Art. 485 c.p.c. — Audizione degli interessati

[1]Quando la legge richiede o il giudice ritiene necessario che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti, il giudice stesso fissa con decreto l'udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui.

[2]Il decreto e' comunicato dal cancelliere.

[3]Se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volonta', il giudice dell'esecuzione fissa una nuova udienza della quale il cancelliere da' comunicazione alla parte non comparsa.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art485 · fonte del testo

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