Corte costituzionale

Ordinanza n. 378/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/11/1998 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 445, comma 1,

del codice di procedura penale, 240, primo comma, del codice penale,

e dell'art. 12-sexies del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche

urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di

contrasto alla criminalità mafiosa), convertito dalla legge 7 agosto

1992, n. 356, come introdotto dall'art. 2 del d.-l. 20 giugno 1994,

n. 399 (Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori

ingiustificati), convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 501,

promosso con ordinanza emessa il 4-15 dicembre 1997 dal giudice per

le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, iscritta al

n. 113 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno

1998.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 445, comma 1, del codice di procedura

penale, 240, primo comma, del codice penale, e dell'art. 12-sexies

del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di

procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità

mafiosa), convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come

introdotto dall'art. 2 del d.-l. 20 giugno 1994, n. 399 (Disposizioni

urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati), convertito

dalla legge 8 agosto 1994, n. 501, nella parte in cui escludono, in

caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta per il reato

di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ricorrendo la

circostanza attenuante prevista dal quinto comma della stessa

disposizione, la confisca dei valori costituenti profitto

dell'attività di spaccio;

che a parere del giudice a quo la normativa impugnata

contrasterebbe con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in

quanto "lo spacciatore è incoraggiato a proseguire l'attività

illecita, qualora per effetto della sentenza di applicazione della

pena gli siano restituiti i profitti dello spaccio", e con l'art. 3

della medesima Carta, giacché appare "contraria al comune sentire e

alla morale, la definitiva acquisizione dei profitti illeciti, tanto

più laddove provenienti da un'attività così dannosa per la

società come lo spaccio di eroina";

che nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato che il giudice a quo, pur se attraverso l'enunciazione

di un quesito formalmente unitario, cumulativamente attinge un quadro

normativo assai variegato e la cui eterogenea struttura agevolmente

consente di individuare, all'interno del quesito medesimo, due

soluzioni fra loro chiaramente alternative;

che da un lato, infatti, attraverso l'impugnativa degli artt.

445, comma 1, cod. proc. pen., e 240, primo comma, cod. pen., il

rimettente mira a consentire la confisca, con la sentenza di

applicazione della pena, anche nei casi in cui questa è facoltativa

a norma dell'art. 240, primo comma, cod. pen. (nella specie, la

confisca del profitto del reato di spaccio di sostanze stupefacenti);

che, diversamente, la questione incentrata sull'art. 12-sexies

del d.-l. n. 306 del 1992 (per il quale, nei casi di condanna o di

applicazione della pena su richiesta per il delitto previsto

dall'art. 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del d.P.R. 9

ottobre 1990, n. 309, "è sempre disposta la confisca del denaro, dei

beni o delle altre utilità di cui il condannato non può

giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona

fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità

a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, o

alla propria attività economica"), è invece volta a sopprimere la

previsione che impedisce quella particolare ipotesi di confisca nei

casi in cui, con la sentenza di applicazione della pena su richiesta,

è stata ritenuta l'ipotesi lieve prevista dal comma 5 dell'art. 73

del d.P.R. n. 309 del 1990;

che, pertanto, le evidenti peculiarità che contraddistinguono i

presupposti, la struttura e la funzione della ipotesi di confisca

obbligatoriamente da disporre a norma del citato art. 12-sexies del

d.-l. n. 306 del 1992, valgono a configurarla come istituto

profondamente diverso, per taluni anche sotto il profilo della

relativa natura giuridica, dalla confisca facoltativa prevista come

misura di sicurezza patrimoniale dall'art. 240, primo comma, cod.

pen., sicché la questione risulta prospettata in modo ancipite, dato

che il giudice a quo propone in via alternativa due soluzioni senza

concentrare sull'una o l'altra di esse la richiesta di una sentenza

additiva (v., fra le altre, sentenza n. 129 del 1993);

che, inoltre, l'identica questione relativa agli artt. 445, comma

1, cod. proc. pen. e 240 cod. pen. è stata già dichiarata

manifestamente inammissibile da questa Corte, sul rilievo che

interventi additivi del tipo richiesto spettano al solo legislatore,

che, nella sfera della sua discrezionalità, può operare scelte

anche derogatorie rispetto a quelle previste in via generale in

relazione alla sentenza di "patteggiamento" (v. ordinanza n. 334 del

1994);

che la questione deve dunque essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 445, comma 1, del codice di

procedura penale, 240, primo comma, del codice penale, e dell'art.

12-sexies del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al

codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla

criminalità mafiosa), convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,

come introdotto dall'art. 2 del d.-l. 20 giugno 1994, n. 399

(Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori

ingiustificati), convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 501,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:378 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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