Corte costituzionale

Sentenza n. 18/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/01/1986 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 696,

comma primo, del codice di procedura civile promossi con n. 2 ordinanze

emesse il 1 ottobre 1977 dal Pretore di Bari nei procedimenti civili

vertenti tra la s.p.a. FINA ITALIANA e Bonanno GIUSEPPE e tra la s.p.a.

FINA ITALIANA e Li Muli Vittorio, iscritte ai nn. 7 e 8 del registro

ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 74 e 81 dell'anno 1978.

Visti gli atti di costituzione della s.p.a. FINA ITALIANA, nonché

gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1986 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Napoleone Bartuli per la s.p.a. FINA ITALIANA e

l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con ricorso depositato il 27 settembre 1977, la FINA

ITALIANA s.p.a., premesso che il dott. Bonanno Giuseppe, dipendente

presso la filiale di Bari con mansioni di addetto commerciale, aveva

totalizzato, nel corrente anno 1977, 135 giorni di assenze di malattia,

in atto perdurante, giustificate da certificazione medica e confermate

dai controlli fatti eseguire dall'INAM ai sensi dell'art. 5 1. 20

maggio 1970, n.300, che essa FINA ITALIANA s.p.a. intendeva contestare

le risultanze della certificazione medica allegata dal Bonanno e dei

referti delle visite di controllo INAM, e che, pertanto, intendeva

agire in giudizio per la tutela del proprio diritto a contestare e a

oppugnare risultanze sanitarie - che tanta incidenza hanno

nell'organizzazione di un'azienda - formatesi senza garanzia di

certezza e, quindi, a difendersi dalla ineluttabilità di tali

risultanze, aveva chiesto al Pretore di Bari disporsi accertamento

tecnico preventivo al fine di verificare, prima del giudizio di merito,

a) lo stato di malattia del Bonanno, b) se tale stato di malattia

impedisse al soggetto ogni prestazione lavorativa, c) se lo stato

d'infermità e il suo perdurare fossero derivati da incuria o

negligenza del soggetto.

Con ordinanza depositata il 1 ottobre 1977 (comunicata il 21 e

notificata il 27 dello stesso mese; pubblicata nella G.U. n. 74 del 15

marzo 1978 e iscritta al n. 7 R.O. 1978), l'adito Pretore rilevato che

l'art. 696 comma primo c.p.c. non consente il richiesto accertamento

tecnico preventivo concernente le condizioni fisiche del resistente,

sollevò d'ufficio questione d'illegittimità costituzionale della

menzionata disposizione del rito civile in riferimento all'art. 3 Cost.

perché l'urgenza di far verificare lo stato o la condizione di una

persona viene posta in una condizione deteriore rispetto a chi ha

urgenza di far verificare lo stato o la condizione di cose o di luoghi,

e in riferimento all'art. 24 Cost. perché ne riuscirebbe vulnerata la

possibilità per la parte di acquisire agli atti prove in una fase

precedente al giudizio di merito; in punto a rilevanza della proposta

questione l'adito giudice la ritenne sussistere perché la ricorrente

società intendeva conseguire e conservare la prova di fatti idonei a

legittimare eventuali provvedimenti ritenuti conseguenti alla

prospettata inesattezza degli accertamenti sanitari.

1.2. - Avanti la Corte si sono costituiti, giusta delega in margine

all'atto depositato il 3 aprile 1978, gli avv.ti Napoleone Bartuli e

Lorenzo Ferrigni non solo argomentando e concludendo nell'interesse

della FINA ITALIANA s.p.a. per la fondatezza della proposta questione,

ma anche prospettando la incostituzionalità dell'art. 5 comma secondo

dello Statuto dei lavoratori - pur dichiarata manifestamente

insussistente dal giudice a quo - sul riflesso che sarebbe pregiudicato

il diritto di difesa per non essere previsto il contraddittorio delle

parti.

Per il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuta, con

atto depositato il 4 aprile 1978, l'Avvocatura generale dello Stato

contestando la rilevanza della questione e argomentando e concludendo

per la infondatezza della proposta questione.

2.1. - Con ordinanza emessa il l'ottobre 1977 (comunicata il 21

ottobre e notificata il 30 novembre successivi; pubblicata nella G.U.

n. 81 del 22 marzo 1978 e iscritta al n. 8 R.O. 1978) nel procedimento

ex art. 696 c.p.c. intentato dalla FINA ITALIANA s.p.a. contro il

dipendente Li Muli Vittorio, la cui posizione sostanziale e procedurale

non era diversa da quella del Bonanno, il Pretore di Bari ha giudicato

rilevante e non manifestamente infondata la questione d'illegittimità

costituzionale dell'art. 696 comma primo c.p.c. nella parte in cui,

limitando l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo alla

verifica dello stato dei luoghi o della qualità o condizione di cose,

esclude l'ammissibilità dello stesso mezzo istruttorio per la verifica

dello stato o della condizione o della qualità della persona.

