Art. 220-novies — Misure correttive sul gruppo

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 227, se le imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo non rispettano i requisiti di cui al presente Titolo o se i requisiti sono rispettati ma la solvibilita' e' comunque a rischio o se le operazioni infragruppo o le concentrazioni dei rischi minacciano la situazione finanziaria delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, le misure necessarie, incluse quelle previste dall'articolo 188, per rimediare il piu' rapidamente possibile alla situazione sono adottate tempestivamente:

  • a)dall'IVASS, in qualita' di autorita' di vigilanza sul gruppo, nei confronti delle societa' di partecipazione assicurativa e delle societa' di partecipazione finanziaria mista controllante ai sensi dell'articolo 210, comma 2;
  • b)dall'IVASS nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione del gruppo con sede legale nel territorio della Repubblica. Nelle ipotesi in cui le misure di cui al comma 1 devono essere adottate nei confronti di societa' di partecipazione assicurativa e delle societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in un altro Stato membro, l'IVASS informa le autorita' di vigilanza di tale Stato delle conclusioni a cui e' pervenuta, al fine di consentire alle stesse l'adozione delle misure necessarie e collabora con esse al fine di garantire un'azione efficace di vigilanza. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione nei cui confronti devono essere prese le misure correttive abbia sede in un altro Stato membro, IVASS, in qualita' di autorita' di vigilanza sul gruppo ai sensi dell'articolo 207-sexies, informa l'autorita' di vigilanza in cui ha sede l'impresa al fine di consentire alla stessa l'adozione delle misure necessarie e collabora con essa al fine di garantire un'azione efficace di vigilanza.

Testo vigente dal 30 giugno 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art220novies · fonte del testo

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