Codice delle assicurazioni private
Tutti gli articoli, art. 216-octies–344-duodecies
613 articoli in 4 pagine. Per libri, titoli e capi: indice sistematico.
- Art. 216-octiesInformativa all'IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla vigilanza sul gruppo
- Art. 216-noviesInformativa sulla solvibilità di gruppo, la condizione finanziaria e la struttura del gruppo
- Art. 216-deciesProcesso di controllo prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo
- Art. 217Solvibilità corretta delle imprese di assicurazioneabrogato
- Art. 217-bisGestione centralizzata del rischio: condizioni per la vigilanza sulla solvibilità sul gruppo
- Art. 217-terGestione centralizzata del rischio: procedura di autorizzazione
- Art. 217-quaterGestione centralizzata del rischio: determinazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità
- Art. 217-quinquiesGestione centralizzata del rischio: inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo
- Art. 217-sexiesGestione centralizzata del rischio: fine delle deroghe per l'impresa controllata
- Art. 217-septiesGestione centralizzata del rischio: imprese di assicurazione o riassicurazione controllate da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista
- Art. 218Verifica della solvibilità dell'impresa controllanteabrogato
- Art. 219Calcolo della situazione di solvibilità correttaabrogato
- Art. 220Accordi per la concessione di esoneriabrogato
- Art. 220-bisVigilanza sul sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro
- Art. 220-terDisciplina applicabile al sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro
- Art. 220-quaterVigilanza sul sottogruppo nazionale con società controllante di Stato terzo
- Art. 220-quinquiesVerifica dell'equivalenza del regime di vigilanza sul gruppo
- Art. 220-sexiesVerifica dell'equivalenza: livelli
- Art. 220-septiesSussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo
- Art. 220-octiesInsussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo
- Art. 220-noviesMisure correttive sul gruppo
- Art. 220-deciesRilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie
- Art. 221Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura
- Art. 222Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale di Solvibilità
- Art. 222-bisViolazione delle norme sul Requisito Patrimoniale Minimo
- Art. 222-terLimitazioni alla distribuzione di elementi dei fondi propri
- Art. 223Misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell'impresa di assicurazioneabrogato
- Art. 223-bisMisure di intervento in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione
- Art. 223-terPiano di risanamento e piano di finanziamento
- Art. 224Procedura di apposizione del vincolo sulle attività patrimoniali
- Art. 225Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell'autorizzazione
- Art. 226Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi
- Art. 226-bisRilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie di gruppo
- Art. 227Misure in caso di verifica della situazione di solvibilità di gruppo
- Art. 228Misure a seguito della verifica di solvibilità dell'impresa controllanteabrogato
- Art. 229Commissario per il compimento di singoli atti
- Art. 230Commissario per la gestione provvisoria
- Art. 231Amministrazione straordinaria
- Art. 232Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario
- Art. 233Organi della procedura di amministrazione straordinaria
- Art. 234Poteri e funzionamento degli organi straordinari
- Art. 235Adempimenti iniziali
- Art. 236Adempimenti finali
- Art. 237Adempimenti in materia di pubblicità
- Art. 238Esclusività delle procedure di risanamento
- Art. 239Imprese di assicurazione di Stati terzi e di imprese di riassicurazione estere
- Art. 240Decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione
- Art. 241Liquidazione ordinaria dell'impresa di assicurazione
- Art. 242Revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione
- Art. 243Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo
- Art. 244Decadenza e revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione
- Art. 245Liquidazione coatta amministrativa
- Art. 246Organi della procedura
- Art. 247Adempimenti in materia di pubblicità
- Art. 248Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza
- Art. 249Effetti nei confronti dell'impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
- Art. 250Poteri e funzionamento degli organi liquidatori
- Art. 251Adempimenti iniziali
- Art. 252Accertamento del passivo
- Art. 253Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri
- Art. 254Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi
- Art. 255Appello
- Art. 256Insinuazioni tardive
- Art. 257Liquidazione dell'attivo
- Art. 258Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione o da contratti di riassicurazione
