Corte costituzionale

Sentenza n. 324/1998

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/07/1998 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 222,

quarto comma, del codice penale e dell'art. 312 del codice di

procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1997 dal

giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i

minorenni di Brescia, iscritta al n. 499 del registro ordinanze 1997

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima

serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1998 il giudice

relatore Valerio Onida.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale per i minorenni di Brescia, in funzione di

giudice per le indagini preliminari, nel corso di un procedimento a

carico di una minorenne imputata di omicidio preterintenzionale, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 2, 3, 10, 27 e 31 della Costituzione, dell'art. 222,

quarto comma, del codice penale nonché, in quanto applicabili ai

minori, degli artt. 206 cod. pen. e 312 cod. proc. pen., "nella parte

in cui prevedono la misura di sicurezza del ricovero in ospedale

psichiatrico giudiziario di minore prosciolto ex art. 88 cod. pen.

per delitto non colposo punibile con pena superiore a due anni di

reclusione e giudicato socialmente pericoloso, ovvero l'applicazione

provvisoria della predetta misura".

Il remittente premette che il pubblico ministero ha richiesto il

rinvio a giudizio dell'imputata, e che il consulente tecnico, nel

corso delle indagini preliminari, concludeva per la totale

incapacità della stessa per vizio di mente al momento del fatto,

allegando altresì un giudizio di pericolosità sociale: conclusioni

che il giudicante ritiene condivisibili.

Premette poi che il pubblico ministero ha chiesto l'applicazione

provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale

psichiatrico giudiziario, ai sensi del combinato disposto degli artt.

206 e 222, quarto comma, cod. pen. e 312 cod. proc. pen.,

contestualmente prospettando una eccezione di legittimità

costituzionale delle stesse norme; e osserva che non può farsi

ricorso all'art. 425 cod. proc. pen., che prevede la dichiarazione di

non doversi procedere per mancanza di imputabilità derivante da

vizio di mente, in quanto la sentenza n. 41 del 1993 di questa Corte

costituzionale ha statuito l'impossibilità di tale declaratoria

senza il supporto di un'indagine di merito.

Il giudice a quo dichiara di aderire all'opinione del pubblico

ministero circa la inapplicabilità alla specie delle norme, di

natura squisitamente processuale, degli artt. 36 e seguenti del

d.P.R. n. 448 del 1988, e di ritenere applicabili nei confronti dei

minori le misure di sicurezza che trovano la loro disciplina al di

fuori della normativa speciale sul processo minorile, fra le quali è

compreso il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.

Così ritenuta la rilevanza della questione, posto che si procede

nei confronti di un imputato minorenne affetto da vizio di mente e da

reputarsi socialmente pericoloso, il remittente richiama la

necessità che il trattamento penale degli imputati minorenni sia

adeguatamente differenziato rispetto a quello degli adulti,

ricordando in proposito la sentenza di questa Corte n. 168 del 1994,

che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione

della pena dell'ergastolo per i minorenni.

Osserva poi che la misura di sicurezza ha valenza di sanzione

criminale, onde trovano con riguardo ad essa applicazione i principi

di personalità della responsabilità e del fine rieducativo della

pena, di cui all'art. 27 della Costituzione.

Ciò posto, il giudice a quo ritiene che la previsione di una

misura di sicurezza detentiva come il ricovero in ospedale

psichiatrico giudiziario, applicabile ai minori, confligga con le

esigenze di specificità della disciplina penale minorile, tanto più

considerando la notoria mancanza di strutture speciali per i

minorenni.

La totale assenza di differenziazione nel trattamento

determinerebbe altresì un contrasto con le norme più generali di

cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione, per il mancato trattamento

differenziato di situazioni diverse e per l'assenza di tutela dei

diritti di un soggetto per definizione debole, oltre che di una

personalità in formazione.

Sussisterebbe infine contrasto con norme internazionali pattizie,

costituzionalizzate attraverso l'art. 10 della Costituzione, in

particolare con le norme delle dichiarazioni dei diritti dell'uomo e

del fanciullo, e delle c.d. "regole di Pechino", da cui

discenderebbero impegni internazionali ad assicurare un trattamento

differenziato al minore, in relazione alle precipue esigenze di

tutela dello stesso, anche se sottoposto a procedimento penale.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

comunque non fondata.

Secondo l'Avvocatura erariale, se è vero che la specificità della

situazione dei minorenni richiede un trattamento differenziato, tale

principio non potrebbe essere inteso nel senso che, per il sol fatto

che si tratti di soggetti minorenni, sia sempre e comunque necessario

predisporre autonome strutture o autonomi procedimenti.

