Art. 218 — Verifica della solvibilità dell'impresa controllante
Articolo abrogato dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
Abrogato dal 30 giugno 2015
Articolo abrogato dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
Abrogato dal 30 giugno 2015
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4 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 2014 al 30 giugno 2015. 222 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, effettuano una verifica della solvibilita' dell'impresa controllante secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento. Se un'impresa di partecipazione assicurativa un'impresa di partecipazione finanziaria mista o, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e' a sua volta controllata da una o piu' imprese di partecipazione assicurativa, di partecipazione finanziaria mista, di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, la verifica della solvibilita' della controllante puo' essere effettuata solo a livello dell'ultima impresa controllante che sia un'impresa di partecipazione assicurativa, un'impresa di partecipazione finanziaria mista o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo. L'ISVAP puo' richiedere, in casi eccezionali, che la verifica di cui al comma 1 sia effettuata a tutti i livelli o a determinati livelli intermedi. Nella verifica di cui al comma 1, vanno incluse tutte le imprese controllate o partecipate dall'impresa di partecipazione assicurativa, dall'impresa di partecipazione finanziaria mista, dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio di esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' della controllante secondo il modello di cui all'articolo 219, comma 1, lettera d).aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art218 · fonte del testo
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