Corte costituzionale

Ordinanza n. 187/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/05/1998 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 18, commi

settimo, ottavo e nono, e 19 della legge 28 febbraio 1985, n. 47

(Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,

sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive

modificazioni e dell'art. 445 del codice di procedura penale,

promossi con n. 2 ordinanze emesse il 30 ottobre ed il 7 novembre

1995 dal pretore di Lecce, sez. distaccata di Gallipoli, nei

procedi-menti penali a carico di Sagliocca Giovanna ed altri e Sances

Giovanni ed altri, iscritte ai nn. 336 e 340 del registro ordinanze

1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25,

prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1998, il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che, con due ordinanze di contenuto identico, emesse nel

corso di altrettanti procedimenti penali per lottizzazione abusiva

(ordinanza r.o. n. 336 del 1997, del 30 ottobre 1995, pervenuta alla

Corte costituzionale il 16 maggio 1997, e ordinanza r.o. n. 340 del

1997, del 7 novembre 1995, pervenuta alla Corte il 19 maggio 1997),

il pretore di Lecce - sez. distaccata di Gallipoli - ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, settimo,

ottavo e nono comma, e 19 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme

in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,

sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e 445 cod.

proc. pen., nella parte in cui dette norme non prevedono con adeguata

precisione - trattandosi di norme con piena incidenza penalistica

diretta e indiretta - né le caratteristiche dei provvedimenti,

adottati in via amministrativa dal sindaco, di acquisizione al

patrimonio del comune delle aree lottizzate e di demolizione delle

opere, né quelle della confisca da disporsi dal giudice penale, in

relazione anche all'art. 240, secondo comma, n. 2, cod. pen., né,

infine, quelle della sentenza definitiva del giudice penale che

accerta che vi è stata lottizzazione, specie nell'ipotesi di

eventuale applicazione della pena su richiesta delle parti ex art.

445 cod. proc. pen.;

che il giudice a quo ha osservato che da tale incertezza

interpretativa potrebbero conseguire dubbi di legittimità

costituzionale delle norme in esame in riferimento agli artt. 3, 9,

24, 101, secondo comma, e 102 della Costituzione, per la possibilità

di sovrapposizioni e interferenze tra autorità amministrativa,

organo giurisdizionale amministrativo e giudice penale, e di

contrasto tra giudicati, che potrebbero riflettersi sia sulla

finalità delle norme, di più efficace tutela dell'assetto

urbanistico ed ambientale, sia sull'attività difensiva, per

l'incertezza in cui potrebbe trovarsi l'imputato, sia sulla intera

funzionalità del procedimento penale;

che, con riferimento ai medesimi parametri costituzionali, l'art.

19 della legge n. 47 del 1985 è impugnato nella parte in cui non

contiene alcun riferimento specifico alla norma generale in tema di

confisca di cui all'art. 240 cod. pen., per la possibilità che le

conseguenti incertezze interpretative ed applicative incidano

negativamente sui diritti costituzionalmente protetti di cui si è

detto; e, per le stesse ragioni, viene censurato l'art. 445 cod.

proc. pen., perché, nel disporre che la sentenza prevista dall'art.

444 cod. proc. pen., comma 2, non comporta l'applicazione di pene

accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca

nei casi previsti dall'art. 240, secondo comma, cod. pen., omette

l'esplicito richiamo all'ipotesi di confisca obbligatoria di cui allo

stesso art. 19;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale

dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la

infondatezza delle questioni, rilevando che il giudice rimettente

prospetta diverse ottiche ermeneutiche, e richiede l'intervento della

Corte costituzionale senza evidenziare la contrarietà delle norme

impugnate ai principi costituzionali invocati.

Considerato che, per la identità delle questioni sollevate, i

relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica

pronuncia;

che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice

rimettente deve delibare la rilevanza e la non manifesta infondatezza

della questione di costituzionalità delle norme sulla base della

interpretazione che egli è tenuto a dare delle stesse, specie in

assenza di un diritto vivente, in modo da verificare se le eventuali

lacune dell'ordinamento possano essere colmate secondo i vari criteri

ermeneutici previsti dalle norme vigenti, e privilegiando

l'interpretazione conforme a Costituzione (v., ex plurimis ordinanza

n. 39 del 1998, sentenza n. 350 del 1997);

che, nella specie, il giudice a quo si è, invece, limitato a

ricostruire le diverse posizioni della giurisprudenza e della

dottrina in ordine alle problematiche sollevate, prospettando la

semplice eventualità che dalle incertezze interpretative cui darebbe

luogo la formulazione delle norme impugnate possa derivare la

illegittimità costituzionale delle stesse;

che questa Corte ha ripetutamente dichiarato la manifesta

inammissibilità di questioni di legittimità costituzionale

sollevate in maniera perplessa o ancipite (v. ordinanze n. 39 del

1998, n. 101 del 1996), tali dovendosi ritenere quelle nelle quali

sono configurate due possibili interpretazioni, con diversi esiti

correttivi;

che, comunque, per quanto riguarda in particolare il dubbio

interpretativo che si pone il giudice a quo in ordine

all'applicabilità del provvedimento di confisca previsto dall'art.

19 della legge n. 47 del 1985 in caso di c.d. patteggiamento, esso è

già stato risolto, nel lasso di tempo - tutt'altro che breve -

intercorso tra la pronuncia dell'ordinanza di rimessione ed il suo

invio a questa Corte, in senso affermativo dalla giurisprudenza di

legittimità, alla stregua del rilievo che, in tema di lottizzazione

abusiva, la confisca dei terreni, che ha natura di sanzione

amministrativa, e non di misura di sicurezza, consegue ad una

sentenza che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva,

prescindendo, pertanto, da una condanna al riguardo;

che, sotto altro profilo, le ordinanze di rimessione non

contengono una adeguata motivazione in ordine alla non manifesta

infondatezza delle questioni sollevate con riferimento ai parametri

invocati;

che, pertanto, le stesse questioni devono essere dichiarate

manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18, settimo,

ottavo e nono comma, e 19 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme

in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,

sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e 445 del

codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3,

9, 24, 101, secondo comma, e 102 della Costituzione, dal pretore di

Lecce - sez. distaccata di Gallipoli, con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:187 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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