Corte costituzionale

Ordinanza n. 24/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/01/1985 · relatore Alberto Malagugini

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 215,

secondo e terzo comma, e 222, primo comma, del codice penale, promosso

con ordinanza emessa il 31 ottobre 1983 dal G. I. presso il Tribunale

di Torino nel procedimento penale a carico di Ventura Cataldo, iscritta

al n. 8 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 162 dell'anno 1984.

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice

istruttore presso il Tribunale di Torino dubita della legittimità

costituzionale degli artt. 215, secondo e terzo comma, e 222, primo

comma, c.p., assumendo che dette disposizioni darebbero luogo ad

un'ingiustificata limitazione del diritto alla salute garantito

dall'art. 32, primo comma, Cost. in quanto prevedono per chi sia

prosciolto per totale infermità psichica l'applicazione, a determinate

condizioni, della misura di sicurezza del ricovero in ospedale

psichiatrico giudiziario e non prevedono (anche) l'adozione di misure

alternative a questa: misure che secondo il giudice a quo "dovrebbero

consistere in adeguate forme di affidamento coattivo del soggetto ai

servizi psichiatrici di zona o ai servizi psichiatrici istituiti presso

gli ospedali generali, a seconda i casi".

Considerato che con tale prospettazione il giudice a quo chiede in

sostanza alla Corte di apprestare una nuova disciplina delle misure

applicabili a seguito del proscioglimento per totale infermità

psichica, modificando il sistema delineato dal legislatore in materia e

addirittura determinando essa stessa il tipo e le caratteristiche delle

misure da applicarsi "in alternativa" a quella del ricovero in ospedale

psichiatrico giudiziario;

che simili interventi di innovazione normativa esulano del tutto

dai poteri della Corte, in quanto comportano l'esercizio di scelte

discrezionali rientranti nell'esclusiva competenza del legislatore

(cfr. da ultimo, le sentenze nn. 25, 70 e 148 del 1984):

che, pertanto, la questione proposta va dichiarata manifestamente

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 215, secondo e terzo comma, e 222, primo

comma, c.p. sollevata in riferimento all'art. 32, primo comma, Cost.

dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Torino con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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