Corte costituzionale

Ordinanza n. 141/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1973 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.

204, secondo comma, e 222, primo comma, del codice penale, promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 aprile 1971 dal pretore di Tolmezzo nel

procedimento penale a carico di De Toni Silvana, iscritta al n. 250 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971;

2) ordinanza emessa l'8 gennaio 1971 dal giudice istruttore del

tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di De Marco

Tommaso, iscritta al n. 325 del registro ordinanze 1971 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971;

3) ordinanza emessa il 4 agosto 1971 dal giudice istruttore del

tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Gallo Rocco,

iscritta al n. 332 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971;

4) ordinanza emessa il 3 dicembre 1971 dal giudice istruttore del

tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Crobu Giovanni,

iscritta al n. 4 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 23 febbraio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto che le quattro ordinanze in epigrafe citate hanno

sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204

cpv. e 222, primo comma, del codice penale, in riferimento agli artt.

2, 3, 25 e 27 della Costituzione, nonché del solo art. 222, primo

comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 13 e 32 della

Costituzione;

che in nessuno dei giudizi vi è stata, in questa sede,

Costituzione di parti;

che i giudizi stessi possono essere riuniti.

Considerato che delle sopra indicate questioni, in particolare,

quelle che prospettano contrasto degli artt. 204 e 222 citati con

l'art. 27 della Costituzione e dell'art. 222 del codice penale con gli

artt. 13 e 32 della Costituzione sono già state dichiarate non fondate

dalla Corte con la decisione n. 68 del 1967, dalla quale non sussistono

motivi per discostarsi, mentre, per quanto attiene al dedotto profilo

di violazione dell'art. 2 della Costituzione, questo pure risulta,

negli stessi termini, già esaminato nella parte motiva della sentenza

n. 68 sopradetta, che ne ha evidenziato la non fondatezza, là dove ha

escluso che, nella specie, la legge provveda senza "rispetto della

persona umana";

che, poi, per quanto, invece, riguarda l'ipotizzato contrasto dei

cennati artt. 204 e 222 del codice penale con l'art. 3 della

Costituzione (sotto il profilo dell'irrazionale equiparazione di

soggetti pericolosi e soggetti in concreto non pericolosi), la relativa

questione è assolutamente identica, nel contenuto, a quella

(concernente contrasto dell'art. 222, secondo comma, del codice penale,

con l'art. 3, appunto, della Costituzione) già risolta, nel senso

della non fondatezza, con la sentenza di questa Corte n. 106 del 1972,

rispetto alla quale né sussistono, né sono stati addotti argomenti

nuovi da valutare;

che, d'altra parte, le considerazioni svolte nella motivazione

della sentenza medesima appena menzionata - in particolare, sul punto

della revocabilità delle misure di sicurezza "anche prima del decorso

della durata minima, allorché si accerti la cessazione dello stato di

pericolosità" - racchiudono l'implicita confutazione anche

dell'ulteriore ipotesi di contrasto degli artt. 204 e 222 del codice

penale con l'art. 25 della Costituzione (prospettata, appunto, sotto il

profilo dell'assoggettamento a misure di sicurezza di persone in

concreto non pericolose);

che, infine, l'ultima questione (che è l'unica a presentare

caratteri di sostanziale novità) di contrasto con l'art. 3 della

Costituzione dell'art. 222, primo comma, del codice penale, per la

parte relativa all'inciso "salvo che si tratti di contravvenzioni o di

delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la

pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo

a due anni", appare, manifestamente infondata per la considerazione, di

intuitiva evidenza, che proprio la diversa gravità dei reati

diversifica obiettivamente le situazioni dei soggetti, che ex art. 88

del codice penale sono prosciolti, e giustifica, quindi, il trattamento

differenziato delle situazioni medesime, sotto il profilo

dell'applicazione della misura di sicurezza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 204 cpv. e 222, primo comma, del codice

penale in riferimento all'art. 27 della Costituzione e dell'art. 222,

primo comma, del codice penale in riferimento agli artt. 13 e 32 della

Costituzione, nonché delle questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 204 e 222 citati in riferimento agli artt. 2 e 25 della

Costituzione e dell'art. 222 - inciso contenuto nel primo comma - del

codice penale in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevate

con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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