Art. 204 c.p. — Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta
Articolo abrogato dalla l. 10 ottobre 1986, n. 663.
Abrogato dal 31 ottobre 1986
Articolo abrogato dalla l. 10 ottobre 1986, n. 663.
Abrogato dal 31 ottobre 1986
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
La Corte, con sentenza n. 139 del 1982, ha ritenuto priva di ragionevolezza, in riferimento all'ipotesi di totale infermità psichica, la presunzione assoluta di persistenza, al momento dell'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e di custodia, dell'infermità psichica accertata rispetto all'epoca del fatto, nel presupposto che l'assunto, per cui tale infermità non può subire mutamenti significativi dal momento del delitto a quello del giudizio, non poggia su dati di esperienze suscettibili di generalizzazione, ma anzi costituire un'inversione totale della logica del giudizio scientifico. La presunzione di cui all'art. 219, primo comma, cod. pen., riguardante l'ipotesi di seminfermità psichica, risulta ancor più irragionevole perché sussiste una maggiore probabilità che si verifichi una positiva evoluzione della malattia (anche perché, in linea di massima, è maggiore la distanza temporale fra giudizio penale ed esecuzione della misura). Di conseguenza, sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 204, secondo comma, e 219, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in casa di cura e di custodia dell'imputato condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per cagione di infermità medesima al tempo dell'applibcazione della misura di sicurezza. - S. n. 139/1982.
Art. 204 c.p. · Art. 219 c.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 222, primo comma, 204, cpv. e 205, cpv. n. 2, del codice penale, nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione o della esecuzione della persistente pericolosità socia…
Art. 222 c.p. · Art. 204 c.p. · Art. 205 c.p. · Art. 215 c.p.
Spetta al giudice a quo, cui vanno pertanto restituiti gli atti, verificare se la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 204, ultimo comma, cod. pen. - impugnato "in quanto non consente di applicare misure di sicurezza in base ad una valutazione in concreto" della pericolosita` del soggetto - sia tuttora rilevante alla stregua della sopravvenuta legge 10 ottobre 1986, n. 663, il cui art. 31 abroga l'art. 204 e dispone che tutte le misure di sicurezza personale sono ordinate previo accertamento in concreto della pericolosita` del soggetto. (Restituzione degli atti relativi alla questione sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 27 e 111 Cost.).
Art. 204 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.
A seguito dell'entrata in vigore della l. 10 ottobre 1986, n. 663 - il cui art. 31 ha apportato modifiche in materia di misure di sicurezza - spetta al giudice a quo, al quale vanno quindi restituiti gli atti, verificare alla stregua di detta legge la rilevanza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 204, 205, 207 e 222 cod. pen., denunziati - in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24 e 32 Cost. - in quanto "non consentono di applicare le misure di sicurezza in base ad una valutazione in concreto della pericolosita` del soggetto".
Art. 204 c.p. · Art. 205 c.p. · Art. 207 c.p. · Art. 222 c.p.
ordina la restituzione degli atti alle Corti d'appello di Perugia e Venezia. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987. Il Presidente: LA PERGOLA Il Redattore: SPAGNOLI Depositata in cancelleria il 9 aprile 1987. Il direttore della cancelleria: VITALE
Art. 235 c.p. · Art. 81 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 10 cost. · Art. 204 c.p.
Questioni già dichiarate non fondate in riferimento agli artt. 27 e 32, primo comma, Cost., manifestamente infondate in riferimento all'art. 24 Cost., e decise con pronuncie di illegittimità costituzionale - per violazione dell'art 3, primo, comma Cost. - relativamente agli impugnati artt. 204, cpv e 222, primo comma, cod. pen., nelle parti denunziate dai giudici " a quibus ". - S. n. 139/1982.
Art. 204 c.p. · Art. 222 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204, secondo comma, 215 cpv. n. 3 e 222 cod. pen. sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 32 Cost. dai giudici istruttori presso i Tribunali di Bari, Grosseto e Bolzano con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte cos…
Art. 204 c.p. · Art. 215 c.p. · Art. 222 c.p. · Art. 3 cost.
- S. n. 139/1982.
Art. 204 c.p. · Art. 222 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204, capoverso, e 222, comma primo, del codice penale - in riferimento agli artt. 3, 13, 27, 32 della Costituzione - sollevate con le ordinanze in epigrafe indicate. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1976.…
Art. 204 c.p. · Art. 222 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 204, comma primo, e 222, comma primo, del Codice penale - sollevata, con ordinanze 15 febbraio 1972 del G.I. di Terni e 11 settembre 1973 del G.I. di Brescia, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione - essendo stata questione identica già dichiarata non fondata con sentenza n. 106 del 1972 (con riferimento all'art. 3 Cost.) e 68 del 1967 (con riferimento all'art. 32 Cost.) e manifestamente infondata con ordinanza n. 141 del 1973.
