Art. 695 c.p.c. — Ammissione del mezzo di prova

Il presidente del tribunale o il conciliatore, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se ammette l'esame testimoniale, fissa l'udienza per l'assunzione e designa il giudice che deve procedervi. 88 90 123 175

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

88

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

90

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Corte Costituzionale

123

La Corte Costituzionale, con sentenza 7-16 maggio 2008, n. 144 (in G.U. 1a s.s. 21/5/2008, n. 22), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli articoli 669-quaterdecies e 695 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono la reclamabilita' del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli articoli 692 e 696 dello stesso codice."

Corte Costituzionale

175

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 10 novembre 2023 n. 202 (in G.U. 1a s.s. 15/11/2023, n. 46), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall'art. 669-terdecies cod. proc. civ., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-bis del medesimo codice".

Testo vigente dal 16 novembre 2023

CautelariVersione 0.1

Ricorso per accertamento tecnico preventivo

Ricorso prima della causa per l’accertamento tecnico urgente (art. 696) o per la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696-bis): motivi dell’urgenza, domanda di merito, competenza dell’art. 693, quesiti per il consulente scritti dai fatti e istanza per l’eccezionale urgenza.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 202/2023

    Ha colpito questo articolo
    10 novembre 2023

    Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., gli artt. 669-quaterdecies e 695 cod. proc. civ., nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall’art. 669-terdecies cod. proc. civ., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all’art. 696-bis del medesimo codice. La norma censurata dal Tribunale di Roma, sez. tredicesima civile, ha un univoco tenore letterale che esclude, in via generale e come motivato plausibilmente dal rimettente, la reclamabilità dei provvedimenti di rigetto dell’istanza per l’espletamento di una consulenza tecnica preventiva; reclamabilità che è invece possibile con riferimento al provvedimento di rigetto dell’istanza per l’assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 cod. proc. civ. Dunque, il provvedimento con il quale il giudice denega, per ragioni di merito o di rito, la nomina del consulente indicato, poiché non impugnabile, priva definitivamente la parte di una importante facoltà processuale diretta alla possibile composizione della lite, compromettendo il diritto di agire in giudizio. Tale previsione contrasta anche con il canone di ragionevolezza, incidendo sulla tutela dell’interesse giuridico del ricorrente ad accedere alla definizione concordata di una possibile controversia, interesse coerente con quello generale dell’ordinamento, rilevante anche sul piano costituzionale, alla ragionevole durata dei processi. Al contrario, la perdita del diritto della parte ricorrente alla chance di svolgere un approfondimento tecnico nell’ambito di un procedimento mirato ad evitare l’instaurazione di un lungo e dispendioso giudizio contenzioso deve essere presidiata da uno strumento di gravame. Né ha rilievo la circostanza che il ricorso potrebbe essere riproposto a fronte dell’ordinanza di rigetto, non essendovi equivalenza, quanto a qualità della tutela giurisdizionale, tra riproponibilità dell’istanza al medesimo giudice che già l’abbia respinta e reclamabilità davanti ad un altro giudice. (Precedenti: S. 173/2022; S. 89/2021 - mass. 43863; S. 87/2021 - mass. 43844; S. 58/2020 - mass. 42158; S. 110/2013 - mass. 37100; S. 26/2010 - mass. 34295; S. 144/2008 - mass. 32411; S. 493/2002 - mass. 27424; S. 253/1994 - mass. 20735).

    Art. 695 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 144/2008

    Ha colpito questo articolo
    16 maggio 2008

    Sono costituzionalmente illegittimi - in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., unitariamente considerati - gli artt. 669- quaterdecies e 695 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli articoli 692 e 696 dello stesso. La disciplina della istruzione preventiva fa parte della tutela cautelare, di cui condivide la ratio ispiratrice (che è quella di evitare che la durata del processo si risolva in un pregiudizio della parte che dovrebbe veder riconosciute le proprie ragioni), sicché la non reclamabilità dei provvedimenti che respingono ricorsi per provvedimenti di istruzione preventiva appare come un'incoerenza interna alla disciplina della tutela cautelare, per la discrasia che determina rispetto alla reclamabilità dei provvedimenti di rigetto di istanze cautelari sostanziali e ancor più rispetto alla reclamabilità del provvedimento di diniego di sequestro giudiziario per provvedere alla custodia temporanea di libri, registri, documenti, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, disciplinato dall'art. 670, secondo comma, cod. proc. civ. La non impugnabilità dei provvedimenti sia di rigetto che di accoglimento neppure comporta parità di tutela tra le parti, dal momento che il danno che può derivare al ricorrente da un provvedimento di rigetto può essere irreparabile, mentre quello che può subire il resistente per effetto della concessione ed esecuzione di un provvedimento di istruzione preventiva non è definitivo. - Sui principi della non necessaria previsione di un doppio grado di merito per la realizzazione del diritto di difesa e della non necessaria attribuzione di identiche facoltà a tutte le parti, purché sia ad esse assicurata la sostanziale parità di efficacia degli strumenti processuali predisposti, v. citata ordinanza n. 107/2007. - Sul principio secondo cui il legislatore fruisce di ampi margini di scelta nella regolazione degli istituti processuali, v. citata sentenza n. 237/2007. - Sulla sottoponibilità della disciplina del processo allo scrutinio di ragionevolezza, v. citata ordinanza n. 128/1999. - Sull'analogia di ragioni tra la tutela cautelare e l'istruzione preventiva, nonché sul rapporto che lega il diritto di esercitare l' onus probandi con la garanzia di cui all'art. 24 Cost., v. citate sentenze nn. 471/1990, 257/1996, 46/1997. - Sulla non equivalenza della facoltà di reclamo a quella di riproposizione dell'istanza al giudice che ha emesso il provvedimento di rigetto (art. 669- septies cod. proc. civ.), v. citata sentenza n. 253/1994.

    Art. 695 c.p.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 novembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 2008 al 16 novembre 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 10 novembre 2023 n. 202 (in G.U. 1a s.s. 15/11/2023, n. 46), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall'art. 669-terdecies cod. proc. civ., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-bis del medesimo codice".

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art695 · fonte del testo

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