Art. 220-octies — Insussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo

Nel caso in cui sia stata accertata l'insussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo ovvero non ricorrono le altre condizioni di cui all'articolo 220-septies, si applicano in quanto compatibili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate italiane di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c), gli strumenti di vigilanza sul gruppo di cui al presente codice, escluso il regime di solvibilita' delle imprese di assicurazione o riassicurazione con gestione centralizzata del rischio. I principi generali e i metodi stabiliti agli articoli di cui al presente Capo, si applicano a livello della societa' controllante di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c). Ai soli fini del calcolo della solvibilita' del gruppo, la societa' controllante di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c), e' considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle condizioni fissate dagli articoli 44-ter, 44-quater, 44-quinquies con riguardo ai fondi propri ammissibili per il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e all'articolo 216-quinquies con riguardo al possesso del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato. L'IVASS puo' disporre l'applicazione, previa consultazione delle altre autorita' di vigilanza interessate, di metodi ulteriori che assicurino una vigilanza adeguata sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane appartenenti al gruppo. Tali metodi sono approvati dall'autorita' di vigilanza del gruppo, previa consultazione delle altre autorita' di vigilanza interessate. In particolare, nell'ipotesi in cui non vi sia l'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, l'IVASS puo' esigere, la costituzione di una societa' di partecipazione assicurativa o di una societa' di partecipazione finanziaria mista con sede in Italia o in altro Stato membro al fine di applicare la disciplina della vigilanza sul gruppo di cui al presente titolo alle imprese del gruppo controllate da tale societa' di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista. L'IVASS comunica gli approcci di cui al comma 4, che consentono di conseguire gli obiettivi di vigilanza sul gruppo definiti nel presente titolo, alle altre autorita' di vigilanza interessate e alla Commissione europea.

Testo vigente dal 30 giugno 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art220octies · fonte del testo

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