Art. 277 — Amministrazione straordinaria delle società del gruppo assicurativo

Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando l'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle societa' del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, si applicano, ove ne ricorrono i presupposti, le norme del capo II del presente titolo. L'amministrazione straordinaria puo' essere richiesta all'IVASS anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2. Quando presso societa' del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarita' nella gestione, la procedura si converte in amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la societa' e' soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti all'IVASS. Gli organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicita' stabilite dall'IVASS. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti. Quando le societa' del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento e' adottato sentita l'autorita' che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potra' essere fissato un termine per la formulazione del parere. La durata dell'amministrazione straordinaria delle societa' del gruppo e' indipendente da quella della procedura cui e' sottoposta la ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2.

Testo vigente dal 30 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015. 7 parole tolte, 47 parole aggiunte.

Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando tolto: la capogruppo aggiunto: l'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle societa' del gruppo aggiunto: di cui all'articolo 210-ter, comma 2, si applicano, ove ne ricorrono i presupposti, le norme del capo II del presente titolo. L'amministrazione straordinaria puo' essere richiesta tolto: all'ISVAP aggiunto: all'IVASS anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della tolto: capogruppo aggiunto: ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2. Quando presso societa' del gruppo aggiunto: di cui all'articolo 210-ter, comma 2, sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia … societa' e' soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti tolto: all'ISVAP aggiunto: all'IVASS. Gli organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicita' stabilite tolto: dall'ISVAP aggiunto: dall'IVASS. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti. Quando le societa' del gruppo … delle societa' del gruppo e' indipendente da quella della procedura cui e' sottoposta la tolto: capogruppo aggiunto: ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art277 · fonte del testo

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