- Art. 259Ulteriori disposizioni per il trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione
- Art. 260Ripartizione dell'attivo
- Art. 261Adempimenti finali
- Art. 262Concordato
- Art. 263Esecuzione del concordato e chiusura della procedura
- Art. 264Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere
- Art. 265Liquidazione coatta di imprese non autorizzate
- Art. 266Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato
- Art. 267Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili navi e aeromobili, strumenti finanziari
- Art. 268Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica
- Art. 269Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà sul bene situato nel territorio della Repubblica
- Art. 270Diritto alla compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione
- Art. 271Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani
- Art. 272Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli
- Art. 273Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell'impresa di assicurazione
- Art. 274Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori
- Art. 274-bisDefinizioni
- Art. 274-terSoggetti aderenti e natura del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
- Art. 274-quaterDotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
- Art. 274-quinquiesFinanziamento del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e investimento delle risorse
- Art. 274-sexiesInterventi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
- Art. 274-septiesPrestazioni protette ammissibili
- Art. 274-octiesModalità di esecuzione delle prestazioni protette nei casi di liquidazione coatta amministrativa
- Art. 274-noviesObblighi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
- Art. 274-deciesInformazioni da fornire al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
- Art. 274-undeciesPoteri dell'IVASS
- Art. 274-duodeciesEsclusione dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
- Art. 274-terdeciesInterventi finanziati su base volontaria
- Art. 274-quaterdeciesCostituzione di ulteriori Fondi di garanzia assicurativa dei rami vita
- Art. 275Amministrazione straordinaria dell'ultima società controllante italiana
- Art. 276Liquidazione coatta amministrativa dell'ultima società controllante italiana
- Art. 277Amministrazione straordinaria delle società del gruppo assicurativo
- Art. 278Liquidazione coatta amministrativa delle società del gruppo assicurativo
- Art. 279Procedure proprie delle singole società del gruppo assicurativo
- Art. 280Disposizioni comuni agli organi delle procedure
- Art. 281Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale
- Art. 282Gruppi e società non iscritte all'albo
- Art. 283Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica
- Art. 283-bis(Obblighi di informativa a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada)
- Art. 284Sinistri causati da natanti in altro Stato membro
- Art. 285Fondo di garanzia per le vittime della strada
- Art. 286Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata
- Art. 287Esercizio dell'azione di risarcimento
- Art. 288(Diritti dei danneggiati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della Strada)
- Art. 289Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti
- Art. 290Prescrizione dell'azione
- Art. 291Pluralità di danneggiati e supero del massimale
- Art. 292Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata
- Art. 293Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in liquidazione coatta
- Art. 294Esercizio dell'azione di risarcimento
- Art. 295Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada
- Art. 296Organismo di indennizzo italiano
- Art. 297Ambito di intervento dell'Organismo di indennizzo italiano
- Art. 298Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati
- Art. 299Rimborsi tra organismi di indennizzo
- Art. 300Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati
- Art. 301Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada
- Art. 302Ambito di intervento
- Art. 303Fondo di garanzia per le vittime della caccia
- Art. 304Diritto di regresso e di surroga
- Art. 305Attività abusivamente esercitata
- Art. 306Impedimenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza
- Art. 307Collaborazione con la Guardia di finanza
- Art. 308Abuso di denominazione assicurativa
- Art. 308-bis(Inottemperanza alle richieste dell'IVASS o ritardo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza)
- Art. 309Attività oltre i limiti consentitiabrogato
- Art. 310Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 310-bis(Rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre)
- Art. 310-ter(Scatole nere e altri dispositivi elettronici)
- Art. 310-quater(Obblighi di comunicazione alle banche dati)
