Art. 308 c.p.c. — Comunicazione e impugnabilità dell'ordinanza
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948. Leggi il testo vigente →
L'ordinanza che dichiara l'estinzione e' comunicata a cura del cancelliere se e' pronunciata fuori dell'udienza. Contro di essa e' ammesso reclamo nei modi di cui all'articolo 179 secondo comma.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948
