Art. 288 — Diritti dei danneggiati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della Strada

[1](( I danneggiati da veicoli assicurati con imprese con sede legale nel territorio della Repubblica che esercitano i rami di responsabilita' civile dei veicoli a motore e dei natanti soggette a procedure di cui all'articolo 283, comma 1, lettere c) e c-bis), possono far valere, nei limiti delle somme indicate dall'articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, richiedendo l'indennizzo direttamente all'impresa designata per il territorio in cui e' avvenuto il sinistro. Entro tre mesi dalla richiesta di cui al comma 1, l'impresa designata:

  • a)formula un'offerta di indennizzo motivata con la quale chiarisce di essere tenuta a provvedere all'indennizzo, in quanto la richiesta non e' contestata e i danni sono stati parzialmente o interamente quantificati o b)

[2]fornisce una risposta motivata con la quale chiarisce di non essere tenuta a provvedere all'indennizzo, o con la quale neghi la responsabilita' ovvero dichiari che la responsabilita' non e' chiaramente determinata ovvero che i danni non sono stati interamente quantificati. Laddove l'indennizzo sia dovuto in conformita' al comma 2, lettera a), l'impresa designata provvede a indennizzare il danneggiato senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dall'accettazione, da parte del danneggiato, dell'offerta motivata di indennizzo. Ove i danni siano stati quantificati solo parzialmente, l'impresa designata provvede a indennizzare il danneggiato entro tre mesi dall'accettazione dell'offerta. La somma corrisposta e' imputata alla liquidazione definitiva del danno. L'impresa designata non subordina il pagamento dell'indennizzo alla condizione che il danneggiato dimostri che la persona fisica o giuridica responsabile non e' in grado o rifiuta di pagare, o a condizioni diverse da quelle stabilite nei commi 1, 2 e 3. 5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, comma 1, in quanto compatibili.)) 70

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184

70

con decorrenza dal 23 dicembre 2023

Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023".

Testo vigente dal 28 dicembre 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 dicembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 28 dicembre 2023. 12 parole tolte, 237 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Gliaggiunto: I danneggiati da veicoli assicurati con imprese aggiunto: con sede legale nel territorio della Repubblica che esercitano i rami di responsabilita' civile dei veicoli a motore e dei natanti tolto: e che siano poste in liquidazione coatta aggiunto: soggette a procedure di cui all'articolo 283, comma 1, lettere c) e c-bis), possono far valere, nei limiti delle somme indicate dall'articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, tolto: agendo nei confronti dell'impresa aggiunto: richiedendo l'indennizzo direttamente all'impresa designata per il territorio in cui e' avvenuto il sinistroaggiunto: . Entro tre mesi dalla richiesta di cui al comma 1, l'impresa designata:

aggiunto: a) formula un'offerta di indennizzo motivata con la quale chiarisce di essere tenuta a provvedere all'indennizzo, in quanto la richiesta non e' contestata e i danni sono stati parzialmente o interamente quantificati o b)

aggiunto: fornisce una risposta motivata con la quale chiarisce di non essere tenuta a provvedere all'indennizzo, o con la quale neghi la responsabilita' ovvero dichiari che la responsabilita' non e' chiaramente determinata ovvero che i danni non sono stati interamente quantificati. Laddove l'indennizzo sia dovuto in conformita' al comma 2, lettera a), l'impresa designata provvede a indennizzare il danneggiato senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dall'accettazione, da parte del danneggiato, dell'offerta motivata di indennizzo. Ove i danni siano stati quantificati solo parzialmente, l'impresa designata provvede a indennizzare il danneggiato entro tre mesi dall'accettazione dell'offerta. La somma corrisposta e' imputata alla liquidazione definitiva del danno. L'impresa designata non subordina il pagamento dell'indennizzo alla condizione che il danneggiato dimostri che la persona fisica o giuridica responsabile non e' in grado o rifiuta di pagare, o a condizioni diverse da quelle stabilite nei commi 1, 2 e 3. 5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, comma 1, in quanto compatibili.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184

    Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art288 · fonte del testo

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