L'assorbimento, nel caso di minore infermo di mente, della causa di

esclusione dell'imputabilità derivante dall'età in quella derivante

dal vizio di mente renderebbe ragione della applicabilità della

misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico

giudiziario, pur se il recupero del minore implichi terapie diverse

rispetto a quelle da utilizzare per i soggetti adulti.

La difesa del Presidente del Consiglio ammette che la necessaria

accentuazione della dimensione del recupero e la prevalenza di tale

dimensione rispetto a quelle di difesa sociale e afflittiva

richiederanno in futuro un ripensamento dell'istituto "dalle sue

fondamenta", e che è auspicabile in sede legislativa una più

sensibile differenziazione nel trattamento a seconda dell'età dei

soggetti; ma afferma che all'iniziativa del legislatore non potrebbe

sostituirsi questa Corte, cui si porrebbe l'alternativa fra una

pronuncia demolitrice che determinerebbe un inaccettabile vuoto

normativo, ed una pronuncia manipolativa che comporterebbe un

inammissibile esercizio di discrezionalità politica. Considerato in diritto

1. - La questione concerne le norme che prevedono la misura di

sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, nella

parte in cui riferiscono l'applicabilità di tale misura ai minori

infermi di mente: e precisamente investe l'art. 222, quarto comma,

del codice penale, ai cui sensi le disposizioni dello stesso

articolo, relative ai casi di applicazione della misura di sicurezza

in questione, si applicano anche ai minori degli anni quattordici o

maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per

ragione di età, quando abbiano commesso un fatto previsto dalla

legge come reato trovandosi in condizioni di infermità psichica,

intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, o

sordomutismo; l'art. 206 cod. pen., che prevede il ricovero

provvisorio in ospedale psichiatrico giudiziario, durante le indagini

o il giudizio, dell'infermo di mente o della persona in stato di

cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, e l'art.

312 cod. proc. pen., secondo cui l'applicazione provvisoria delle

misure di sicurezza può essere disposta in qualunque stato e grado

del procedimento. Le due ultime disposizioni sono impugnate in quanto

applicabili ai minori.

Preliminarmente deve osservarsi che la censura del giudice a quo,

formalmente indirizzata al quarto comma dell'art. 222 cod. pen., deve

più correttamente intendersi riferita anche ai primi due commi dello

stesso articolo, che disciplinano l'applicazione della misura di

sicurezza nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ai

sensi dell'art. 88 cod. pen.: laddove il quarto comma estende

l'applicabilità delle stesse disposizioni al caso dei minori

"prosciolti per ragione di età". Infatti l'ordinanza afferma che

sussisterebbero nella fattispecie i presupposti per il

proscioglimento ex art. 88 cod. pen., e nel dispositivo denuncia le

norme in questione "nella parte in cui prevedono la misura di

sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario di minore

prosciolto ex art. 88 cod. pen.", nell'evidente presupposto che tale

proscioglimento, nel caso, sottoposto al giudice a quo, di minore

riconosciuto infermo di mente, debba pronunciarsi in luogo o a

preferenza di quello ex art. 98 cod. pen. In ogni caso, il vizio

denunciato riguarda le norme che prevedono l'applicazione della

misura di sicurezza ai minori, in tutta la loro ampiezza: e in questa

accezione più ampia la Corte ritiene di doverle prendere in

considerazione.

Il remittente reputa che l'applicazione indifferenziata, in via

definitiva o provvisoria, della predetta misura di sicurezza ai

minori sia in contrasto con le esigenze di specificità del

trattamento penale dei minori, risultanti anche da norme

internazionali, e dunque confligga con gli artt. 27, 31 e 10 della

Costituzione; che essa violi il principio di uguaglianza di cui

all'art. 3 Cost., per il trattamento uguale riservato a situazioni

diverse; e contrasti con le esigenze di tutela dei diritti di

soggetti deboli e di personalità in formazione (art. 2 Cost.).

2. - Il giudice a quo muove dal presupposto - che condiziona la

rilevanza della questione - che la misura di sicurezza del ricovero

in ospedale psichiatrico giudiziario sia tuttora applicabile, anche

in via provvisoria, ai minori, autori di reati, riconosciuti infermi

di mente e socialmente pericolosi: ciò, nonostante che il d.P.R. n.

