Art. 445 c.p.p. — Effetti dell'applicazione della pena su richiesta

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La sentenza prevista dall'articolo 444 comma 2, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento ne' l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 comma 2 del codice penale. Anche quando e' pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza e' equiparata a una pronuncia di condanna. Il reato e' estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se e' stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non e' comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 6 aprile 2001

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 445 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18520/2025

    7 luglio 2025

    In tema di riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione, l'estinzione del reato ex art. 445, comma 2, c.p.p. non è equiparabile alla riabilitazione prevista dall'art. 142, comma 1, n. 6, l. fall., quale requisito per il superamento della condizione ostativa rappresentata dalla sentenza penale di condanna passata in giudicato per i reati ivi previsti.

    Art. 445 c.p.p. · Art. 142 fallimento

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 39 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18517/2025

    7 luglio 2025

    In tema di riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione, ai fini della sussistenza della condizione ostativa indicata dall'art. 142, comma 1, n. 6, l. fall, la sentenza di patteggiamento della pena è equiparabile alla sentenza penale di condanna, in ragione del disposto normativo contenuto nell'ultimo periodo dell'art. 445, comma 1bis, c.p.p., nella versione applicabile prima della riforma introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. "Riforma Cartabia").

    Art. 445 c.p.p. · Art. 142 fallimento

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 39 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 12027/2025

    7 maggio 2025

    La radiazione dagli elenchi dei vigili del fuoco volontari ex art. 35, comma 2, della l. n. 521 del 1988 non costituisce esercizio di potestà disciplinare bensì conseguenza automatica della condanna penale per un reato doloso, configurando un'ipotesi di decadenza dovuta alla perdita dei requisiti morali e di condotta incensurabile richiesti per l'iscrizione e indispensabili in ragione delle funzioni, anche di polizia giudiziaria, conferite ai suddetti volontari. (Nella specie, la S.C., in riforma dell'impugnata sentenza, ha confermato il provvedimento di radiazione di un soggetto nei cui confronti era stata emessa sentenza di patteggiamento per il reato di violenza sessuale di gruppo ex artt. 110 e 609-octies c.p., in ragione della equiparazione della stessa alla sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p.).

    Art. 445 c.p.p. · Art. 2106 c.c. · Art. 35 Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco · Art. 26 ((Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 286 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9890/2025

    15 aprile 2025
    • Elezioni

    In materia elettorale, il comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p., introdotto dall'art. 25 del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha tacitamente abrogato l'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012 nella parte in cui, ai fini dell'incandidabilità, equiparava alle sentenze di condanna la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444, comma 2, c.p.p., trova applicazione solo a far data dal 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022, atteso che la natura extra penale delle disposizioni del d. lgs. n. 235 del 2012 rende inapplicabile il principio di retroattività della legge più favorevole al soggetto giudicato incandidabile secondo la disciplina vigente al tempo della presentazione delle liste.

    Art. 445 c.p.p. · Art. 15 Testo unico incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi · Art. 444 c.p.p. · Art. 178 c.p.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, pp. 35, 36 ↗

Tutte le 30 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗ e luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

