Codice delle assicurazioni private

Art. 302 — Ambito di intervento

Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati nell'esercizio dell'attivita' venatoria per i quali vi e' obbligo di assicurazione nei casi in cui:

  • a)l'esercente l'attivita' venatoria non sia identificato;
  • b)l'esercente l'attivita' venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile;
  • c)l'esercente l'attivita' venatoria sia assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta o vi sia posta successivamente. Nel caso di cui alla lettera a), il risarcimento e' dovuto solo per i danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidita' permanente superiore al venti per cento. Nel caso di cui alla lettera b), il risarcimento e' dovuto per i danni alla persona nonche' per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all'importo stabilito nel regolamento di attuazione del presente capo. Nel caso di cui alla lettera c), il risarcimento e' dovuto per i danni alla persona nonche' per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all'importo di euro cinquecento. La percentuale di inabilita' permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In tutti i casi previsti dal comma 1, il danno e' risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti nella legge che disciplina l'esercizio dell'attivita' venatoria.

Testo vigente dal 13 ottobre 2005

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art302 · fonte del testo

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