Codice delle assicurazioni private

Art. 328-bis — Impegni

((Per le violazioni di competenza dell'IVASS, entro sessanta giorni dalla notificazione della contestazione degli addebiti, i soggetti destinatari possono presentare impegni tali da far venire meno i profili di violazione. L'IVASS, in conformita' con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, valutata la gravita' delle violazioni e l'idoneita' di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi puo' renderli obbligatori per i destinatari della contestazione. Tale decisione puo' essere adottata per un periodo di tempo determinato e comporta la chiusura del procedimento sanzionatorio.)) ((La tempestiva presentazione di una proposta di impegni sospende il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, fino alla notifica del provvedimento di rigetto della proposta o di riapertura del procedimento sanzionatorio nei casi di cui al comma 4.)) ((In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, l'IVASS puo' irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento, i cui limiti edittali massimi sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, l'IVASS esercita i poteri di cui agli articoli 188 e 189.)) ((L'IVASS puo' d'ufficio riaprire il procedimento se:))

  • a)((si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione;))
  • b)((i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti;))
  • c)((la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti.)) ((L'IVASS pubblica sul proprio sito internet istituzionale gli impegni assunti ai sensi del presente articolo.)) 82
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209

82

con decorrenza dal 19 giugno 2026

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".

Testo vigente dal 7 aprile 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 23 gennaio 2026 al 7 aprile 2026.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art328bis · fonte del testo

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