Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 249/1983

    Ha colpito questo articolo
    28 luglio 1983

    La Corte, con sentenza n. 139 del 1982, ha ritenuto priva di ragionevolezza, in riferimento all'ipotesi di totale infermità psichica, la presunzione assoluta di persistenza, al momento dell'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e di custodia, dell'infermità psichica accertata rispetto all'epoca del fatto, nel presupposto che l'assunto, per cui tale infermità non può subire mutamenti significativi dal momento del delitto a quello del giudizio, non poggia su dati di esperienze suscettibili di generalizzazione, ma anzi costituire un'inversione totale della logica del giudizio scientifico. La presunzione di cui all'art. 219, primo comma, cod. pen., riguardante l'ipotesi di seminfermità psichica, risulta ancor più irragionevole perché sussiste una maggiore probabilità che si verifichi una positiva evoluzione della malattia (anche perché, in linea di massima, è maggiore la distanza temporale fra giudizio penale ed esecuzione della misura). Di conseguenza, sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 204, secondo comma, e 219, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in casa di cura e di custodia dell'imputato condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per cagione di infermità medesima al tempo dell'applibcazione della misura di sicurezza. - S. n. 139/1982.

    Art. 204 c.p. · Art. 219 c.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 139/1982

    Ha colpito questo articolo
    27 luglio 1982

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 222, primo comma, 204, cpv. e 205, cpv. n. 2, del codice penale, nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione o della esecuzione della persistente pericolosità socia…

    Art. 222 c.p. · Art. 204 c.p. · Art. 205 c.p. · Art. 215 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 292/1988

    Altra decisione
    10 marzo 1988

    Spetta al giudice a quo, cui vanno pertanto restituiti gli atti, verificare se la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 204, ultimo comma, cod. pen. - impugnato "in quanto non consente di applicare misure di sicurezza in base ad una valutazione in concreto" della pericolosita` del soggetto - sia tuttora rilevante alla stregua della sopravvenuta legge 10 ottobre 1986, n. 663, il cui art. 31 abroga l'art. 204 e dispone che tutte le misure di sicurezza personale sono ordinate previo accertamento in concreto della pericolosita` del soggetto. (Restituzione degli atti relativi alla questione sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 27 e 111 Cost.).

    Art. 204 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 1986

Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1983 al 31 ottobre 1986. 163 parole tolte, 9 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Le misure di sicurezza sono ordinate, previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto e' persona socialmente pericolosa.

tolto: Nei casi espressamente determinati, la qualita' di persona socialmente pericolosa e' presunta dalla legge.

tolto: Nondimeno, anche in tali casi, l'applicazione delle misure di sicurezza e' subordinata all'accertamento di tale qualita', se la condanna o il proscioglimento e' pronunciato:

tolto: 1° dopo dieci anni dal giorno in cui e' stato commesso il fatto, qualora si tratti di infermi di mente, nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo 219 e dell'articolo 222;

tolto: 2° dopo cinque anni dal giorno in cui e' stato commesso il fatto, in ogni altro caso.

tolto: E' altresi' subordinata all'accertamento della qualita' di persona socialmente pericolosa la esecuzione, non ancora iniziata, delle misure di sicurezza aggiunte a pena non detentiva, ovvero concernenti imputati prosciolti, se, dalla data della sentenza di condanna o di proscioglimento, sono decorsi dieci anni nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 222, ovvero cinque anni in ogni altro caso.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art204 · fonte del testo

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