448 del 1988 sul processo penale minorile, nel disciplinare, agli

artt. da 36 a 41, il procedimento per l'applica-zione delle misure di

sicurezza, sia in via provvisoria, con la sentenza di non luogo a

procedere nei confronti del minore non imputabile (art. 37), sia con

la sentenza di proscioglimento per assenza di imputabilità o con la

sentenza di condanna (art. 39), non faccia alcuna menzione di tale

misura, ma si riferisca esplicitamente solo alle misure della

libertà vigilata (eseguita nelle forme delle prescrizioni o della

permanenza in casa: art. 36, comma 1) e del riformatorio giudiziario

(eseguita nella forma del collocamento in comunità: art. 36, comma

2).

Benché il carattere di disciplina organica e apparentemente

esaustiva, pur relativa ai soli aspetti esecutivi e non a quelli

sostanziali (cfr. ordinanza n. 360 del 1990), che riveste il d.P.R.

n. 448 del 1988 sul punto della applicazione di misure di sicurezza

ai minori, possa indurre a dubitare della permanente riferibilità ai

minori, in sede di applicazione provvisoria, della misura del

ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, la disciplina del

processo minorile non ha comunque inciso sulla esplicita previsione

normativa, contenuta nell'art. 222, cod. pen., della applicazione ai

minori della predetta misura di sicurezza in esito al giudizio.

D'altra parte la ricostruzione del sistema offerta dal remittente, e

che condiziona la rilevanza della questione, il cui apprezzamento

spetta anzitutto al giudice a quo, non appare palesemente

implausibile: onde può darsi ingresso all'esame del merito.

3. - La questione è fondata.

La misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico

giudiziario, a differenza di quella del riformatorio giudiziario, che

è misura di sicurezza speciale per i minori (artt. da 223 a 226 cod.

pen.), è prevista dalla legge in modo indifferenziato per adulti e

minori, sul presupposto della presenza dell'infermità psichica (o

delle situazioni ad essa assimilate), in relazione alla quale la

misura dovrebbe assumere la duplice funzione di cura del soggetto e

di tutela della società rispetto alla pericolosità dello stesso

(cfr. sentenza n. 139 del 1982). La presenza del vizio totale di

mente comporta anzi che anche ai minori non imputabili per ragioni di

età, perché non hanno compiuto i quattordici anni, ovvero li hanno

compiuti ma sono riconosciuti incapaci di intendere e di volere, a

norma dell'art. 98 cod. pen., si applichino, in caso di

pericolosità sociale, non già le misure di sicurezza previste per i

minori imputabili e per quelli non imputabili ma non infermi di

mente, bensì l'unica misura del ricovero in ospedale psichiatrico

giudiziario (art. 222, quarto comma, cod. pen.).

Quest'ultima è una misura di sicurezza detentiva (art. 215 cod.

pen.), e per la sua esecuzione nei confronti di minori - a differenza

di quanto avviene ad esempio per la libertà vigilata, misura

anch'essa applicabile ad adulti e minori, ma eseguita nei confronti

dei minori in forme speciali (art. 36, comma 1, d.P.R. n. 448 del

1988) - non è prevista alcuna modalità che tenga conto delle

specifiche esigenze dei minori medesimi.

In sostanza il legislatore del codice penale del 1930 ha ritenuto

che, in presenza di uno stato di infermità psichica tale da

comportare il vizio totale di mente, la condizione di minore divenga

priva di specifico rilievo e venga per così dire assorbita dalla

condizione di infermo di mente: tanto che, come si è ricordato,

persino se si tratta di minore riconosciuto non imputabile per

ragioni di età, il regime di applicazione delle misure di sicurezza

è quello previsto per l'infermo di mente adulto, e non quello

riservato ai minori.

4. - Siffatta scelta non è compatibile con i principi derivanti

dagli artt. 2, 3, 27 e 31 della Costituzione, in forza dei quali il

trattamento penale dei minori deve essere improntato, sia per quanto

riguarda le misure adottabili, sia per quanto riguarda la fase

esecutiva, alle specifiche esigenze proprie dell'età minorile (cfr.,

fra le tante, sentenze nn. 403 e 109 del 1997, 168 del 1994 e 125 del

1992).

Le stesse esigenze sono espresse dalle norme internazionali

relative alla tutela dei minori: in particolare, l'art. 40 della

convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989),

resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, afferma

il diritto del fanciullo accusato di reato "ad un trattamento tale da

favorire il suo senso della dignità e del valore personale, ... e

che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare

il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo

costruttivo in seno a quest'ultima" (comma 1); e chiama gli Stati a

"promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di

autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli

sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato"

(comma 3), nonché a prevedere, fra l'altro, soluzioni alternative

all'assistenza in istituti "in vista di assicurare ai fanciulli un

trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro

situazione che al reato" (comma 4).