18 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 336/2009

    Questione infondata
    18 dicembre 2009

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 445, comma 1- bis , e 653, comma 1- bis , cod. proc. pen., impugnati, in riferimento agli artt. 3, comma secondo, 24, comma secondo, e 111, comma secondo, Cost., nella parte in cui, equiparata la sentenza di cui all'art. 444 dello stesso codice ad una sentenza di condanna, prevedono che essa abbia efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Non é irragionevole la scelta legislativa di perequare, agli effetti del giudizio disciplinare, l'efficacia probatoria della pronuncia di condanna a seguito di dibattimento e della pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti. Invero, la più recente giurisprudenza di legittimità e l'evoluzione normativa del patteggiamento avvalorano un principio di tendenziale equiparazione delle dette pronunce. La legge n. 97 del 2001, prevedendo l'efficacia nel giudizio disciplinare sia della sentenza penale irrevocabile di condanna sia della sentenza di applicazione della pena su richiesta, ha inteso assicurare non solo una sostanziale coerenza tra sentenza penale ed esito del procedimento amministrativo, ma, soprattutto, una linea di maggiore rigore per garantire il corretto svolgimento dell'azione amministrativa. Nel perseguire i riferiti obiettivi, la disciplina impugnata, da un lato, ha parificato tutti i giudicati penali derivanti da qualsiasi tipo di sentenza (sia essa pronunciata a seguito di patteggiamento, o di giudizio abbreviato, ovvero di dibattimento); dall'altro, ha accomunato, agli stessi fini, i vari giudicati, vuoi di condanna, vuoi di assoluzione. Parimenti, non è irragionevole l'opzione legislativa di assegnare alla sentenza di patteggiamento efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, escludendola, invece, per il giudizio civile o amministrativo di danno, poiché quest'ultimo è un giudizio contenzioso tra parti pariteticamente contrapposte, per le quali gli effetti extrapenali del giudicato di condanna devono tenere conto della possibilità che entrambe le parti abbiano avuto di misurarsi in contraddittorio in sede penale. La stessa esigenza non rileva nei rapporti tra patteggiamento e giudizio disciplinare, avuto riguardo alla natura di tale giudizio ed all'identità soggettiva della parte chiamata a partecipare ai rispettivi procedimenti: nell'uno quale imputato e nell'altro quale incolpato in sede disciplinare. Non sussiste, inoltre, la dedotta violazione degli artt. 24, comma secondo, e 111, comma secondo, Cost. Infatti, premesso che la scelta del patteggiamento é un diritto dell'imputato, cui si accompagna l'accettazione di tutti gli effetti, favorevoli e sfavorevoli, tassativamente tracciati dal legislatore come elementi coessenziali allo stesso istituto; e che tra questi effetti non irragionevolmente é annoverato anche il valore di giudicato ai fini del giudizio disciplinare; la circostanza che l'imputato accetti una determinata condanna penale sta univocamente a significare che ha ritenuto, a quei fini, di non contestare il fatto e la propria responsabilità, con la conseguenza di rendere per ciò stesso coerente, rispetto agli evocati parametri, la possibilità che, intervenuto il giudicato su quel fatto e sulla relativa attribuibilità allo stesso imputato, simili componenti del giudizio si cristallizzino anche agli effetti del giudizio disciplinare. Sulla ratio della legge n. 97 del 2001, v. la citata sentenza n. 186/2004. Nel senso che la scelta del patteggiamento rappresenta un diritto per l'imputato, espressivo, esso stesso, del più generale diritto di difesa, v. la citata ordinanza n. 309/2005.

    Art. 445 c.p.p. · Art. 653 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 407/2007

    Questione inammissibile
    30 novembre 2007

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 460, comma 5, del codice di procedura penale e 136 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto con l'ordinan…

    Art. 460 c.p.p. · Art. 136 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 3 cost. · Art. 37 Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennita' spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 413/1998

    Questione inammissibile
    16 dicembre 1998

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, comma primo, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 27, commi primo, secondo e terzo, 101, comma secondo, 102, comma secondo, e 111, comma primo, Cost., nei confronti degli artt. 445 cod. proc. pen. e 168 cod. pen. e in subordine anche dell'art. 444 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono, nell'ambito delle rispettive sfere di applicazione, secondo alcune pronunce della Corte di cassazione, che la sentenza di applicazione della pena su richiesta sia titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena accordata in altro giudizio. Con le ordinanze di rimessione, infatti, si mira ad ottenere una integrazione delle cause di revoca di diritto del beneficio in questione, tassativamente indicate nell'art. 168, comma primo, cod. pen., attraverso un intervento additivo in materia riservata alla discrezionalità del legislatore e destinato a risolversi in un trattamento deteriore per il condannato, e che quindi - come già si è rilevato in precedenti decisioni su analoghe questioni, e senza che, pur essendo evocati ulteriori parametri costituzionali, rispetto agli argomenti allora esaminati ne vengano dedotti dei nuovi - nel giudizio di costituzionalità deve ritenersi precluso. - Nello stesso senso, O. nn. 297/1997, 172/1998 e 399/1997. red.: S. Pomodoro

    Art. 444 c.p.p. · Art. 445 c.p.p. · Art. 168 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (21)

Se ne mostrano 15 su 21, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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