, come lo stesso G.I. ha

riconosciuto, presuppone che "ai fini della determinazione della pena

ai sensi dell'art. 222 c.p. si faccia riferimento a quella in concreto

irrogabile".

Del tutto diverse sono invece le conclusioni cui deve pervenirsi in

relazione alle altre due ordinanze qui in esame: nelle quali si deduce

che, fermo restando il riferimento alla pena edittale prevista per i

reati contestati nei relativi giudizi, il riconoscimento di attenuanti

generiche valutate in astratto e l'effettuazione del giudizio di

comparazione tra queste e le aggravanti contestate consentirebbe

nell'un caso (ord. del G.I. di Catania) di evitare l'automatica

applicazione della predetta misura di sicurezza e nell'altro (ord.

della Sezione istruttoria di Catania) di determinarne la durata minima

in due anni anziché cinque.

4. - Tanto premesso, è d'uopo precisare che secondo l'orientamento

della Corte di Cassazione, assunto dalle predette ordinanze a

presupposto della questione sollevata, la valutazione dell'illecito sul

piano sanzionatorio da effettuarsi in sede dibattimentale ai fini

dell'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in ospedale

psichiatrico giudiziario va fatta tenendo presente "non già la pena

che andrebbe in concreto individuata, bensì quella applicabile in

astratto alla previsione criminosa, considerate le sue effettive

componenti, vale a dire la misura massima della pena prevista per la

ipotesi base, aumentata nel limite massimo per ogni circostanza

aggravante o diminuita nel minimo per ciascuna circostanza attenuante

(salvo l'eventuale giudizio comparativo)".

A tale criterio, ad avviso della stessa Corte di Cassazione, non

potrebbe però farsi ricorso qualora il proscioglimento per infermità

psichica sia effettuato in fase istruttoria, ostandovi il tassativo

disposto dell'art. 384, n. 2 c.p.p.. Si assume, infatti, che detta

norma - alla quale corrisponde esattamente quella di cui all'art. 374,

secondo comma, stesso codice disciplinante le ordinanze di rinvio a

giudizio - comporta che il "fatto commesso" di cui all'art. 222 c.p.

non possa essere valutato se non nei limiti della contestazione: e

poiché questa comprende solo il fatto, le circostanze aggravanti e

quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza,

resta esclusa la valutazione delle circostanze attenuanti e,

conseguentemente, il giudizio di comparazione tra queste e le

aggravanti.

Non spetta a questa Corte verificare se tale conclusione

contrastata da parte della dottrina e della giurisprudenza di merito -

sia rigorosamente deducibile, sul piano interpretativo, dalla lettera

e dalla ratio dell'art. 384 c.p.p.; pur se non va sottaciuto che, sul

punto, la relazione al progetto preliminare del vigente codice di

procedura penale (vol. VIII, p. 71) motiva la scelta di escludere la

valutabilità delle circostanze diminuenti da parte del giudice

istruttore esclusivamente con riferimento alla sentenza (ora ordinanza)

di rinvio a giudizio.

5. - Tali essendo i termini della questione sollevata, deve

ricordarsi che la violazione del principio di eguaglianza per il

diverso trattamento riservato al prosciolto per infermità psichica in

fase istruttoria ed al prosciolto per lo stesso motivo in fase

dibattimentale, in ragione della valutabilità solo nel secondo caso, e

non nel primo, delle eventuali circostanze attenuanti; fu già altra

volta prospettata a questa Corte, impugnandosi, all'uopo, il disposto

di cui all'art. 378 c.p.p.. In tale occasione, peraltro, la Corte non

poté pervenire ad una pronuncia di merito, avendo dovuto rilevare "che

la questione, oltre a non essere stata formalmente proposta col

dispositivo dell'ordinanza, (essa) comunque riguarderebbe l'art. 384,

n. 2 del codice di procedura penale" (sent. n. 174 del 1976).

