Art. 314 — Rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre e divieto di abbinamento
Articolo abrogato dal d.lgs. 21 maggio 2018, n. 68.
Abrogato dal 1 ottobre 2018
Articolo abrogato dal d.lgs. 21 maggio 2018, n. 68.
Abrogato dal 1 ottobre 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 29 agosto 2017 al 1 ottobre 2018. 90 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro quindicimila. La violazione o l'elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, che sia attuata con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro unmilione ad euro cinquemilioni. La violazione del divieto di abbinamento di cui all'articolo 170 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro tremila.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art314 · fonte del testo
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