Art. 248 — Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza

Se un'impresa, non sottoposta a liquidazione coatta, si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo ((dove l'impresa ha il centro degli interessi principali)), su richiesta di uno o piu' creditori ovvero su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentito l'IVASS e i rappresentanti legali dell'impresa, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando l'impresa sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, l'IVASS e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni ((dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza)). 45 56 60 64 Se un'impresa si trova in stato di insolvenza al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l'insolvenza non e' stata dichiarata ai sensi del comma 1, il tribunale del luogo ((dove l'impresa ha il centro degli interessi principali)), su ricorso dei commissari liquidatori o su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti l'IVASS, i cessati rappresentanti legali dell'impresa e i commissari se nominati, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni ((dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza)). 45 56 60 64 Nel caso dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione lo stato d'insolvenza si manifesta, oltre che nei modi indicati ((nell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi e dell'insolvenza)), anche nella situazione di notevole, evidente e non transitoria insufficienza delle attivita' patrimoniali necessarie per far fronte agli impegni relativi ai crediti di assicurazione o di riassicurazione. 45 56 60 64 La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza produce gli effetti indicati ((nell'articolo 299 del codice della crisi e dell'insolvenza)). 45 56 60 64

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

45

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 370, comma 2) che le modifiche di cui al presente articolo si applicano "alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto".

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23

56

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118

60

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36

64

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.

Testo vigente dal 15 agosto 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 agosto 2020

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2015 al 15 agosto 2020. 43 parole tolte, 45 parole aggiunte.

Se un'impresa, non sottoposta a liquidazione coatta, si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha tolto: la sede legale aggiunto: il centro degli interessi principali, su richiesta di uno o piu' creditori ovvero su istanza del pubblico ministero … i commissari stessi, l'IVASS e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell'articolo tolto: 195, primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare aggiunto: 297 del codice della crisi e dell'insolvenza. Se un'impresa si trova in stato di insolvenza al momento dell'emanazione del provvedimento … l'insolvenza non e' stata dichiarata ai sensi del comma 1, il tribunale del luogo tolto: in cui l'impresa ha la sede legale aggiunto: dove l'impresa ha il centro degli interessi principali, su ricorso dei commissari liquidatori o su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, … accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo tolto: 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare aggiunto: 297 del codice della crisi e dell'insolvenza. Nel caso dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione lo stato d'insolvenza si manifesta, oltre che nei modi indicati nell'articolo tolto: 5, secondo comma, della legge fallimentare aggiunto: 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi e dell'insolvenza, anche nella situazione di notevole, evidente e non transitoria insufficienza delle attivita' patrimoniali … di riassicurazione. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza produce gli effetti indicati nell'articolo tolto: 203 della legge fallimentare aggiunto: 299 del codice della crisi e dell'insolvenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

    Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 370, comma 2) che le modifiche di cui al presente articolo si applicano "alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto".

  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23

    Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.

  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118

    Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.

  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36

    Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art248 · fonte del testo

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