Corte costituzionale

Ordinanza n. 25/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/01/1985 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 215 e 222

del codice penale promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1982 dal

G. I. presso il Tribunale di Treviso nel procedimento penale a carico

di Saccardo Dino, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 dell'anno

1983.

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il G. I. presso

il Tribunale di Treviso dubita, in riferimento agli artt. 3, primo

comma e 32 Cost., della legittimità costituzionale degli artt. 215 e

222 C.P., sostenendo che tali norme, in quanto stabiliscono

l'obbligatoria sottoposizione alla misura di sicurezza detentiva del

ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto

per infermità psichica, prevederebbero per costui un trattamento

ingiustificatamente deteriore rispetto a quello del comune infermo di

mente che sia pericoloso - il quale secondo la vigente legislazione

fruisce invece di degenza e cura ospedaliera - e violerebbero il di lui

diritto alla salute, stante la natura "sostanzialmente carceraria"

della predetta misura di sicurezza;

considerato che tali questioni, già sollevate sotto i medesimi

profili da altri giudici, sono state ritenute non fondate dalla Corte

con la sentenza n. 139 del 1982 (con la quale, peraltro è stata

dichiarata "l'illegittimità costituzionale degli artt. 222, primo

comma, 204, c.p.v. e 205, c.p.v. n. 2 del codice penale, nella parte in

cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale

psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità

psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione e

della esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante

dalla infermità medesima al tempo dell'applicazione della misura").

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 215 e 222 cod. pen. sollevate in riferimento

agli artt. 3, primo comma e 32 Cost. dal giudice istruttore presso il

Tribunale di Treviso con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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