Art. 206 c.p. — Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza

[1]Durante l'istruzione o il giudizio, puo' disporsi che il minore di eta', o l'infermo di mente, o l'ubriaco abituale, o la persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio o in un manicomio giudiziario, o in una casa di cura e di custodia. 161

[2]Il giudice revoca l'ordine, quando ritenga che tali persone non siano piu' socialmente pericolose.

[3]Il tempo dell'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza e' computato nella durata minima di essa. 195

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

161

La Corte Costituzionale con sentenza 14-24 luglio 1998, n. 324, (in G.U. 1ª s.s. 29/07/1998, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo nella parte in cui prevede la possibilita' di disporre il ricovero provvisorio anche di minori in un ospedale psichiatrico giudiziario.

Corte Costituzionale

195

La Corte Costituzionale con sentenza 17-29 novembre 2004, n. 367, (in G.U. 1ª s.s. 09/12/2004, n. 1002) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate e a contenere la sua pericolosita' sociale.

Testo vigente dal 10 dicembre 2004

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 367/2004

    Ha colpito questo articolo
    29 novembre 2004

    È costituzionalmente illegittimo l’art. 206 del codice penale, nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate e a contenere la sua pericolosità sociale. La Corte ha già avuto modo di affermare che “l’automatismo di una misura segregante e totale, come il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, imposta pur quando essa appaia in concreto inadatta, infrange l’equilibrio costituzionalmente necessario e viola esigenze essenziali di protezione dei diritti della persona”. Tali argomentazioni attagliano a maggior ragione alla disciplina dell’applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, che si pone in una fase processuale in cui – alla luce della non definitività degli accertamenti sul fatto – assume rilievo particolare l’esigenza di predisporre forme di cura e cautele adeguate e proporzionate al caso concreto, mediante interventi caratterizzati da flessibilità e discrezionalità, incompatibili con l’automatismo che caratterizza la disposizione censurata. - V. sentenze citate n. 253/2003 e n. 228/1999 e ordinanza n. 88/2001.

    Art. 206 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 324/1998

    Ha colpito questo articolo
    24 luglio 1998

    Il fatto che nel d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sul processo penale minorile, nelle norme relative alle misure di sicurezza, ci si riferisca esplicitamente solo alle misure della libertà vigilata (eseguita nelle forme delle prescrizioni o della permanenza in casa: art. 36, comma 1) e del riformatorio giudiziario (eseguita nella forma del collocamento in comunità: art. 36, comma 2), senza fare alcuna menzione del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, non può precludere l'esame nel merito della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 27 e 31 Cost., nei confronti delle norme del codice penale (artt. 206 e 222) che di tale misura prevedono, o quanto meno consentono, l'applicazione, senza differenziazioni di trattamento, ai minori riconosciuti infermi di mente. Ed invero, benché il carattere di disciplina organica e apparentemente esaustiva, pur se relativa ai soli aspetti esecutivi e non a quelli sostanziali, che riveste al riguardo il d.P.R. n. 448 del 1988, possa indurre a dubitare della permanente riferibilità di tale misura detentiva ai minori, in base all'art. 206 cod. pen., in sede di applicazione provvisoria, la disciplina del processo minorile non ha comunque inciso sulla esplicita previsione normativa, contenuta nell'art. 222 cod. pen., della applicazione del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario ai minori in ordine al giudizio. E d'altra parte, al riguardo, è decisivo che la ricostruzione del sistema offerta dall'autorità rimettente, e che condiziona la rilevanza della questione - il cui apprezzamento spetta anzitutto ad essa - non appaia palesemente implausibile. - Cfr. O. n. 360/1990. red.: S. Pomodoro

    Art. 222 c.p. · Art. 206 c.p. · Art. 312 c.p.p. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 22/2022

    Questione inammissibile
    27 gennaio 2022

    Sono dichiarate inammissibili - per aberratio ictus - le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Tivoli in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27, 32 e 110 Cost., degli artt. 206 e 222 cod. pen., censurati in combinato disposto con l'art. 3- ter del d.l. n. 211 del 2011, come conv., nel testo da ultimo modificato dal d.l. n. 52 del 2014, come conv. Le richiamate disposizioni del codice penale disciplinano, infatti, rispettivamente l'applicazione provvisoria e definitiva della misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG) - da intendersi oggi riferita al ricovero in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) - e, dunque, nulla dispongono in merito alle competenze del Ministro della giustizia, né alla più precisa disciplina delle REMS, cui si riferiscono le censure del rimettente.

    Art. 206 c.p. · Art. 222 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Quanto all'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza (art. 206), il progetto si riferiva all'«imputato»; ma poichè può trattarsi anche di persone che possono non assumere o non conservare la qualità di «imputato», senza che per ciò venga a cessare la possibilità di applicare ad esse delle misure di sicurezza, ho soppressa tale parola. Il progetto, coerentemente a quanto stabiliva per la carcerazione preventiva, disponeva che il tempo dell'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza non dovesse computarsi nella durata minima della misura stessa definitivamente applicata. Ma per le medesime ragioni d'equità, che mi hanno indotto a rendere obbligatorio il computo della carcerazione preventiva nella durata della pena, ho ritenuto opportuno stabilire che il tempo dell'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza debba computarsi nella durata minima di essa.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 103

Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 2004

Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1998 al 10 dicembre 2004.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 17-29 novembre 2004, n. 367, (in G.U. 1ª s.s. 09/12/2004, n. 1002) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate e a contenere la sua pericolosita' sociale.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art206 · fonte del testo

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