Il testo dell'art. 357 del Codice di procedura civile sostituito dal seguente: "Art. 357 (Reclamo contro ordinanze). - Le ordinanze con le quali l'istruttore abbia dichiarato, a norma dell'art. 350 secondo comma, l'inammissibilita' o l'improcedibilita' dell'appello, ovvero l'estinzione dei procedimento d'appello, e le ordinanze sulla esecuzione provvisoria previste dall'art. 351, possono essere impugnate con reclamo al collegio nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione. Il reclamo si propone con le forme previste dall'art. 178 terzo, quarto e quinto comma. "Il collegio pronuncia sul reclamo in camera di consiglio, salvo che, trattandosi delle ordinanze previste dall'art. 350 secondo comma, alcune delle parti, prima della scadenza del termine per la comunicazione della memoria di replica, proponga istanza al presidente del collegio, perche' il reclamo sia discusso in udienza. In tal caso il presidente fissa l'udienza per la discussione, con decreto che e' comunicato alle parti a cura del cancelliere. "La decisione e' pronunciata con sentenza se e' respinto il reclamo contro le ordinanze previste dall'articolo 350 secondo comma; negli altri casi e' pronunciata con ordinanza non impugnabile".

Testo vigente dal 16 agosto 1950

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-07-14;581~art41 · fonte del testo

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