Art. 243 — Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo

La revoca dell'autorizzazione, rilasciata all'impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo per l'attivita' della sede secondaria nel territorio della Repubblica, e' disposta, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 264, comma 1, nei casi e con le modalita' e per gli effetti di cui all'articolo 242. La revoca e' altresi' disposta quando l'autorita' di vigilanza dello Stato terzo ha adottato nei confronti dell'impresa un provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' assicurative nei rami vita o nei rami danni ovvero quando le autorita' dello Stato membro che controllano lo stato di solvibilita' dell'impresa medesima per il complesso delle operazioni da essa effettuate nel territorio dell'Unione europea hanno adottato analogo provvedimento per deficienze nella costituzione del ((Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e del Requisito Patrimoniale Minimo)). Nei casi previsti dal presente comma la revoca e' disposta per il complesso dei rami esercitati. La revoca puo' altresi' essere disposta quando le autorita' di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha sede legale hanno operato in violazione della condizione di parita' e reciprocita' di trattamento riservata alle imprese di assicurazione italiane ivi operanti, ovvero quando le medesime autorita' hanno imposto restrizioni alla libera disponibilita' dei beni posseduti in Italia dall'impresa o hanno ostacolato il trasferimento dei capitali necessari all'impresa di assicurazione per il normale esercizio dell'attivita' nel territorio della Repubblica. L'((IVASS)) puo' tuttavia consentire che l'impresa ponga in liquidazione ordinaria, entro un termine perentorio, la sede secondaria nel territorio della Repubblica quando il provvedimento di revoca e' adottato per i motivi indicati al comma precedente. Il ((Ministro dello sviluppo economico)), su proposta dell'((IVASS)), dispone inoltre la liquidazione coatta della sede secondaria quando la nomina dei liquidatori non e' iscritta nel registro delle imprese nel termine assegnato.

Testo vigente dal 30 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015. 13 parole tolte, 14 parole aggiunte.

… effettuate nel territorio dell'Unione europea hanno adottato analogo provvedimento per deficienze nella costituzione del tolto: margine di solvibilita' e della quota di garanzia aggiunto: Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e del Requisito Patrimoniale Minimo. Nei casi previsti dal presente comma la revoca e' disposta per il complesso … capitali necessari all'impresa di assicurazione per il normale esercizio dell'attivita' nel territorio della Repubblica. tolto: L'ISVAP aggiunto: L'IVASS puo' tuttavia consentire che l'impresa ponga in liquidazione ordinaria, entro un termine perentorio, … provvedimento di revoca e' adottato per i motivi indicati al comma precedente. Il Ministro tolto: delle attivita' produttive aggiunto: dello sviluppo economico, su proposta tolto: dell'ISVAP aggiunto: dell'IVASS, dispone inoltre la liquidazione coatta della sede secondaria quando la nomina dei liquidatori non e' iscritta nel registro delle imprese nel termine assegnato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art243 · fonte del testo

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