Art. 312 — Vigilanza supplementare
Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.
Articolo abrogato dal d.lgs. 21 maggio 2018, n. 68.
Abrogato dal 1 ottobre 2018
Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.
Articolo abrogato dal d.lgs. 21 maggio 2018, n. 68.
Abrogato dal 1 ottobre 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2015 al 1 ottobre 2018. 166 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 213 o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. L'incompletezza o l'erroneita' della comunicazione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. L'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 216, comma 2, o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. Se l'omissione riguarda un'operazione da cui puo' derivare pregiudizio per gli interessi degli assicurati si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. L'incompletezza o l'erroneita' della comunicazione preventiva sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila. L'omissione della comunicazione periodica di cui all'articolo 216, comma 1, o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad euro quindicimila. L'incompletezza o l'erroneita' delle comunicazioni periodiche successive sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art312 · fonte del testo
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