Corte costituzionale

Ordinanza n. 93/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1983 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 204 e 222

cod. pen. (Accertamento di pericolosità - Pericolosità sociale

presunta - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario) promosso con

ordinanza emessa il 15 febbraio 1982 dal Giudice istruttore del

tribunale di Velletri, nel procedimento penale a carico di Manzi

Franco, iscritta al n. 311 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 del 13 ottobre 1982.

udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il giudice

istruttore presso il Tribunale di Velletri dubita della legittimità

costituzionale delle disposizioni (artt. 204 e 222 c.p.) che

stabiliscono una presunzione assoluta di pericolosità sociale degli

imputati prosciolti per infermità psichica al momento del fatto e ne

impongono l'obbligatorio ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario

anche ove essi non siano da ritenere, al momento del giudizio,

socialmente pericolosi, assumendo-senza ulteriori specificazioni-che

tale presunzione: a) è "del tutto irragionevole" in quanto "non

consente di distinguere tra situazioni diverse"; b) "compromette il

diritto alla difesa dell'imputato (art. 24 Cost.), nonché il diritto

alla salute dello stesso (artt. 27-32 Cost.)".

Considerato che tutte le suddette questioni, già prospettate con

motivazioni più articolate da altri giudici, sono state decise dalla

Corte con la sentenza n. 139 del 1982; con la quale sono state, tra

l'altro, dichiarate infondate quelle sollevate in riferimento agli

artt. 27 e 32, primo comma, Cost., manifestamente infondata quella

relativa all'art. 24 Cost.; ed è stata per altro verso, in riferimento

all'art. 3, primo comma, Cost., dichiarata "l'illegittimità

costituzionale degli artt. 222, primo comma, 204, cpv. e 205, cpv. n.

2, del codice penale, nella parte in cui non subordinano il

provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario

dell'imputato prosciolto per infermità psichica al previo accertamento

da parte del giudice della cognizione e della esecuzione della

persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima

al tempo dell'applicazione della misura"; che, non essendo stati

addotti argomenti nuovi, non vi è ragione di modificare la precedente

decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 204, secondo comma e 222, primo comma, cod.

pen. sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, 27 e 32,

primo comma, Cost. dal giudice istruttore presso il Tribunale di

Velletri con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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