Sotto un diverso profilo, deve ancora ricordarsi che l'applicazione

di misure di sicurezza con la sentenza istruttoria di proscioglimento

è stata già altra volta contestata in riferimento alla salvaguardia

del diritto di difesa: assumendosi al riguardo che, avendo il giudice

istruttore il solo compito di acquisire le prove, e non anche quello di

valutarle definitivamente e di accertare così l'esistenza del reato,

tale fondamentale diritto verrebbe ad essere compresso e la misura di

sicurezza verrebbe ad essere applicata in base ad elementi di prova

che, se relativi ad un soggetto imputabile, sarebbero idonei solo a

giustificarne il rinvio a giudizio. A tale prospettazione, peraltro,

la Corte - con la sentenza n. 127 del 1979 - ha replicato precisando

che la sentenza di proscioglimento istruttorio, al pari di quella

pronunciata in dibattimento, contiene un'espressa pronuncia sul

fondamento dell'accusa; che la difesa è garantita nella fase

istruttoria mediante il deposito degli atti e la facoltà dei difensori

di presentare istanze e memorie, quindi anche di chiedere

l'espletamento di altri mezzi di prova e la rinnovazione di quelli già

espletati; che infine, il G.I. non può "ignorare le istanze della

difesa, sulle quali è obbligato a provvedere con ordinanza o con

sentenza al fine di garantire ogni ulteriore rimedio giuridico".

6. - Tale essendo l'ampiezza del giudizio demandato al giudice

istruttore - così come al giudice del dibattimento deve ancora

precisarsi che, poiché l'art. 222 c.p. riconnette la misura di

sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario alla pena

stabilita dalla legge "per il fatto commesso", occorre in tale giudizio

- come precisato nella citata sentenza n. 139/82 - accertare "la

riferibilità di un fatto di reato ad un soggetto che al momento della

commissione era incapace d'intendere o di volere per infermità

psichica". Essendo la suddetta misura fondata su una presunzione di

pericolosità, l'indagine non può ovviamente vertere sul se sia stato

commesso un reato, bensì se sia stato commesso un fatto che, ledendo

l'ordine sociale e costituendo reato se fosse stato commesso da persona

sana di mente, sia indice della pericolosità del soggetto. Attesa,

perciò, la funzione sintomatica che il fatto del non imputabile deve

avere, il rinvio del medesimo art. 222 c.p. alla pena astrattamente

prevista dalla legge per tale fatto se da un lato tende - come sopra

precisato - a garantire "l'applicazione della misura in tutte le

situazioni normativamente descritte nel pieno rispetto del principio

d'uguaglianza", dall'altro sottende la esigenza che nel "fatto

commesso" sia colto con la maggiore esattezza il valore sintomatico

che esso presenta rispetto alla personalità e quindi alla

pericolosità del soggetto.

Nella citata sentenza n. 139/82 questa Corte ha appunto affermato

che "l'esigenza di una determinazione legale sufficientemente precisa

dei presupposti delle misure di sicurezza deriva" dal "principio di

legalità"; e che rientra "in via di principio nella responsabilità

del legislatore anche determinare se e quali spazi e criteri di

orientamento sia opportuno lasciare alla discrezionalità o

all'apprezzamento tecnico del giudice, in vista dell'adeguamento

finalistico della misura alle situazioni individuali".

Ora, in sede di specificazione dei margini di valutazione che

l'art. 222 c.p. consente al giudice, la giurisprudenza ordinaria, in

riferimento al proscioglimento in fase dibattimentale, ha interpretato

tale norma, come si è visto, nel senso che la pena in astratto

applicabile al fatto commesso vada considerata in tutte le sue

effettive componenti, tenendo conto cioè non solo dell'ipotesi base,

ma anche delle circostanze aggravanti (valutate nel massimo) e di

quelle attenuanti (considerate nel minimo); e poiché, in base all'art.

69 c.p., e principio generale che attenuanti ed aggravanti vadano

comparate e che ne vada stabilita - per misurare l'effettiva, entità

del "fatto commesso" - l'equivalenza o la prevalenza delle une sulle

altre, la giurisprudenza ha ritenuto che anche tale valutazione fosse

consentita al giudice del dibattimento ai fini dell'applicazione o

meno, ovvero della determinazione della durata minima della misura di

sicurezza in questione.