2.2. - Avanti la Corte si sono costituiti, giusta delega in margine

all'atto depositato il 3 aprile 1978, gli avv.ti Napoleone Bartuli e

Lorenzo Ferrigni, argomentando e concludendo nell'interesse della FINA

ITALIANA s.p.a. per la fondatezza della proposta questione.

Nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri è

intervenuta, con atto depositato l'11 aprile 1978, l'Avvocatura

generale dello Stato argomentando e concludendo per la irrilevanza e,

in ipotesi, per la infondatezza della proposta questione.

3.1. - Nell'imminenza della pubblica udienza la difesa della FINA

ITALIANA s.p.a. ha versato nei due incidenti memoria illustrativa in

cui ha svolto altre argomentazioni a sostegno delle conclusioni di

fondatezza della questione.

3.2. - Alla pubblica udienza dell'8 gennaio 1986, nella quale il

giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti, hanno

parlato l'avv. Bartuli per la FINA ITALIANA s.p.a. e l'avv. dello Stato

D'Amato per l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

4.1. - I due incidenti vanno riuniti sia perché oggetto ne è la

stessa questione d'illegittimità costituzionale sia perché i

procedimenti svoltisi avanti il Pretore di Bari, dai quali sono

originati, differiscono sol per essere due i dipendenti peraltro non

evocati né presenti nei procedimenti stessi, né costituitisi in

questa sede.

4.2. - La questione d'incostituzionalità, nei termini in cui è

stata prospettata, è inammissibile per i motivi, sui quali ha in

particolar guisa insistito l'Avvocatura generale dello Stato negli

scritti e nella trattazione orale senza incontrare persuasive obiezioni

nelle difese della FINA ITALIANA s.p.a..

Porre invero la persona umana sullo stesso piano dei luoghi e delle

cose, che l'art. 696 comma primo c.p.c. identifica quali obietti di

accertamento tecnico preventivo, è lecito sol a chi ometta di

considerare che la persona umana, cui ci si riferisce nel dispositivo

delle ordinanze di rimessione, non può formare oggetto di procedimenti

cautelari, né il corpo umano, cui ci si riferisce nella motivazione

delle stesse, può essere considerato avulso dalla persona laddove tale

inseparabilità non sussiste per i beni economici: diversità che

emerge anche dagli artt. 2 e 42 della Carta costituzionale, il primo

dei quali considera la personalità dell'uomo e il secondo la

proprietà pubblica e privata.

Né ha questa Corte mancato, con sent. n. 326/1983, di ammonire che

la legislazione italiana, ove confondesse il credito del dipendente per

infortunio sul lavoro tra i debiti chirografari del datore di lavoro,

regredirebbe ai tempi in cui il lavoro dell'uomo a vantaggio di altri

simili si allineava sul piano delle locationes bovis et rei.

In secondo luogo - e data per concessa la equiparabilità tra corpo

umano, preso nel suo complesso, e beni economici e ipotizzata la

idoneità del corpo umano a formare oggetto di accertamenti tecnici

preventivi - le ordinanze di rimessione non sono riuscite ad

identificare il " bene della vita " che l'accertamento preventivo

mirerebbe a preservare dalle ingiurie del tempo: il Pretore di Bari si

è limitato a registrare l'intendimento, dalla datrice di lavoro

espresso nel ricorso ex art. 693 c.p.c., di precostituire prove da

utilizzare in eventuali iniziative future non identificate né

identificabili perché non consta che i due dipendenti si fossero

giovati degli accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 5 l. 20 maggio

1970, n. 300 (disposizioni del cui sospetto d'incostituzionalità le

ordinanze di rimessione hanno reputato in motivazione la manifesta

infondatezza).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 7, 8 R.O. 1978, dichiaria

inammissibile la questione di illegittimità costituzionale del l'art.

696 comma primo c.p.c. sollevata dal Pretore di Bari, in riferimento

agli artt. 3 e 24 commi primo e secondo Cost. nella parte in cui,

limitando l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo alla

verifica dello stato dei luoghi e della qualità o condizione di cose,

esclude, l'ammissibilità dello stesso mezzo istruttorio per la

verifica dello stato o della condizione o della qualità della persona

umana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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