Una misura detentiva e segregante come il ricovero in ospedale

psichiatrico giudiziario, prevista e disciplinata in modo uniforme

per adulti e minori, non può certo ritenersi conforme a tali

principi e criteri: tanto più dopo che il legislatore, recependo le

acquisizioni più recenti della scienza e della coscienza sociale, ha

riconosciuto come la cura della malattia mentale non debba attuarsi

se non eccezionalmente in condizioni di degenza ospedaliera, bensì

di norma attraverso servizi e presidi psichiatrici extra-ospedalieri,

e comunque non attraverso la segregazione dei malati in strutture

chiuse come le preesistenti istituzioni manicomiali (artt. 2, 6 e 8

della legge 13 maggio 1978, n. 180). Né, più in generale, è senza

significato che il legislatore del nuovo codice di procedura penale,

allorquando ha inteso disciplinare l'adozione di provvedimenti

cautelari restrittivi nei confronti di persone inferme di mente,

abbia previsto il ricovero provvisorio non già in ospedale

psichiatrico giudiziario, ma in "idonea struttura del servizio

psichiatrico ospedaliero" (art. 286, comma 1; e cfr. anche art. 73).

L'assenza, negli ospedali psichiatrici giudiziari, di strutture ad

hoc per i minori, correlata anche alla mancanza di casi di ricoveri

di minori in tali istituti, per un verso conferma la diffusa

consapevolezza presso gli operatori e gli stessi giudici minorili

della incompatibilità di siffatta misura con la condizione di

minore, consapevolezza di cui è ulteriore indice indiretto il

silenzio serbato dal legislatore delegato, in sede di riforma del

processo penale minorile, sui problemi collegati alla misura di

sicurezza in esame, pur nell'ambito di una disciplina che si è

sforzata di risultare esaustiva in ordine agli aspetti esecutivi

delle misure di sicurezza; per altro verso rende ancor più palese

detta incompatibilità.

In definitiva, le esigenze di tutela della personalità del minore

coinvolto nel circuito penale non consentono in alcun caso, nemmeno

dunque in quello di infermità psichica, di trascurare la condizione

di minore del soggetto.

Il minore affetto da infermità psichica è prima di tutto un

minore, e come tale va trattato, tutelato nei suoi diritti in quanto

persona in formazione, ed assistito, anche nell'ambito del sistema

giudiziario penale.

5. - Deve dunque dichiararsi la illegittimità costituzionale delle

norme denunciate, che prevedono l'applicabilità ai minori della

misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico

giudiziario.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale deve colpire il

denunciato quarto comma dell'art. 222 del codice penale, che ha

riguardo all'applicazione della misura ai minori "prosciolti per

ragione di età"; ma deve investire altresì in parte qua, secondo

quanto si è premesso, i primi due commi dello stesso art. 222, ove

si prevede in generale, e dunque implicitamente anche nei confronti

di minori (come conferma il quarto comma), l'applicazione della

misura nel caso di proscioglimento per infermità psichica o

condizioni assimilate, ai sensi degli artt. 88, 95 e 96 dello stesso

codice. Deve poi colpire il denunciato art. 206 del codice penale,

che disciplina l'applicazione provvisoria della misura, nella parte

in cui si applica ai minori infermi di mente.

Spetterà al legislatore colmare con previsioni adeguate, anche in

ordine all'apprestamento delle conseguenti misure organizzative e

strutturali, il vuoto normativo che si viene a creare con

l'eliminazione, relativamente ai minori, della misura di sicurezza

oggi specificamente diretta a far fronte alla situazione di persone,

giudicate pericolose, che abbiano commesso fatti di reato ma siano

affette da infermità psichica che le renda non imputabili.

6. - I rilevati vizi di costituzionalità non concernono il pure

denunciato art. 312 del codice di procedura penale, che si limita a

stabilire le condizioni di applicabilità in via provvisoria delle

misure di sicurezza in generale, in qualunque stato e grado del

procedimento, ad opera del giudice su richiesta del pubblico

ministero. In ogni caso è evidente che, caduta la possibilità di

applicare ai minori, in via definitiva o provvisoria, la misura di

sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, non vi

può essere luogo ad applicare, nelle ipotesi qui considerate, tale

disposizione: onde la relativa questione va dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, primo

e secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede

l'applicazione anche ai minori della misura di sicurezza del ricovero

in un ospedale psichiatrico giudiziario;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, quarto

comma, del codice penale;

c) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 206, primo

comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la possibilità

di disporre il ricovero provvisorio anche di minori in un ospedale

psichiatrico giudiziario;

d) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 312 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 27 e 31 della

Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Brescia con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:324 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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