Tale essendo, dunque, il criterio da applicarsi in fase

dibattimentale, la Corte ritiene che l'applicazione di un criterio

diverso e più restrittivo nella fase istruttoria sia del tutto priva

di razionale giustificazione e lesiva ad un tempo delle garanzie

costituzionali di uguaglianza e di inviolabilità "in ogni stato e

grado del procedimento" del diritto di difesa.

Con riferimento a quest'ultimo, è di tutta evidenza che la

pienezza del diritto di difesa che - secondo la citata sentenza n. 127

del 1979 - è garantita nella fase istruttoria, in termini sia di

allegazione di circostanze a discarico che di acquisizione al processo

del corrispondente materiale probatorio, sarebbe meramente teorica se

poi al giudice non fosse consentito di utilizzare gli elementi di

giudizio così acquisiti per trarne le conseguenze sul piano della

valutazione della gravità del fatto del non imputabile, ad es. in

termini di riconoscimento della sussistenza di determinate circostanze

attenuanti (si pensi, in particolare, a quelle del danno di particolare

tenuità, ovvero a quella della provocazione, che ha evidentemente uno

specifico rilievo per la valutazione sintomatica della pericolosità

del soggetto).

Quanto al principio d'uguaglianza, è con pari evidenza priva di

ogni fondamento razionale una previsione normativa che riconnetta un

diverso trattamento (addirittura in termini di applicazione o meno

della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico

giudiziario) alla circostanza, meramente casuale, che la sussistenza

dell'incapacità d'intendere o di volere per infermità psichica al

momento del fatto emerga già dalla fase istruttoria, ovvero sia

accertata solo nella fase dibattimentale.

Pertanto, poiché secondo la Corte di Cassazione l'art. 384 n. 2

c.p.p. va interpretato in termini tali da comportare siffatta

conseguenza, deve dichiararsene la illegittimità costituzionale, nella

parte in cui preclude al giudice istruttore in caso di proscioglimento

per infermità psichica, di tener conto delle circostanze attenuanti

eventualmente ricorrenti e di effettuare il giudizio di comparazione

tra queste e le circostanze aggravanti, ai fini dell'applicazione o

meno della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico

giudiziario ovvero della determinazione della sua durata minima ai

sensi dell'art. 222 c.p..

7. - Nessuna censura può essere invece mossa alle altre due norme

processuali impugnate dalla Sezione istruttoria della Corte d'Appello

di Catania.

L'art. 381, secondo comma, ultima parte c.p.p. limitandosi a

prevedere che "in ogni caso di proscioglimento... sono applicate le

misure di sicurezza a norma del codice penale", non fa che operare -

per la parte che qui interessa - un rinvio alla disposizione (art. 222

c.p.) che disciplina i casi di applicazione della misura del ricovero

in ospedale psichiatrico giudiziario e fissa, in relazione ad essi, la

durata minima di questa. La norma in esame non contiene perciò alcun

enunciazione in merito alle circostanze di cui il giudice istruttore

deve, o meno, tener conto nell'emettere la sentenza di proscioglimento

e che possono influire sull'applicabilità o la durata minima di detta

misura.

Tanto meno, poi, merita censura l'art. 378 c.p.p., dal momento che

tale disposizione non concerne in alcun modo l'applicazione di misure

di sicurezza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

- dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 384 n. 2

c.p.p., nella parte in cui tale norma, in caso di sentenza di

proscioglimento per infermità psichica, preclude al Giudice istruttore

di tener conto delle circostanze attenuanti e di effettuare il giudizio

di comparazione di cui all'art. 69 c.p. tra queste e le circostanze

aggravanti, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza del

ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o della determinazione

della sua durata minima ai sensi dell'art. 222 c.p.;

- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 378 e 381, secondo comma, ultima parte, c.p.p. sollevata,

in riferimento agli artt. 3, primo comma e 24, primo e secondo comma,

Cost. dalla Sezione istruttoria della Corte d'appello di Catania con

l'ordinanza indicata in epigrafe;

- dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 378 e 384 c.p.p. sollevata in

riferimento all'art. 3 Cost. dal giudice istruttore presso il Tribunale

di Trapani con la ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:233 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

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Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari