Codice delle assicurazioni private

Art. 261 — Adempimenti finali

Liquidato l'attivo e prima dell'ultimo riparto ai creditori, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, all'((IVASS)), che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale. Dell'avvenuto deposito e' data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino. L'((IVASS)) puo' stabilire forme integrative di pubblicita'. Nel termine di venti giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 254, commi 1 e 2. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto finale in conformita' di quanto previsto dall'articolo 260. Le somme che non possono essere distribuite vengono depositate nei modi stabiliti dall'((IVASS)) per il successivo versamento agli aventi diritto, fatta salva la facolta' prevista dall'articolo 260, comma 4. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle societa' di capitali relative alla cancellazione della societa' e al deposito dei libri sociali. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione degli adempimenti finali previsti ai commi da 1 a 6 e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura e' subordinata all'esecuzione di accantonamenti o all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'articolo 260, commi 3 e 4. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi in corso. Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attivita' connesse ai giudizi, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 233, il comma 8 dell'articolo 234 ed i commi 1, 3 e 7 dell'articolo 250. Nei casi di cessione ai sensi dell'articolo 257, commi 2 e 3, i commissari sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il cessionario.

Testo vigente dal 30 giugno 2015

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 261, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5675/2026

    12 marzo 2026

    In tema di liquidazione coatta amministrativa di imprese di assicurazione, le contestazioni avverso il piano di riparto parziale seguono la disciplina dell'art. 213 l. fall., con applicazione (in quanto compatibile) dell'art. 26 l. fall., sicché il decreto del tribunale reso sulle contestazioni è reclamabile alla corte d'appello e, non essendo definitivo, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., dovendosi intendere tacitamente abrogato, per effetto dell'art. 194, comma 2, l. fall., il rinvio dell'art. 261, comma 3, cod. ass. alle norme sulle impugnazioni dello stato passivo.

    Art. 261 · Art. 26 fallimento · Art. 98 fallimento · Art. 99 fallimento

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, tolto: all'ISVAP aggiunto: all'IVASS, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale. Dell'avvenuto deposito e' data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino. tolto: L'ISVAP aggiunto: L'IVASS puo' stabilire forme integrative di pubblicita'. Nel termine di venti giorni dalla data … dall'articolo 260. Le somme che non possono essere distribuite vengono depositate nei modi stabiliti tolto: dall'ISVAP aggiunto: dall'IVASS per il successivo versamento agli aventi diritto, fatta salva la facolta' prevista dall'articolo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art261 · fonte del testo

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