Art. 219 c.p. — Assegnazione a una casa di cura e di custodia

[1]Il condannato, per delitto non colposo, a una pena diminuita per cagione di infermita' psichica o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, e' ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non e' inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione.99

[2]Se per il delitto commesso e' stabilita dalla legge la pena di morte o la pena dell'ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza e' ordinata per un tempo non inferiore a tre anni. 599

[3]Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato e' persona socialmente pericolosa, il ricovero in una casa di cura e di custodia e' ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice puo' sostituire alla misura del ricovero quella della liberta' vigilata. Tale sostituzione non ha luogo, qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti. 112

[4]Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224

5

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Corte Costituzionale

99

La Corte Costituzionale con sentenza 15-28 luglio 1983, n. 249 (in G.U. 1ª s.s. 3/8/1983, n. 212) ha dichiarato: - l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia dell'imputato condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per cagione di infermita' psichica al previo accertamento da parte del giudice della persistente pericolosita' sociale derivante dalla infermita' medesima, al tempo dell'applicazione della misura di sicurezza; - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia dell'imputato condannato ad una pena diminuita per cagione di infermita' psichica per un delitto per il quale e' stabilita dalla legge la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, al previo accertamento da parte del giudice della persistente pericolosita' sociale derivante dalla infermita' medesima, al tempo della applicazione della misura di sicurezza.

Corte Costituzionale

112

La Corte Costituzionale con sentenza 30 novembre - 13 dicembre 1988, n. 1102 (in G.U. 1ª s.s. 21/12/1988, n. 51) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del terzo comma del presente articolo nella parte in cui, per i casi ivi previsti, subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia al previo accertamento della pericolosita' sociale, derivante dalla seminfermita' di mente, soltanto nel momento in cui la misura di sicurezza viene disposta e non anche nel momento della sua esecuzione.

Testo vigente dal 22 dicembre 1988

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 1102/1988

    Ha colpito questo articolo
    13 dicembre 1988

    Analogamente a quanto previsto per i più gravi reati cui si riferiscono i commi primo e secondo dell'art. 219 cod. pen., anche per le ipotesi di reato contemplate dal successivo comma terzo è necessario verificare se la pericolosità sociale derivante dalla seminfermità psichica persista anche nel momento della concreta esecuzione della misura di sicurezza da applicare. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 219, comma terzo, cod. pen., nella parte in cui, per i casi ivi previsti, subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia al previo accertamento (demandato al magistrato di sorveglianza) della pericolosità sociale, derivante dalla seminfermità di mente, soltanto nel momento in cui la misura di sicurezza viene disposta e non anche nel momento della sua esecuzione. - v. S. n. 249/1983 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale parziale dei commi primo e secondo, art. 219 cod. pen.).

    Art. 219 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 249/1983

    Ha colpito questo articolo
    28 luglio 1983

    La Corte, con sentenza n. 139 del 1982, ha ritenuto priva di ragionevolezza, in riferimento all'ipotesi di totale infermità psichica, la presunzione assoluta di persistenza, al momento dell'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e di custodia, dell'infermità psichica accertata rispetto all'epoca del fatto, nel presupposto che l'assunto, per cui tale infermità non può subire mutamenti significativi dal momento del delitto a quello del giudizio, non poggia su dati di esperienze suscettibili di generalizzazione, ma anzi costituire un'inversione totale della logica del giudizio scientifico. La presunzione di cui all'art. 219, primo comma, cod. pen., riguardante l'ipotesi di seminfermità psichica, risulta ancor più irragionevole perché sussiste una maggiore probabilità che si verifichi una positiva evoluzione della malattia (anche perché, in linea di massima, è maggiore la distanza temporale fra giudizio penale ed esecuzione della misura). Di conseguenza, sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 204, secondo comma, e 219, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in casa di cura e di custodia dell'imputato condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per cagione di infermità medesima al tempo dell'applibcazione della misura di sicurezza. - S. n. 139/1982.

    Art. 204 c.p. · Art. 219 c.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 208/2009

    Questione inammissibile
    9 luglio 2009

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 219 cod. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., nella parte in cui non consente al giudice, nei casi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in casa di cura e di custodia, una diversa misura di sicurezza, idonea ad assicurare adeguate cure all'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale. Per effetto delle sentenze costituzionali n. 253/2003 e n. 367/2004, è presente nella disciplina delle misure di sicurezza il principio secondo cui si deve escludere l'automatismo che impone al giudice di disporre comunque quella detentiva, anche quando una misura meno drastica si riveli capace di soddisfare le esigenze sia di cura della persona interessata che di controllo della sua pericolosità sociale. Il rimettente ha trascurato la possibilità di pervenire, nel quadro definito dalle decisioni di cui sopra, ad una soluzione interpretativa costituzionalmente orientata. -V. i precedenti citati, sentenze n. 253/2003 e n. 367/2004. -Sulla inammissibilità per omessa motivazione sulla possibilità di pervenire ad un'interpretazione conforme a Costituzione v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 341, n. 268, n. 226, n. 205, n. 193/2008.

    Art. 219 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 1988

Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1983 al 22 dicembre 1988.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 30 novembre - 13 dicembre 1988, n. 1102 (in G.U. 1ª s.s. 21/12/1988, n. 51) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del terzo comma del presente articolo nella parte in cui, per i casi ivi previsti, subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia al previo accertamento della pericolosita' sociale, derivante dalla seminfermita' di mente, soltanto nel momento in cui la misura di sicurezza viene disposta e non anche nel momento della sua esecuzione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art219 · fonte del testo

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