Art. 221 — Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura

(( Fatto salvo quanto previsto all'articolo 184, qualora l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che ha sede legale nel territorio della Repubblica, non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche di cui agli articoli 36, 36-bis, 36-ter, 36-quater, 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies, 36-novies e 37 e sulle attivita' a copertura delle medesime di cui agli articoli 37-ter, 38, 41, 42, 42-bis, 43, l'IVASS ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme violate, assegnando un termine congruo per l'attuazione degli adempimenti richiesti, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. )) L'((IVASS)), nei casi di cui al comma 1, puo' vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente puo' consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilita' limitata, comunque informando preventivamente le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'((IVASS)) puo' inoltre chiedere alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura. Se l'impresa non ottempera nel termine assegnato all'ordine di cui al comma 1, l'((IVASS)) puo':

  • a)nominare un commissario con i compiti di cui all'articolo 229 per l'eliminazione delle violazioni;
  • b)vietare l'assunzione di nuovi affari, per un periodo fino a sei mesi, allo scopo di salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o gli interessi delle imprese di assicurazione cedenti, con gli effetti di cui all'articolo 167;
  • c)disporre, avuto riguardo alla gravita' della violazione, il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalita' previste dall'articolo 224. Il divieto di assunzione di nuovi affari e' comunicato alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera ed e' pubblicato nel bollettino. Il provvedimento viene revocato prima del termine, se l'impresa ha eliminato o posto completo rimedio alla violazione contestata. La revoca e' comunicata alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri ed il relativo provvedimento e' pubblicato nel bollettino.

Testo vigente dal 30 giugno 2015

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Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 2008 al 30 giugno 2015. 5 parole tolte, 40 parole aggiunte.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 184, qualora l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che ha sede legale nel territorio della Repubblica, non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche tolto: e aggiunto: di cui agli articoli 36, 36-bis, 36-ter, 36-quater, 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies, 36-novies e 37 e sulle attivita' a copertura delle medesimetolto: , l'ISVAP aggiunto: di cui agli articoli 37-ter, 38, 41, 42, 42-bis, 43, l'IVASS ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme violate, assegnando … la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. tolto: L'ISVAP aggiunto: L'IVASS, nei casi di cui al comma 1, puo' vietare all'impresa di compiere atti … informando preventivamente le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. tolto: L'ISVAP aggiunto: L'IVASS puo' inoltre chiedere alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali … misura. Se l'impresa non ottempera nel termine assegnato all'ordine di cui al comma 1, tolto: l'ISVAP aggiunto: l'IVASS puo':

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art221 · fonte del testo

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