Art. 696-bis c.p.c. — Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 settembre 2005 al 28 dicembre 2023. Leggi il testo vigente →

[1](( L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, puo' essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

[2]Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

[3]Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

[4]Il processo verbale e' esente dall'imposta di registro.

[5]Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte puo' chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

[6]Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili)). 113a 115 116

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

113a

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115 convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2006. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006."

115

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."

116

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."

Testo in vigore dal 11 settembre 2005 al 28 dicembre 2023

CautelariVersione 0.1

Ricorso per accertamento tecnico preventivo

Ricorso prima della causa per l’accertamento tecnico urgente (art. 696) o per la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696-bis): motivi dell’urgenza, domanda di merito, competenza dell’art. 693, quesiti per il consulente scritti dai fatti e istanza per l’eccezionale urgenza.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 696-bis c.p.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15518/2026

    21 maggio 2026

    Nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro o il risarcimento dei danni, per la determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese (comprese quelle relative al procedimento di ATP) a carico della parte soccombente, il criterio del disputatum, riferito al momento iniziale della lite, deve essere contemperato con quello del decisum, inteso quale eventuale minore importo giudizialmente accertato a favore della parte vincitrice, il quale fissa la dimensione reale della lite secondo un criterio di adeguatezza e proporzionalità, evitando che domande esagerate conferiscano alla causa un valore diverso da quello reale.

    Art. 696-bis c.p.c. · Art. 91 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 164 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 33249/2025

    19 dicembre 2025

    Il provvedimento di sospensione della fase sommaria di un procedimento ex art. 8 della l. n. 24 del 2017 per il risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è impugnabile con il regolamento necessario di competenza, in ragione della necessità di riconoscere, alla parte che ne contesta la fondatezza, la legittimazione ad esperire un controllo immediato avverso un provvedimento idoneo ad arrecarle un pregiudizio altrimenti irrimediabile.

    Art. 696-bis c.p.c. · Art. 42 c.p.c. · Art. 295 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 113 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 31999/2025

    9 dicembre 2025

    In tema di giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, l'inosservanza del termine, ex art. 8, comma 3, della l. n. 24 del 2017, per l'introduzione del giudizio di merito non determina l'improcedibilità della domanda, ma solo la perdita dei suoi effetti sostanziali e processuali, giacché una differente interpretazione, oltre a essere incoerente rispetto al dettato normativo - che non prevede alcuna sanzione processuale per la suddetta inosservanza -, sarebbe altresì in contrasto con le garanzie difensive della parte, la quale subirebbe le conseguenze di un'improcedibilità a lei non imputabile, risolvendosi infine in un irragionevole appesantimento procedimentale, in violazione dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale.

    Art. 696-bis c.p.c. · Art. 702-bis c.p.c. · Art. 8 gelli bianco

    Rassegna di dicembre 2025, p. 96 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 28587/2025

    28 ottobre 2025

    Nell'ambito dei procedimenti di istruzione preventiva (nella specie, introdotto da un ricorso per "accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e/o 696-bis c.p.c."), è inammissibile l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, non potendo logicamente ritenersi che la Cassazione possa decidere, in via preventiva, su una questione dinanzi a sé non prospettabile in sede di impugnazione, stante l'impossibilità di esperire il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. avverso provvedimenti di natura provvisoria e strumentale, quali quelli che possono essere emessi nei procedimenti suddetti.

    Art. 696-bis c.p.c. · Art. 111 cost. · Art. 696 c.p.c. · Art. 41 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 9 ↗

Tutte le 8 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 222/2023

    Ha colpito questo articolo
    21 dicembre 2023

    I rimedi di Alternative dispute resolution (ADR) sono offerti alle parti per ottenere, in via preventiva rispetto all’instaurazione del processo, una valutazione tecnica in ordine all’esistenza del fatto e all’entità del danno, nell’auspicio che così esse possano trovare un accordo – al quale il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo – che renda superflua l’instaurazione del giudizio contenzioso. Il favor per la risoluzione concordata delle liti, sia essa affidata al giudice o a soggetti estranei all’ordine giudiziario, risponde principalmente all’esigenza pubblicistica di deflazione del carico degli uffici giudiziari, strumentale all’interesse generale dell’ordinamento, rilevante anche sul piano costituzionale, alla ragionevole durata del processo.(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l’art. 696-bis, primo comma, primo periodo, cod. proc. civ., nella parte in cui dopo le parole «da fatto illecito» non prevede «o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico». La norma censurata dal Tribunale di Bari, sez. seconda, si iscrive nella tendenza legislativa alla diffusione e al potenziamento dei rimedi ADR, Alternative dispute resolution. Al contrario, la scelta di limitare lo strumento in esame alle sole controversie relative ai crediti ex contractu ed ex delicto, lo priva delle peculiari utilità connesse al suo esperimento, concessa invece ai titolari di tutti gli altri crediti di fonte diversa, sebbene le obbligazioni correlate ai diritti di credito esclusi condividano con quelli ammessi la substantia di specifici obblighi giuridici in forza dei quali un soggetto è tenuto ad una determinata prestazione patrimoniale per soddisfare l’interesse di un altro soggetto. D’altro canto, l’obbligazione costituisce una nozione giuridica unitaria, che si identifica autonomamente, a prescindere dalla fonte dalla quale scaturisce. Pertanto, la previsione oggetto di censura palesa un deficit di ragionevolezza strumentale, posto che la selezione delle fattispecie ammesse al rimedio si rivela eccessiva – sacrificando inutilmente e arbitrariamente la posizione dei titolari dei crediti esclusi – rispetto alla pur legittima finalità di contenere l’impiego dell’istituto in modo da evitare approfondimenti tecnici inutili o meramente esplorativi. Alla segnalata esigenza sopperisce, infatti, la verifica di ammissibilità affidata al giudice, la quale investe sia la rilevanza dell’accertamento rispetto all’eventuale futuro giudizio di merito, sia la coincidenza del quid disputatum con i soli aspetti tecnici della questione di fatto. Pertanto, il limite alla discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali è da ritenersi, nella specie, valicato in quanto, per i titolari dei crediti non ricompresi nell’ambito applicativo dell’art. 696-bis cod. proc. civ., la delimitazione oggettiva operata si traduce nella negazione di una forma di tutela dotata di specifica utilità, non surrogabile dalle pur contigue misure di composizione alternativa delle liti, così determinando un’ingiustificabile compressione del diritto di agire). (Precedenti: S. 202/2023 - mass. 45819; S. 87/2021 - mass. 43844; S. 77/2018 - mass. 40671; S. 44/2016 - mass. 38761; S. 110/2013 - mass. 37100; S. 335/2004 - mass. 28836).

    Art. 696-bis c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art696bis · fonte del testo

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