Corte costituzionale

Ordinanza n. 2/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/01/1983 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 204

(Accertamento di pericolosità - Pericolosità sociale presunta) e 222

(Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario) cod. pen., promossi

con le ordinanze emesse il 27 marzo, il 24 febbraio e il 6 aprile 1982

rispettivamente dal Tribunale di Velletri, dal Giudice istruttore del

Tribunale di Torino e dal Tribunale di Brindisi nei procedimenti a

carico di De Falco Giovanni, di Spada Mario e di Corrado Gilberto,

iscritte ai nn. 361, 366 e 384 del registro ordinanze 1982 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 6 ottobre 1982.

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe i giudici istruttori

presso i Tribunali di Torino e Velletri ed il Tribunale di Brindisi

propongono questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204,

secondo comma e 222, primo comma, cod. pen., in quanto stabiliscono una

presunzione assoluta di pericolosità sociale degli imputati prosciolti

per infermità psichica al momento del fatto e ne impongono

l'obbligatorio ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario anche ove

essi non siano da ritenere, al momento del giudizio, socialmente

pericolosi, assumendo, tutti, che tale presunzione contrasterebbe: a)

con l'art. 3, primo comma, Cost., in quanto, impedendo l'accertamento

in concreto e caso per caso della pericolosità, parifica situazioni

sotto tale profilo diverse; b) con l'art. 32, primo comma, Cost., sia

per la discrasia che ne risulta rispetto alla disciplina dei

trattamenti sanitari obbligatori degli infermi di mente non imputati,

che prevede il ricovero obbligatorio come eccezionale e fondato solo

sulla necessità di urgenti interventi terapeutici e non anche sulla

pericolosità dell'infermo (leggi 13 maggio 1978, n. 180 e 23 dicembre

1978, n. 833), sia per il ritenuto carattere afflittivo e non curativo

del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario;

che il giudice istruttore presso il Tribunale di Velletri dubita

della legittimità costituzionale delle medesime disposizioni anche in

riferimento agli artt. 24 e 27 Cost., sostenendo - senza ulteriori

specificazioni - che la suddetta presunzione comprometterebbe

rispettivamente "il diritto della difesa" ed "il diritto alla salute"

dell'imputato.

Considerato che tutte le suddette questioni sono già state

decise dalla Corte con la sentenza n. 139 del 1982, con la quale sono

state, tra l'altro, dichiarate infondate quelle sollevate in

riferimento agli artt. 27 e 32, primo comma, Cost., manifestamente

infondate quelle relative all'art. 24 Cost. , ed è stata per altro

verso, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dichiarata

"l'illegittimità costituzionale degli artt. 222, primo comma, 204,

cpv. e 205, cpv. n. 2, del codice penale, nella parte in cui non

subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico

giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità psichica al previo

accertamento da parte del giudice della cognizione e della esecuzione

della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità

medesima al tempo dell'applicazione della misura"; che le ordinanze non

propongono argomentazioni nuove, né profili che già non siano stati

esaminati nella predetta decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 204, secondo comma e 222, primo comma, cod.

pen. sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, 27 e 32,

primo comma Cost. dai giudici istruttori presso i Tribunali di Torino e

Velletri e dal Tribunale di Brindisi con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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