Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. ed all'art. 11 Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848) - dell'art. 696 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che l'accertamento tecnico o l'ispezione giudiziale, chiesti con procedimento di istruzione preventiva, possano avere ad oggetto la quantificazione dei danni. Premesso, infatti, che il nucleo essenziale della tutela costituzionale che viene richiesta riguarda il diritto al giudizio - in quanto l'effettività della tutela dei propri diritti cui è preordinata l'azione si combina con la durata ragionevole del processo: garanzia, quest'ultima, la cui fonte il giudice rimettente individua nell'art. 6 della predetta Convenzione -; che, indipendentemente dal valore da attribuire alle norme pattizie, i diritti umani, garantiti anche da convenzioni universali o regionali sottoscritte dall'Italia, trovano espressione, e non meno intensa garanzia, nella Costituzione, e che il potere di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti si esplica concretamente nella disciplina del processo, con una molteplicità di istituti destinati a rendere effettiva questa garanzia; l'accertamento tecnico preventivo, finalizzato ad evitare che la modifica delle situazioni o che gli eventi che si possono verificare impediscano la formazione e l'acquisizione della prova nel giudizio di merito, non deve necessariamente trasformarsi, perché si realizzi la garanzia del diritto ad ottenere in tempi ragionevoli una decisione di merito, da atto di istruzione preventiva in sostanziale anticipazione del giudizio, che verrebbe così ricondotto sino al suo esaurimento nella fase del procedimento sommario. Peraltro, la disposizione impugnata può essere interpretata, in coerenza con il sistema ed alla luce dei principi costituzionali che garantiscono la tutela in giudizio del proprio diritto, nel senso che l'accertamento tecnico preventivo <<comprenda tutti gli elementi conoscitivi considerati necessari per le valutazioni che dovranno essere effettuate nel giudizio di merito ed includa, quindi, ogni acquisizione preordinata alla successiva valutazione, anche tecnica, che in quel giudizio si dovrà esprimere per determinare la causa del danno o l'entità di esso>>. - Cfr. S. n. 46/1997. - Sul valore da attribuire alle norme pattizie, v., 'ex plurimis', S. nn. 315/1990, 172/1987, 188/1980. - Sui diritti inviolabili dell'uomo, cfr. S. nn. 399/1998 e 167/1999, 'ex multis'. - Riguardo al diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi, v., tra le molte, S. n. 345/1987. red.: G. Leo
Art. 696 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 11 cost.