Codice di giustizia contabile

Art. 113 c.g.c. — Procedimento di correzione

[1]1. Il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non costituisce giudizio autonomo.

[2]2. Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.

[3]3. Se la correzione e' chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi, insieme con il ricorso e a cura del richiedente, al procuratore costituito delle altre parti oppure alla residenza dichiarata o al domicilio eletto nel caso di parti costituite personalmente, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui.

[4]4. Se la correzione di una sentenza e' chiesta dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente.

[5]5. Sull'istanza il giudice, all'esito dell'udienza, provvede con ordinanza, che e' annotata sull'originale del provvedimento.

Testo vigente dal 7 settembre 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art113 · fonte del testo

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