Codice di procedura civile

Art. 826 c.p.c. — Correzione del lodo

[1]((Ciascuna parte puo' chiedere agli arbitri entro un anno dalla comunicazione del lodo:

  • a)di correggere nel testo del lodo omissioni o errori materiali o di calcolo, anche se hanno determinato una divergenza fra i diversi originali del lodo pure se relativa alla sottoscrizione degli arbitri;
  • b)di integrare il lodo con uno degli elementi indicati nell'articolo 823, numeri 1), 2), 3), 4).

[2]Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro il termine di sessanta giorni. Della correzione e' data comunicazione alle parti a norma dell'articolo 824.

[3]Se gli arbitri non provvedono, l'istanza di correzione e' proposta al tribunale nel cui circondario ha sede l'arbitrato.

[4]Se il lodo e' stato depositato, la correzione e' richiesta al tribunale del luogo in cui e' stato depositato. Si applicano le disposizioni dell'articolo 288, in quanto compatibili. Alla correzione puo' provvedere anche il giudice di fronte al quale il lodo e' stato impugnato o fatto valere.))

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

88

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

90

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Testo vigente dal 2 marzo 2006

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 2 marzo 2006

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1998 al 2 marzo 2006. 45 parole tolte, 108 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Il lodo puo' essere corretto, su istanza di parte, dagli stessi arbitri che lo hanno pronunziato, qualora questi siano incorsi in omissioni o inaggiunto: Ciascuna parte puo' chiedere agli arbitri entro un anno dalla comunicazione del lodo:

aggiunto: a) di correggere nel testo del lodo omissioni o errori materiali o di calcoloaggiunto: , anche se hanno determinato una divergenza fra i diversi originali del lodo pure se relativa alla sottoscrizione degli arbitri;

aggiunto: b) di integrare il lodo con uno degli elementi indicati nell'articolo 823, numeri 1), 2), 3), 4).

Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro tolto: venti giorni. Del provvedimento aggiunto: il termine di sessanta giorni. Della correzione e' data comunicazione alle partitolto: , anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione aggiunto: a norma dell'articolo 824.

aggiunto: Se gli arbitri non provvedono, l'istanza di correzione e' proposta al tribunale nel cui circondario ha sede l'arbitrato.

Se il lodo e' tolto: gia' stato depositato, la correzione e' richiesta al tribunale del luogo in cui tolto: lo stesso e' aggiunto: e' stato depositato. Si applicano le disposizioni dell'articolo 288aggiunto: , in quanto compatibiliaggiunto: . Alla correzione puo' provvedere anche il giudice di fronte al quale il lodo e' stato impugnato o fatto valere.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art826 · fonte del testo

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