Il grado si perde per una delle seguenti cause:

  • 1)dimissioni volontarie l'ufficiale provvisto di pensione vitalizia per servizio prestato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza non puo' dimettersi dal grado finche' conservi l'idoneita' al servizio nella riserva o non abbia raggiunto il limite di eta' stabilito per detto servizio. L'accettazione delle dimissioni dal grado e' irrevocabile. La facolta' di dimettersi dal grado e' sospesa dal giorno in cui sia indetta la mobilitazione totale o parziale delle Forze armate dello Stato;
  • 2)dimissioni di autorita':
  • a)per interdizione civile o per inabilitazione civile;
  • b)per attivita' moralmente incompatibile con lo stato di ufficiale;
  • c)per decisione del Ministro, sentito il parere della Commissione di avanzamento quando l'ufficiale, prosciolto dal giudice penale, sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personale previste dall'art. 215 del Codice penale, ovvero quando l'ufficiale, condannato, sia stato ricoverato, a cagione di infermita' psichica, in una casa di cura o di custodia. Nel caso in cui l'ufficiale, prosciolto, sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario ai sensi dell'art. 222 del Codice penale e nel caso in cui, dopo la condanna, sia stato ricoverato per infermita' psichica in una casa di cura o di custodia ai sensi dell'art. 21 del Codice medesimo, la decisione ministeriale viene adottata quando l'ufficiale ne viene dimesso.
  • 3)cancellazione dai ruoli:
  • a)per perdita della cittadinanza;
  • b)per assunzione di servizio con qualsiasi grado di altra forza armata;
  • c)per assunzione di servizio, non "autorizzata, nelle forze armate di Stati esteri.
  • 4)rimozione: per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, previo conforme giudizio del Consiglio di disciplina;
  • 5)condanna:
  • a)nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, essa importi la pena accessoria della rimozione;
  • b)per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste ai numeri 2 e 5 del primo comma dell'art. 19 del Codice medesimo.

Testo vigente dal 26 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art34 · fonte del testo

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