Art. 324-quinquies — Accertamento unitario delle violazioni della stessa indole

Per l'inosservanza degli articoli, 119-bis, comma 1, 119-ter, 120, 120-bis, 120-quater, 121, 131, 170, 185, 185-bis e 185-ter, o delle relative norme di attuazione, da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione, I'IVASS provvede all'accertamento unitario delle violazioni della stessa indole, come definita dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 effettuato con riferimento ad un determinato arco temporale, e alla contestazione degli addebiti con un unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 311-septies. Nel caso di verifiche a distanza l'arco temporale di riferimento e il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate non possono eccedere i dodici mesi. Con regolamento dell'IVASS e' stabilito il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate in sede di verifiche ispettive. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209)). La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti degli intermediari in caso di violazione degli articoli, 109, 117, 119-bis, comma 1, 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 121, 131, 170, 185, 185-bis e 185-ter, soggetta all'applicazione di una delle sanzioni di cui all'articolo 324, comma 1. 45

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68

45

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209

82

con decorrenza dal 19 giugno 2026

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".

Testo vigente dal 19 giugno 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 19 giugno 2026

Confronto con la versione in vigore dal 23 gennaio 2026 al 19 giugno 2026. 235 parole tolte, 40 parole aggiunte in 4 capoversi.

… il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate in sede di verifiche ispettive. tolto: L'IVASS, qualora l'impresa in sede difensiva fornisca adeguata dimostrazione del fatto che le violazioni contestate ai sensi del comma 1 sono dipese dalla medesima disfunzione della propria organizzazione, comunica alla stessa il termine perentorio, non superiore a centottanta giorni, entro il quale effettuare gli interventi necessari per eliminare la disfunzione. L'IVASS, ricevuta la comunicazione relativa all'adozione delle misure correttive, verifica che siano state adottate le misure stesse e ne comunica gli esiti all'impresa. Nel caso in cui le misure correttive adottate ai sensi del comma 2 siano risultate idonee ad eliminare la disfunzione, la misura della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 324-bis, comma 1 applicabile secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies, e' ridotta da un terzo a due terzi, fatto salvo il minimo edittale. Eventuali rilievi formulati dall'IVASS sulle misure correttive adottate non precludono l'applicazione della riduzione, ma sono valutati in sede di determinazione della sanzione. L'impresa puo' presentare osservazioni in ordine agli eventuali rilievi dell'IVASS sulle misure correttive adottate nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. La riduzione di cui al comma 3 non e' applicata:

tolto: a) nel caso in cui l'impresa non abbia adottato gli interventi correttivi;

tolto: b) nel caso in cui gli interventi adottati siano risultati inidonei ad eliminare la disfunzione;

tolto: c) nel caso in cui l'impresa ne abbia gia' usufruito per violazioni della stessa indole sulla base di provvedimento esecutivo emesso nei tre anni precedenti aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti degli …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art324quinquies · fonte del testo

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