Art. 175 c.p. — Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale

[1]Se, con una prima condanna, e' inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, puo' ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale. 100 108

[2]La non menzione della condanna puo' essere altresi' concessa quando e' inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della liberta' personale per un tempo non superiore a trenta mesi.

[3]((La non menzione della condanna puo' essere concessa anche in caso di condanna a pena sostitutiva di una pena detentiva, entro i limiti di pena di cui al primo e al secondo comma.))

[4]Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente e' revocato.

[5]COMMA ABROGATO DALLA L. 7 FEBBRAIO 1990, N. 19.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

70

La Corte Costituzionale con sentenza 8-17 luglio 1975, n. 225 (in G.U. 1ª s.s. 23/07/1975, n. 195), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo nella parte che esclude possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne per reati anteriormente commessi a pene che, cumulate con quelle gia' irrogate, non superino i limiti di applicabilita' del beneficio.

Corte Costituzionale

100

La Corte Costituzionale con sentenza 5-7 giugno 1984, n. 155 (in G.U. 1ª s.s. 13/06/1984, n. 162) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo nella parte in cui esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne, per reati anteriormente commessi, a pene che, cumulate con quelle gia' irrogate, non superino i limiti di applicabilita' del beneficio.

Corte Costituzionale

108

La Corte Costituzionale con sentenza 10-17 marzo 1988, n. 304 (in G.U. 1ª s.s. 23/03/1988, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo nella parte in cui prevede che la non menzione nel certificato del casellario giudiziale di condanna a sola pena pecuniaria possa essere ordinata dal giudice quando non sia superiore a un milione, anziche' a somma pari a quella risultante dal ragguaglio della pena detentiva di anni due, a norma dell'art. 135 cod. pen..

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 304/1988

    Ha colpito questo articolo
    17 marzo 1988

    Non esiste ragionevole giustificazione al previsto limite (di un massimo) di un milione di pena, quale condizione per la conces- sione del beneficio della non menzione, nel certificato del casellario giudiziario, della condanna a sola pena pecuniaria; essendo evidente la disparita` di trattamento che esso determina, al confronto con il ben piu` ampio limite, che e`, invece, riserva- to o reso possibile nelle ipotesi - di indubbia maggiore gravita` - di condanna a pena detentiva, per la quale il limite, raggua- gliato ex art. 135 cod. pen., corrisponde a ben 18 milioni di lire, e di condanna a pena detentiva congiunta a pena pecunia- ria, che puo` oltrepassare addirittura i 22 milioni. Per contrasto con l'art. 3 Cost. e`, pertanto, costituzionalmente illegittimo il primo comma dell'art. 175 cod. pen. nella parte in cui prevede che la non menzione nel certificato del casellario giudiziale di condanna a sola pena pecuniaria possa essere ordinata dal giudice quando non sia superiore a un milione, anziche` a somma pari a quella risultante dal ragguaglio della pena detentiva di anni due, a norma dell'art. 135 cod. pen.

    Art. 175 c.p. · Art. 135 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 155/1984

    Ha colpito questo articolo
    7 giugno 1984

    È costituzionalmente illegittimo - in quanto riproduttivo di una disposizione già dichiarata incostituzionale - l'art. 175, primo comma cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 104, L. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni di condanna nel certificato del casellario giudiziario spedito a richiesta dei privati, nel caso di condanne, per reati anteriormente commessi, e pene che, cumulate con quelle già irrogate, non superino i limiti di applicabilità del beneficio. - S. n. 225/1975

    Art. 175 c.p. · Art. 104 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 225/1975

    Ha colpito questo articolo
    17 luglio 1975

    La questione di legittimità costituzionale proposta in via incidentale è ammissibile, benché il giudice a quo abbia indicato solo alcune delle disposizioni che concorrono a formare il complesso normativo denunziato, allorquando risulti con sufficiente chiarezza e sicura univocità l'oggetto del giudizio. (Nella specie il giudice rimettente ha formalmente omesso di indicare gli artt. 607 e 608 cod. proc. pen., che, insieme all'art. 175 cod. pen., concorrono a formare il complesso normativo denunziato).

    Art. 175 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Se il condannato, al quale è stato conceduto il beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale, commette un nuovo delitto, l'ordine di non far menzione della condanna precedente deve essere revocato (art. 175). Questa disposizione, che riempie una lacuna della legislazione vigente, non ha interamente soddisfatto la Commissione parlamentare, la quale ha proposto di dare facoltà, e non d'imporre obbligo al giudice di revocare l'ordine nel caso di cui si tratta. L'argomento, da essa addotto, che cioè può trattarsi di un secondo delitto lievissimo, è però tutt'altro che convincente. Grave o lieve, il nuovo delitto dimostra indiscutibilmente che il beneficio non ha affatto conseguito il suo scopo, dal momento che il soggetto, dopo averne goduto, ha tenuto una condotta tale da violare ulteriormente la legge penale. Non mi è sembrato quindi opportuno di modificare l'articolo 175.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 87

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 1990 al 30 dicembre 2022. 33 parole aggiunte.

aggiunto: La non menzione della condanna puo' essere concessa anche in caso di condanna a pena sostitutiva di una pena detentiva, entro i limiti di pena di cui al primo e al secondo comma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art175 · fonte del testo

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