- Art. 310-quinquies(Inosservanza dei provvedimenti cautelari e interdittivi)
- Art. 311(Assetti proprietari)
- Art. 311-bis(Principio della rilevanza della violazione)
- Art. 311-terOrdine di porre termine alle violazioni
- Art. 311-quaterAccertamento unitario per violazioni della stessa indole
- Art. 311-quinquies(Criteri per la determinazione delle sanzioni)
- Art. 311-sexiesSanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale
- Art. 311-septies(Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative alle imprese e agli esponenti aziendali o al personale)
- Art. 312Vigilanza supplementareabrogato
- Art. 313Trasparenza delle condizioni di premio e di contrattoabrogato
- Art. 314Rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre e divieto di abbinamentoabrogato
- Art. 315Procedure liquidativeabrogato
- Art. 316Obblighi di comunicazioneabrogato
- Art. 317Altre violazioniabrogato
- Art. 318Pubblicità di prodotti assicurativiabrogato
- Art. 319Regole di comportamentoabrogato
- Art. 320Nota informativaabrogato
- Art. 321Doveri degli organi di controllo
- Art. 322Doveri del revisore legale e della società di revisione legale
- Art. 323Doveri dell'attuario revisore e dell'attuario incaricatoabrogato
- Art. 324(Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, nonché alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2022/2554 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, commesse dagli intermediari)
- Art. 324-bisSanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, commesse dalle imprese
- Art. 324-ter(Principio della rilevanza della violazione)
- Art. 324-quater(Ordine di porre termine alle violazioni)
- Art. 324-quinquiesAccertamento unitario delle violazioni della stessa indole
- Art. 324-sexies(Criteri per la determinazione delle sanzioni)
- Art. 324-septies(Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale delle imprese e delle società di intermediazione assicurativa o riassicurativa)
- Art. 324-octiesProcedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti degli intermediari e degli esponenti aziendali o del personale della società di intermediazione assicurativa o riassicurativa
- Art. 324-novies(Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti delle imprese e…
- Art. 325Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 325-bisNozione di fatturato
- Art. 325-terPubblicazione delle sanzioni
- Art. 325-quater(Comunicazione all'AEAP delle sanzioni applicate per le violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo)
- Art. 326Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarieabrogato
- Art. 327Pluralità di violazioni e misure correttiveabrogato
- Art. 328Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 328-bis(Impegni)
- Art. 329Sanzioni disciplinari applicabili ai periti assicurativi
- Art. 330(Competenza ad adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei periti assicurativi)
- Art. 331(Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei periti)
- Art. 331-bis(Disposizioni di attuazione)
- Art. 332Fondo di integrazione a copertura del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione
- Art. 333Imposte e tasse sulle iscrizioni e sulle annotazioni di vincolo delle attività patrimoniali
- Art. 334Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti
- Art. 335Imprese di assicurazione e di riassicurazione
- Art. 336Intermediari di assicurazione e di riassicurazione
- Art. 337Periti assicurativi
- Art. 338Imprese di assicurazione e di riassicurazione già autorizzate
- Art. 339Calcolo e copertura delle riserve tecniche dei rami vitaabrogato
- Art. 340Margine di solvibilità disponibile nei rami vita
- Art. 341Imprese in liquidazione coatta
- Art. 342Partecipazioni già autorizzate
- Art. 343Intermediari già iscritti od operanti
- Art. 344Periti di assicurazione già iscritti
- Art. 344-bisRegime di applicazione immediata
- Art. 344-terMisure transitorie inerenti particolari tipi di imprese di assicurazione o di riassicurazione
- Art. 344-quaterMisure transitorie inerenti l'informativa e il processo di controllo prudenziale
- Art. 344-quinquiesMisure transitorie in materia di fondi propri e investimenti
- Art. 344-sexiesMisure transitorie in materia di Requisito Patrimoniale di Solvibilità
- Art. 344-septiesMisure transitorie in materia di misure di salvaguardia
- Art. 344-octiesDisposizioni transitorie in materia di vigilanza sul gruppo
- Art. 344-noviesMisura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio
- Art. 344-deciesMisura transitoria sulle riserve tecniche
- Art. 344-undeciesPiano di transizione sulle misure transitorie relative ai tassi d'interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche
- Art. 344-duodeciesComunicazione di informazioni all'AEAP