Corte costituzionale

Ordinanza n. 163/1981

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/07/1981 · relatore Edoardo Volterra

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 13

della legge 21 aprile 1962, n. 161 e 222, commi primo e secondo, del

codice penale (misure di sicurezza) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 aprile 1977 dal Procuratore della

Repubblica presso il tribunale di Bari nel procedimento penale a carico

di Mazzitelli Orfeo, iscritta al n. 392 del registro ordinanze 1977 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 del 19

ottobre 1977;

2) ordinanza emessa l'8 maggio 1978 dal Procuratore della

Repubblica presso il tribunale di Potenza nel procedimento di

esecuzione per l'applicazione delle misure di sicurezza nei confronti

di Pepe Domenico, iscritta al n. 536 del registro ordinanze 1978 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 24

gennaio 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1981 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe il Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di Bari, nel corso di istruttoria

sommaria, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 13 della legge 21 aprile 1962, n. 161 e che il Procuratore

della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, nel corso del

procedimento di esecuzione per l'applicazione di misure di sicurezza,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 222,

primo e secondo comma, del codice penale.

Considerato che le norme della cui legittimità si discute,

attengono al giudizio sulla qualificazione come reato della fattispecie

concreta, nel primo caso, e sull'applicabilità della misura di

sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario nel secondo caso, e

cioè, in entrambi i casi, a giudizi in ordine ai quali il potere

decisorio è esclusivamente attribuito, rispettivamente, al giudice

istruttore (artt. 74 e 378 c.p.p.) e al giudice di sorveglianza (art.

634 c.p.p.);

che, pertanto, le questioni sono manifestamente inammissibili per

difetto di legittimazione del P.M. a sollevarle (v. in ultimo ordinanza

di questa Corte n. 5/1979).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

visto l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara

manifestamente inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 13 della legge 21 aprile 1962, n. 161 e

dell'art. 222, primo e secondo comma, del codice penale sollevate con

le ordinanze in epigrafe dal Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Bari e dal Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Potenza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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