Art. 204 c.p. · Art. 222 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 32 cost.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 204, 213 cod. pen. e 633 del cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 27 e 28 Cost. Le sentenze n. 167 del 1972 e 148 del 1973 hanno riconosciuta la legittimità costituzionale dell'applicazione delle misure di sicurezza; gli artt. 204, 213 del cod. pen. e 633 del cod. proc. pen., sono stati impugnati nella loro stretta correlazione con l'art. 216 del codice penale per cui la decisione sulla loro legittimità costituzionale è intimamente legata con la decisione sullo stesso art. 216 del codice penale.
Art. 216 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 38 cost.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 204 e 222, primo comma, del codice penale - sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27 e 32 della Costituzione, con ordinanza 15 febbraio 1972 del giudice istruttore del Tribunale di Terni; 2 febbraio e 13 ottobre 1972 del giudice istruttore del Tribunale di Enna - essendo stata identica questione già dichiarata manifestamente infondata con ordinanza della Corte n. 141 del 1973.
Art. 204 c.p. · Art. 222 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.
È senz'altro da escludere che l'art. 25 della Costituzione possa interpretarsi nel senso che consenta l'applicazione delle misure di sicurezza solo in via alternativa alla pena e che perciò, se correlate a fatti costituenti reato, per i quali vi è già previsione di pena, tali misure debbano considerarsi illegittime. È pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in base a tale assunto (che oltretutto comporterebbe l'incostituzionalità dell'intero sistema delle misure di sicurezza quale risulta dal codice penale) riguardo alla irrogazione di misure di sicurezza per effetto della dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato, prevista dagli artt. 102, 103, 105, 109, 204, 216, nn. 1 e 2, e 217 codice penale.
Art. 102 c.p. · Art. 103 c.p. · Art. 105 c.p. · Art. 109 c.p.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 204 cpv. e 222, primo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 27 della Costituzione (questione già dichiarata non fondata con sentenza della Corte n. 68 del 1967) e agli artt. 2 e 25 della Costituzione (questioni già esaminate nelle sentenze n. 68 del 1967 e - implicitamente - 106 del 1972.
Art. 204 c.p. · Art. 222 c.p. · Art. 27 cost. · Art. 13 cost.
La presunzione assoluta di pericolosità sociale di cui all'art. 204, secondo comma, Cod. penale preclude l'accertamento, da parte del giudice, dei presupposti dai quali deriva la restrizione della libertà personale. Si attua così un sistema di difesa sociale correlativa al fatto che ha dato luogo al procedimento penale e alle condizioni sanitarie dell'imputato. D'altra parte però le conseguenze tratte dalla legge non hanno i caratteri dell'assolutezza perché la misura può essere revocata ove la pericolosità cessi.
Art. 204 c.p. · Art. 222 c.p. · Art. 13 cost. · Art. 24 cost.
La presunzione legale di pericolosità stabilita dall'articolo 204 del codice penale non contrasta con l'art. 13 della Costituzione poiché la predetta presunzione si risolve nella utilizzazione di comuni esperienze alle quali il codice da' il significato di far ritenere probabile o temibile un futuro comportamento criminale, e ciò avviene con atto della autorità giudiziaria.
Art. 204 c.p. · Art. 13 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1983 al 31 ottobre 1986. 163 parole tolte, 9 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Le misure di sicurezza sono ordinate, previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto e' persona socialmente pericolosa.
tolto: Nei casi espressamente determinati, la qualita' di persona socialmente pericolosa e' presunta dalla legge.
tolto: Nondimeno, anche in tali casi, l'applicazione delle misure di sicurezza e' subordinata all'accertamento di tale qualita', se la condanna o il proscioglimento e' pronunciato:
tolto: 1° dopo dieci anni dal giorno in cui e' stato commesso il fatto, qualora si tratti di infermi di mente, nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo 219 e dell'articolo 222;
tolto: 2° dopo cinque anni dal giorno in cui e' stato commesso il fatto, in ogni altro caso.
tolto: E' altresi' subordinata all'accertamento della qualita' di persona socialmente pericolosa la esecuzione, non ancora iniziata, delle misure di sicurezza aggiunte a pena non detentiva, ovvero concernenti imputati prosciolti, se, dalla data della sentenza di condanna o di proscioglimento, sono decorsi dieci anni nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 222, ovvero cinque anni in ogni altro caso.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art204 · fonte del testo
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